Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/04/2014, n. 8055
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L'indennizzo dovuto ai cittadini italiani, destinatari di provvedimenti di nazionalizzazione o esproprio dei loro beni adottati dal governo jugoslavo sulla base al Trattato di pace del 10 febbraio 1947, forma oggetto di un diritto soggettivo, il cui contenuto, tuttavia, può essere determinato discrezionalmente dal legislatore nazionale valutando tutti gli elementi di natura costituzionale in gioco, compresi quelli finanziari, salvo il rispetto del principio della parità di trattamento e dell'obbligo di tener conto degli importi versati, a seguito di accordi internazionali, dallo Stato jugoslavo al governo italiano, ma non anche della garanzia - prevista dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - che l'ammontare dell'indennizzo sia ragionevolmente in rapporto con il valore dei beni in questione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. A M - Presidente di sez. -
Dott. R R - Presidente di sez. -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. G A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4722-2013 proposto da:
ABBÀ ERVINO, APOLLONIO FRANCESCO, DEFILIPPI ADRIANA, MARZINI LUCILLA, MARZINI MASSIMO, PATERNELLI DANIELA e LEBAN ADRIANA nella qualità di eredi di LEBAN CLAUDIO, LODES ROBERTO, LODES DARIO, LODES BRUNO, MARTINI MARIO, MARTINI MARINO, MARTINI GIULIANO, nonché MARTINI MARIO, MARTINI MARINA E MARTINI GUGLIELMO nella qualità di eredi di MARTINI LUCIANO, NORBEDO BRUNO, POCECCO CARLA, PONTEVIVO LUIGI, ROSSETTI GIANFRANCO, BORSI GIORGIO, BORSI LUCIANA, DUSSI VIVIANA, LENARDON BRUNO, STICOTTI MARCO, VARDABASSO GIGLIOLA, VARDABASSO FULVIA, VARDABASSO CLAUDIO, VARDABASSO ROBERTO, IEDRIECICH MARIA , elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato SINAGRA AUGUSTO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SARDOS ALBERTINI GIAN PAOLO, DE PIERRO GIOVANNI, per delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro- tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
e su ricorso proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti incidentali in via condizionata -
contro
ABBÀ ERVINO, APOLLONIO FRANCESCO, DEFILIPPI ADRIANA, MARZINI LUCILLA, MARZINI MASSIMO, PATERNELLI DANIELA e LEBAN ADRIANA nella qualità di eredi di LEBAN CLAUDIO, LODES ROBERTO, LODES DARIO, LODES BRUNO, MARTINI MARIO, MARTINI MARINO, MARTINI GIULIANO, nonché MARTINI MARIO, MARTINI MARINA E MARTINI GUGLIELMO nella qualità di eredi di MARTINI LUCIANO, NORBEDO BRUNO, POCECCO CARLA, PONTEVIVO LUIGI, ROSSETTI GIANFRANCO, BORSI GIORGIO, BORSI LUCIANA, DUSSI VIVIANA, LENARDON BRUNO, STICOTTI MARCO, VARDABASSO GIGLIOLA, VARDABASSO FULVIA, VARDABASSO CLAUDIO, VARDABASSO ROBERTO, IEDRIECICH MARIA , elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato SINAGRA AUGUSTO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SARDOS ALBERTINI GIAN PAOLO, DE PIERRO GIOVANNI, per delega in calce al ricorso;
- controricorrenti in replica all'incidentale -
avverso la sentenza n. 826/2011 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/14 dal Cons. Dott. ALBERTO GIUSTI;
uditi gli avvocati Gian Paolo SARDOS ALBERTINI, Roberta TORTORA dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. RITENUTO IN FATTO
1. - Con distinti atti di citazione o di intervento, A E ed altri cittadini italiani hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Trieste la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, anche morale, o al pagamento un equo indennizzo, ancorato al valore venale attualizzato, con riferimento ai beni già di loro proprietà che, situati nei territori ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di Pace del 1947, erano stati espropriati o nazionalizzati dal Governo jugoslavo, e lamentando di avere ricevuto dallo Stato italiano soltanto somme irrisorie a titolo di compensazione.
Le Amministrazioni convenute si sono costituite, eccependo il difetto di giurisdizione, assumendo che la pretesa attorea riguarda atti politici dello Stato, e nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda, anche per intervenuta prescrizione.
2. - Con sentenza in data 28 maggio 2009, il Tribunale di Trieste, respinta l'eccezione preliminare di difetto assoluto di giurisdizione, ha rigettato, nel merito, la domanda. Premessa l'ampia discrezionalità del legislatore nello stabilire i mezzi ed i tempi degli indennizzi, il primo giudice ha escluso che lo Stato italiano possa essere ritenuto controparte di un diritto al pieno risarcimento dei danni causati da comportamenti ablatori delle autorità jugoslave, ed ha osservato che la legislazione italiana intervenuta sul punto è ancorata a criteri di tipo indennitario ispirati a finalità di solidarietà nazionale.
3. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 dicembre 2011, la Corte d'appello di Trieste, ritenuta la propria giurisdizione, ha rigettato il gravame delle parti private. La Corte territoriale ha richiamato la L. 29 marzo 2001, n. 137 (Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini ed imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana) per confermare il rigetto dell'eccezione di prescrizione, giacché con detta legge vi è stato un riconoscimento del diritto attraverso la previsione di un ulteriore indennizzo, ed ha poi rilevato che i privati non possono invocare il precedente rappresentato dalla sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo 22 giugno 2004 nel caso Broniowski c. Polonia, giacché gli accordi presi tra la Polonia e le Repubbliche Sovietiche sono stati presi da due Stati Vittoriosi e non tra uno Stato vincitore della guerra ed uno sconfitto, come nel caso in esame", laddove, siccome l'evento dannoso non è attribuibile allo Stato italiano, la somma che può essere richiesta ha soltanto natura indennitaria.
La Corte di Trieste ha quindi osservato che manca in ogni caso uno specifico motivo di appello avverso l'affermazione, contenuta nella sentenza del Tribunale,