Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2020, n. 32566

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2020, n. 32566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32566
Data del deposito : 19 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: LI GI IO nato a [...] il [...] EI FA nato a [...] il [...] NI UC nato a [...] il [...] CC IA MM nato a [...] il [...] NE DO nato a [...] il [...] NI GE nato a [...] il [...] PA DO nato a [...] il [...] RI LE nato a [...] il [...] RO VI nato a [...] il [...] SA OL nato a [...] il [...] AS NZ nato a [...] il [...] SA TI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/05/2020 del TRIBUNALE della LIBERTA' di

BOLOGNA

Preliminarmente il Presidente dà atto che sono pervenuti via Pec in cancelleria motivi nuovi del PM di Bologna. udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso per l'inammissibilità dei motivi nuovi trasmessi tramite posta elettronica certificata e per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori: - avvocato (D'UFFICIO) MAIOLINO BIAGIO del foro di ROMA in difesa di CC IA MM, anche per delega orale dell'avvocato GRENCI ETTORE del foro di BOLOGNA in difesa di LI GI IO, EI FA, NI UC, NE DO, NI GE, PA DO, RI LE, RO VI, SA OL, AS NZ, SA TI, che conclude chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata e il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero. - avvocato GRENCI ETTORE, sopraggiunto alle ore 10:45, in difesa di LI GI IO, EI FA, NI UC, NE DO, NI GE, PA DO, RI LE, RO VI, SA OL, AS NZ, SA TI, che conclude chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata e il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione il tribunale del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., in accoglimento della richiesta di riesame presentata avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 6 Marzo 2020: - annullava il provvedimento cautelare emesso nei confronti di LI US IO, EI NI, NI IO, CC IA MA, NE ON, NI EL, PA ID, RI EL, RO OT, SA LE, AS OR e SA NO, in relazione al reato di cui all'articolo 270-bis cod. pen. (capo a), per insussistenza della gravità indiziaria;
- annullava il provvedimento cautelare emesso nei confronti di PA ID in relazione al reato di cui al capo c), previa riqualificazione dei fatti ex artt. 110, 424 cod. pen., anziché 423 cod. pen.;
- annullava il provvedimento cautelare emesso nei confronti di LI US IO, CC IA MA, NE ON, NI EL, SA LE e AS OR, in relazione al reato di istigazione a delinquere di cui al capo b), per insussistenza della gravità indiziaria;
- annullava il provvedimento cautelare, limitatamente alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 270-bis.1 e 414, quarto comma, cod. pen., contestate con riguardo al reato di istigazione a delinquere di cui all'art. 414 cod. pen. (capo b), sostituendo per detto reato la misura della custodia in carcere nei confronti di NI EI, IO NI, EL RI e ID PA con quella dell'obbligo di dimora, revocando la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di NO SA, ferma restando a carico del medesimo la misura dell'obbligo di dimora, parimenti confermando la medesima misura nei confronti di OT RO.

1.1. Il tribunale del riesame ha accolto, con riguardo al capo c), l'impugnazione proposta nell'interesse di PA ID, ritenendo che dalla complessiva valutazione dei fatti è dato evincere che l'intendimento degli autori del reato fosse quello di danneggiare gli impianti presenti nel sito preso di mira e non già quello di provocare un incendio;
ciò in considerazione dei seguenti elementi: il fuoco è stato appiccato versando del liquido infiammabile sul tetto di un fabbricato e in prossimità di un muro esterno di un altro manufatto;
non risulta che fosse presente del materiale facilmente infiammabile nei pressi dei punti in cui è stato acceso il fuoco;
il terreno sul quale è stata rinvenuta la tanica riempita per metà di benzina era bagnato e dalle fotografie in atti emerge che la costruzione in muratura che il fuoco avrebbe dovuto attingere è di dimensioni ridotte e non in comunicazione con altre.

1.2. Il tribunale del riesame ha accolto, con riguardo al capo b), l'impugnazione proposta che denunciava la insussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 414, quarto comma, e all'articolo 270-bis.1 cod. pen., perché l'incitamento riguarda la commissione di condotte violente, consistente nel provocare tafferugli con le forze dell'ordine in occasione di manifestazioni di piazza e, nel secondo caso, l'incitamento a compiere atti vandalici, consistenti nella rottura e nell'imbrattamento delle vetrine presenti nella sede della Lega o nel ribaltare i banchetti presenti in luoghi pubblici utilizzati dai militanti di tale partito politico per fini di propaganda;
escludendo che si possano ritenere gli atti di cui è stato sollecitato il compimento integranti il delitto di terrorismo in quanto, ove eventualmente posti in atto, si sarebbe trattato comunque di condotte non in grado di arrecare un grave danno al Paese, se si considera il numero solitamente limitato di partecipanti alle manifestazioni indette dal gruppo ai quali gli autori di reato fanno riferimento e gli strumenti utilizzati per compiere gli atti violenti, costituiti da armi improprie e da petardi e giammai da armi da sparo;
per la loro limitata portata, del resto, non si può ritenere che dovessero essere realizzate condotte poste allo scopo di intimidire la popolazione o per indurre i pubblici poteri a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto e comunque per distruggere le strutture economiche e sociali del Paese o di un'organizzazione internazionale. Allo stesso modo il tribunale del riesame ha escluso la rilevanza delle pubblicazioni del dicembre 2018 («un lager in Emilia, a Modena di preciso ...») evidenziando la vaghezza e genericità dell'incitazione, mancando qualunque indicazione delle azioni che si sarebbero dovute porre in essere, essendo rimessa al lettore la selezione degli strumenti più adeguati, tra cui rientrano quelli legali di boicottaggio e controinformazione. Parimenti è stata esclusa la rilevanza dell'esortazione contenuta nel manifesto del 7 Febbraio 2019 («il prezzo da pagare è alto, ma non ci sono alternative ...») perché l'espressione non costituisce incitamento a ricorrere alla violenza per contrastare le politiche in materia di immigrazione e per colpire le istituzioni impegnate nella gestione dei centri permanenti di rimpatrio, cosicché le frasi, oltre a esprimere solidarietà, rappresentano unicamente l'intento di mantenere fermi i propri convincimenti.Allo stesso modo è stata esclusa la rilevanza delle espressioni contenute nel manifesto del 21 Marzo 2019 («lo stato avanza chiudendo i porti ...») perché in nessuna delle frasi riportate si può cogliere un incitamento alla perpetrazione di reati e al compimento di atti violenti. Ugualmente è stata esclusa la rilevanza delle «pillole argomentative» perché le espressioni non sono idonee a indurre i lettori a passare alle vie di fatto, costituendo piuttosto testi di programmazione di un'azione politica volta a porre in atto la controinformazione.

1.3. Il tribunale del riesame ha, infine, escluso la gravità indiziaria del reato di associazione terroristica di cui al capo a), evidenziando anzitutto la natura «liquida» del movimento anarchico - entro cui si inserisce il gruppo investigato-, costituito da singole celle indipendenti, sebbene in contatto tra loro, rispetto ad ognuna delle quali è necessario verificare se in concreto abbia o meno elaborato un programma delittuoso. Si è evidenziato che non emerge alcun concreto programma di attacco alle strutture tecnologiche e che dalle captazioni eseguite non emerge neppure un comune orientamento, all'interno del gruppo, riguardo alla possibilità di programmare azioni violente dello stesso tipo di quelle di cui i gruppi estremisti si erano resi protagonisti nel corso degli anni '70, emergendo piuttosto che le iniziative consistevano unicamente nell'intessere alleanze con gruppi gravitanti nella stessa area, nel predisporre adesivi propagandistici e altre azioni di propaganda. Si è, inoltre, evidenziato che il gruppo anarchico non ha elaborato un programma criminoso fondato sul ricorso sistematico alla violenza, come emerge anche dal suo concreto operare nel corso delle manifestazioni pubbliche di cui si è reso promotore: quella del 13 Febbraio 2019 ha percorso alcune vie del centro storico di Bologna, e visto la partecipazione di circa 200 persone alcune delle quali hanno danneggiato uno sportello bancomat e hanno imbrattato con scritte minacciose e inneggianti alla violenza diversi muri dei fabbricati presenti lungo il percorso nonché quelli della caserma dei carabinieri, trattandosi di episodi che non risultano oggetto di una specifica programmazione e che anzi sembrano essere stati posti in essere da facinorosi estranei al gruppo. Si è evidenziato, poi, come nel corso delle perquisizioni siano stati rinvenuti e sequestrati artifici pirotecnici, bastoni di legno con affisso all'estremità un drappo nero, strumenti che non rimandano alla pianificazione di azioni violente da parte di un gruppo organizzato, ma al più alla predisposizione di mezzi per effettuare azioni propagandistiche con sventolio di drappi, accensione di qualche artificio, l'offensività dei quali non è stata accertata. D'altra parte, si è esclusa la rilevanza dell'acquisto 17 maschere antigas effettuato online da PA perché l'investigazione non ha consentito di accertare che detto acquisto sia stato programmato dalla cellula né che successivamente ne siano stati effettuati degli altri. In conclusione, il tribunale del riesame ha evidenziato come l'episodio incendiario di cui al capo c) sia stato posto in essere unicamente da PA e non risultano elementi dai quali desumere che lo stesso fosse in realtà riconducibile al programma dell'associazione.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna che denuncia: - la violazione di legge, in relazione

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