Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2017, n. 10937
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 3
Nel regime dell'art. 105 del r.d. n. 1038 del 1933, ove il giudice contabile di appello, in un giudizio di responsabilità per danno erariale contro una società ed il suo amministratore, rigetti l'appello incidentale sulla giurisdizione di entrambi i pretesi responsabili e, accogliendo l'appello principale del P.M. contabile sul rigetto per altra ragione di rito contro la società, disponga, giusta il comma 1 di detta norma, il rinvio al giudice di primo grado quanto alla sua posizione, ma, nel contempo, sospenda il giudizio di appello quanto alla posizione dell'amministratore oggetto dell'appello principale, motivando che la decisione sulle due responsabilità deve essere comune, la sentenza d'appello così resa non è immediatamente ricorribile dalla società in Cassazione, quanto alla statuizione confermativa della giurisdizione, giacché essa non ha definito il giudizio d'appello davanti al giudice contabile, atteso che la sua pendenza nello stato di quiescenza è riferibile non solo all'amministratore, ma anche alla società.
La sentenza d’appello della Corte dei conti che decida il gravame incidentale relativo alla statuizione affermativa della giurisdizione contabile, confermando la stessa, e non anche l’appello principale sul merito, sospendendo il giudizio su di esso in attesa della definizione di un altro procedimento, non è immediatamente ricorribile per cassazione, perchè riconducibile al regime di cui all'art. 360, comma 3, c.p.c., diventandolo solo allorquando sopraggiunga la decisione definitiva sull'appello.
In virtù del principio di strumentalità delle forme di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c. e dell’esigenza di interpretare il mandato alle liti alla luce dell’intestazione del ricorso, è valida la procura conferita da una società e dal suo legale rappresentante in proprio, benchè priva dell’indicazione del nominativo del soggetto conferente, ove in calce alla medesima sia apposto un timbro recante la denominazione della società e l’indicazione “l’amministratore unico”, sulla quale si rinvenga una sottoscrizione per sigla, dovendosi ricondurre detta sottoscrizione al legale rappresentante anche in proprio.
Sul provvedimento
Testo completo
109 37 1 7 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giurisdizione contabile - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sentenza emessa in SEZIONI UNITE CIVILI grado di appello dal Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: giudice contabile - Primo Presidente Dott. G C Regime in relazione Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO - all'art. 360, 3° Presidente Sezione Dott. VINCENZO MAZZACANE comma c.p.c. Presidente Sezione Dott. GIACOMO TRAVAGLINO R.G. N. 6944/2015 Consigliere Cron.10937 Dott. B BNI Consigliere Rep. Dott. PIETRO CAMPANILE Ud. 06/12/2016 Consigliere Dott. LUCIA TRIA PU Consigliere Dott. C D C C.I. - Rel. Consigliere Dott. R F ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6944-2015 proposto da: GRECO ΑΝΤΟΝΙΝΟ, STYLE S.p.A. in persona del legale G, domiciliati in ROMA, 2016 rappresentante Antonino PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA 762 DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dell'avvocato A C, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente - contro rappresentante il Pubblico PROCURATORE GENERALE Ministero presso la CORTE SEZIONE DEI CONTI GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA, in persona del Procuratore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente-- avverso la sentenza n. 388/2014 della CORTE DEI CONTI - Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, depositata il 10/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. R.g.n. 6944-15 (ud. 6.12.2016) FATTI DELLA CAUSA 1. Antonino G "anche nella qualità di legale rappresentante di Style s.p.a." e la stessa società in persona di esso come legale rappresentante hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, della Costituzione, contro la Procura Generale Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana e la Procura Generale presso la Corte dei Conti, avverso la sentenza del 10 settembre 2014, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello, per la Regione Siciliana ha provveduto in grado di appello sulla sentenza n. 975 del 2013, emessa in primo grado dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.
2. La vicenda cui si riferisce la sentenza impugnata trae origine dal procedimento di responsabilità contabile, avviato dalla Procura presso la Corte dei Conti insulare contro i ricorrenti, con invito a dedurre del 21 gennaio 2012, per rispondere dell'indebita percezione di contributi agricoli ai sensi della I. n. 488 del 1992, riguardo ai quali era stato adottato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. VVI/RT/9/161268 del 24 novembre 2011, con cui era stata disposta la revoca della provvidenza. Avverso il decreto la società (allora avente veste di s.r.l.) proponeva ricorso al giudice amministrativo. Il T.a.r. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, declinava la giurisdizione a beneficio del giudice ordinario e la società proponeva il giudizio davanti al Tribunale di Catania, iscritto al n.r.g. n. 6447 del 2012 e tuttora pendente. Nelle more, Serit Italia s.p.a. (ora Riscossione Sicilia) notificava alla Style s.p.a. cartella di pagamento di importo pari ad € 1.465.996,53. Contro la cartella la società proponeva ricorso ai sensi dell'art. 669- quater c.p.c. al Tribunale di Catania per far dichiarare la sospensione dell'efficacia e/o esecutività della cartella. L'istanza cautelare veniva rigettata sia in sede di primo grado che di reclamo. Frattanto la Serit inviava comunicazione di iscrizione di ipoteca. 3 Est. Com. R F R.g.n. 6944-15 (ud. 6.12.2016) La Style s.p.a. introduceva inoltre nuovo giudizio ordinario sempre davanti al Tribunale ordinario di Catania, per la declaratoria della nullità/illegittimità della cartella e degli atti consequenziali, ivi compresa la procedura di iscrizione di ipoteca.
3. Nel giudizio di primo grado contabile, il giudice adito, con sentenza n. 975 del 2013, dopo avere affermato la propria giurisdizione, respingeva la domanda formulata nei confronti del G, perché la Procura contabile non aveva provato che il medesimo avesse tenuto condotta pregiudizievole e causalmente determinativa del danno, mentre dichiarata inammissibile l'azione nei confronti della Style s.p.a., per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in quanto risultava che la Serit Sicilia le aveva notificato la cartella esattoriale.
3.1. Sull'appello principale del pubblico ministero contabile e su quello incidentale degli odierni ricorrenti, che censuravano l'affermazione dell'esistenza della giurisdizione contabile fatta dal primo giudice, il giudice contabile d'appello, con la sentenza impugnata, ha rigettato, per quanto in questo giudizio interessa, l'appello incidentale riaffermando l'esistenza della giurisdizione contabile e, nel contempo, in accoglimento dell'appello principale contro la società, ha ritenuto che l'azione di responsabilità contabile non potesse trovare ostacolo nell'esercizio da parte dell'amministrazione della pretesa di riscossione. Ciò, a motivo che l'azione di responsabilità contabile non sarebbe identificabile né sovrapponibile con l'azione che l'amministrazione può esercitare contro il fatto dannoso. Per effetto dell'accoglimento dell'appello principale, la sentenza qui impugnata ha annullato la sentenza di primo grado e rinviato al primo giudice, limitatamente però alla posizione della società. Viceversa, a proposito della posizione del G, reputando che la statuizione di esclusione della sua responsabilità dovesse essere esaminata unitamente a quella della società, ha disposto la sospensione del giudizio nel rapporto processuale concernente il medesimo, in attesa della definizione del nuovo giudizio di primo grado. 4 Est. Cons. R FCom pute R.g.n. 6944-15 (ud. 6.12.2016) 4. Al ricorso per cassazione, che prospetta due motivi, ha resistito con controricorso la Procura generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione siciliana. RAGIONI DELLA DECISIONE l'eccezione di1. In via preliminare deve disattendersi inammissibilità del ricorso, in quanto proposto in proprio dal G, prospettata dal resistente sotto il profilo che la procura, che il ricorso reca in calce, sarebbe stata rilasciata al difensore dal G solo nella qualità di legale rappresentate della società e non anche in proprio. Il testo della procura è enunciato con la formulazione "mi rappresenti e difenda nel presente giudizio avanti la Corte di Cassazione ...." Ed è seguito da un timbro del tenore "Style s.p.a. L'amministratore unico", su cui è apposta una firma con sigla, cui segue l'autentica. Nell'intestazione del ricorso, dopo che si sono indicate come proponenti le parti nei termini riferiti nell'esordio della presente decisione, e, quindi, si sono individuati come ricorrenti il G in proprio e la società in persona di lui come legale rappresentante, si dice espressamente che i ricorrenti sono "entrambi rappresentati e difesi per procura in calce al presente atto dal prof. Avv. A C", che ha redatto il ricorso ed autenticato la procura. Ora, l'applicazione del principio, emergente dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. della c.d. idoneità dell'atto processuale inosservante delle forme al raggiungimento dello scopo, nonché degli ordinari criteri di interpretazione del tenore della procura conferita in calce al lume delle risultanze dell'intestazione del ricorso, non lascia alcun dubbio sulla riferibilità della sottoscrizione anche al G in proprio. Al di là della mancanza, accanto alla formale sottoscrizione di dichiarazione di conferimento della procura per conto della società, espressa in relazione al timbro di cui s'è detto, e, quindi, formalmente per la società, si deve, infatti, evidenziare: a) che la dichiarazione di conferimento della procura è espressa al singolare, cioè con la formula 5 Est. Cons. R F R.g.n. 6944-15 (ud. 6.12.2016) "mi rappresenti e difendi", che appare idonea a riferirsi sia alla