Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2023, n. 07411
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONADEI RODOLFO nato a MILLESIMO il 24/02/1962 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A V, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. F A, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di B R per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, a lui ascritti in qualità di "amministratore di fatto" dell'impresa "Edilemme" formalmente intestata alla sorella dell'imputato B M dichiarata fallita il 10 ottobre 2012. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con il primo denuncia la mancata assunzione di prova decisiva in relazione al mancato accoglimento delle richieste di escussione di testimoni, cui era stata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta ascrittagli. In sintesi la sentenza impugnata non avrebbe offerto alcuna risposta ai motivi di appello con i quali si contestava, in maniera specifica, la qualifica dell'imputato, la sussistenza delle distrazioni, nonché la manipolazione delle scritture contabili.
2.3. Con il terzo e il quarto motivo di contesta il mancato giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e il diniego della sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente non indicata in maniera
sentita la relazione svolta dal consigliere E M M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A V, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. F A, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di B R per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, a lui ascritti in qualità di "amministratore di fatto" dell'impresa "Edilemme" formalmente intestata alla sorella dell'imputato B M dichiarata fallita il 10 ottobre 2012. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con il primo denuncia la mancata assunzione di prova decisiva in relazione al mancato accoglimento delle richieste di escussione di testimoni, cui era stata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta ascrittagli. In sintesi la sentenza impugnata non avrebbe offerto alcuna risposta ai motivi di appello con i quali si contestava, in maniera specifica, la qualifica dell'imputato, la sussistenza delle distrazioni, nonché la manipolazione delle scritture contabili.
2.3. Con il terzo e il quarto motivo di contesta il mancato giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e il diniego della sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente non indicata in maniera
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