Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2019, n. 8580

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Le modifiche dell'art. 10 del d. P.R. n. 1124 del 1965, introdotte dalla l. n. 145 del 2018, di natura innovativa e non meramente interpretativa, non si applicano agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate prima del primo gennaio 2019.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2019, n. 8580
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8580
Data del deposito : 27 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

27 MAR. 2019 AULA 'A' 08580/1 9 L A C I R D E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA T N E S E - L L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L O B E T N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G. N. 27191/2015 S E - E 8580 N O SEZIONE LAVORO I Cron. Z A R T S I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: G Rep. E R E T N E Presidente Ud. 28/11/2018 Dott. VINCENZO DI CERBO S E Consigliere PU Dott. ARIANO PIERGIOVANNI PATTI Rel. Consigliere Dott. C PTERIO Consigliere Dott. G CUE Consigliere Dott. D C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27191-2015 proposto da: LAZIALI - SOCIETÀ CO.TRA.L. COMPAGNIA TRASPORTI REGIONALE S.P.A. (già LI. LA. S. P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente LUNGOTEVERE FLAMINIO N. 60, domiciliata in ROMA, presso 10 studio dell'avvocato F P, che la rappresenta e difende;
2018 ricorrente 4063

contro

COMPAGNUCCI FIORELLA, DE VECCHIS LINO, in proprio e quali eredi di DE VECCHIS ALBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio degli avvocati PASQUALE NAPPI, MASSIMO NAPPI, che li rappresentano e difendono;
controricorrenti nonchè

contro

AZIENDA PER LA MOBILITA'DI ROMA ATAC S.P.A. CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI ROGAZIONISTI N. 16 presso lo studio dell'Avvocato MARINA DI LUCCIO che la rappresenta e difende;
- controricorrente nonchè

contro

DE VECCHIS UGO, DE VECCHIS SABA, DE VECCHIS ROBERTO, in proprio e quali eredi di DE VECCHIS ALBERTO;
intimati avversO la sentenza n. 7017/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/11/2014 R.G.N. 4818/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato F P;
udito l'Avvocato FRANCESCA CANGIANO per delega Avvocato MARINA DI LUCCIO;
udito l'Avvocato MASSIMO NAPPI. R.G. n. 27191/2015 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 7017 depositata il 26.11.14, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato ATAC s.p.a. e CO.TRA.L. s.p.a., in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali domandati, iure proprio e iure hereditatis, dagli eredi del sig. D V Alberto, deceduto per mesotelioma pleurico.

2. La Corte di merito ha riconosciuto la legittimazione passiva della CO.TRA.L. s.p.a., quale beneficiaria della scissione totale ai sensi dell'art. 2504 octies, commi 2 e 3, c.c. applicabile ratione temporis, rilevando in fatto come il D V avesse lavorato dal 1963 al 1995 alle dipendenze del Consorzio Trasporti Pubblici Lazio (Cotral);
che dopo il 1995 il Consorzio aveva subito una scissione totale mediante trasferimento del ramo d'azienda "trasporto extraurbano su gomma" alla costituenda società Linee Laziali s.p.a. (ora, a seguito di mutamenti di denominazione, CO.TRA.L. s.p.a.) e del ramo d'azienda "trasporto su ferro" alla costituenda società Metroferro s.p.a. (ora, a seguito di mutamenti di denominazione, ATAC s.p.a.).

3. La Corte territoriale, sulla base delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica svolta, ha ritenuto dimostrato il danno subito dal lavoratore, cioè la patologia di mesotelioma pleurico che ha causato il decesso, la nocività dell'ambiente di lavoro per l'esposizione del dipendente all'inalazione di fibre di amianto, il nesso causale tra tale condizione di nocività e l'evento morte, l'inadempimento datoriale all'obbligo di prevenzione sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite all'epoca.

4. Ha quantificato il danno non patrimoniale iure hereditatis applicando le tabelle per la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente elaborate dal Tribunale di Roma e riferite all'anno 2014;
ha riconosciuto una personalizzazione del danno, per le componenti di danno morale e danno da perdita della vita, nella misura del 50% ed ha parametrato l'importo così ottenuto ad un dodicesimo, in relazione all'intervallo di tempo intercorso tra la diagnosi della malattia e il decesso, pari ad un mese. Ha liquidato, secondo le medesime tabelle, il danno non patrimoniale iure proprio. C P, 1 R.G. n. 27191/2015 5. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la CO.TRA.L. s.p.a., affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso ATAC s.p.a. e gli eredi del sig. D V.

6. Tutte le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso CO.TRA.L. s.p.a. ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sugli effetti formatisi in base all'art. 416, comma 3, c.p.c., a fronte della mancata contestazione dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
nonché per violazione dell'art. 112 c.p.c. e violazione del regime di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c.. 2. Ha sostenuto come, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla attuale ricorrente sia in primo grado e sia in appello, nessuna contestazione fosse stata mossa dalle controparti nella prima difesa utile, neanche sulla documentazione prodotta a sostegno dell'eccezione medesima, e come la Corte di merito avesse errato nel non trarre, da tale condotta processuale e dalla documentazione allegata, le dovute conseguenze quanto alla prova della titolarità del rapporto di lavoro del D V, all'atto della scissione del Consorzio, unicamente in capo a Metroferro s.p.a., poi Met.Ro. s.p.a., ora ATAC s.p.a.

3. Col secondo motivo di ricorso la CO.TRA.L. s.p.a. ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione, in sede di liquidazione del danno, degli artt. 2043, 2059, 2056, 1223 e 1226 c.c.. 4. Ha censurato i criteri di liquidazione del danno iure proprio e iure hereditatis adottati dalla Corte d'appello a causa degli automatismi risarcitori, sganciati da specifiche ragioni di personalizzazione rispetto ai coefficienti standard;
ha inoltre censurato la mancata utilizzazione, per la quantificazione del danno iure proprio, della tabelle milanesi, ritenute parametro di riferimento ai fini dell'art. 1226 c.c.. 5. Col terzo motivo di ricorso la CO.TRA.L. s.p.a. ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. C P,པར་ལས་ས་བ་ བ་ 2 R.G. n. 27191/2015 2043, 2059 c.c., dell'art. 10, D.P.R. n. 1164 del 1965 e dell'art. 13, D.Lgs. n. 38 del 2000, per non avere la Corte d'appello detratto dal danno biologico liquidato iure hereditatis la rendita riconosciuta e corrisposta dall'Inail alla vedova del sig. D V.

6. Il primo motivo è infondato.

7. Risulta dalla sentenza impugnata come la chiamata in causa della CO.TRA.L. s.p.a. fosse stata autorizzata dal Tribunale su richiesta svolta da Met.Ro. s.p.a. (poi ATAC s.p.a.) nella memoria di costituzione in primo grado e sul rilievo che detta società fosse "successore del Consorzio Trasporti Pubblici Lazio Cotral, per il quale il de cuius aveva prestato attività lavorativa". La richiesta di Met. Ro. s.p.a. di chiamare in causa di CO.TRA.L. s.p.a. si fondava sul presupposto logico dell'essere quest'ultima società legittimata passiva rispetto alla domanda proposta dai ricorrenti (cfr. Cass., S.U., n. 23225 del 2016).

8. La tesi della società attuale ricorrente costituisce erronea applicazione del principio di non contestazione che governa il rito speciale del lavoro e, dopo la novella dell'art. 115 c.p.c. ad opera dell'art. 45, L. n. 69 del 2009, anche quello ordinario. Difatti, il dato della esistenza della legittimazione passiva della CO.TRA.L. s.p.a. costituiva fondamento della richiesta di chiamata in causa avanzata dalla Met.Ro. s.p.a. (ed includeva, logicamente, la contestazione dell'insussistenza della legittimazione passiva della società chiamata), sicché la Met.Ro s.p.a. non aveva alcun onere di contestare le eccezioni e deduzioni sollevate sul punto dalla società terza chiamata. Occorre avere ben presente che l'operare del principio di non contestazione è volto a delimitare la materia controversa, che sarà oggetto di accertamento istruttorio, e a tale fine non è necessario che si contesti l'altrui contestazione. Questa Corte (sentenza n. 6183 del 2018) ha puntualizzato in proposito come "la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere di "contestare l'altrui contestazione", dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo".

9. Inammissibile deve giudicarsi la censura, oggetto del primo motivo di ricorso, nella parte in cui investe la valutazione degli elementi probatori come C P, estesore 3 R.G. n. 27191/2015 compiuta dalla Corte di merito al fine di affermare la legittimazione passiva della CO.TRA.L. s.p.a., in quanto estranea all'ambito del dedotto error in procedendo e tale da confluire nel vizio motivazionale, nel caso di specie non dedotto e rispetto al quale difetterebbero i requisiti richiesti dal nuovo art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014). 10. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato quanto alla censura sul risarcimento del danno iure hereditatis. 11. Esclusa (Cass., S.U., n. 15350 del 2015) la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, questa Corte ha ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. n. 26727 del 2018;
n. 21060 del 2016;
n. 23183 del 2014;
n. 22228 del 2014;
n. 15491 del 2014) e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico",

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