Cass. civ., sez. II, sentenza 06/07/1966, n. 1760

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La sospensione del corso dei termini di prescrizione, stabilita dal R.d. 3 gennaio 44 n.1 e prorogata dal d.l.l. 24 dicembre 44 n.392 fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, opera anche per il decorso dei termini di usucapione, in base al generale principio fissato dall'art.1165 cod. civ., essa deve essere dichiarata anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche in Cassazione, e non richiede la prova della impossibilita in concreto di osservare il termine per cause dipendenti dallo stato di guerra, richiesta soltanto per il termine di decadenza.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/07/1966, n. 1760
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1760
Data del deposito : 6 luglio 1966

Testo completo

La sospensione del corso dei termini di prescrizione, stabilita dal R.d. 3 gennaio 44 n.1 e prorogata dal d.l.l. 24 dicembre 44 n.392 fino a sei mesi dopo la cessazione dello
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