Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2023, n. 12768
Sentenza
27 marzo 2023
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27 marzo 2023
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Testo completo
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TR NA, nata in [...], il [...];
avverso la sentenza del 7/7/2022 della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
C/ s•—• vistiy1i atti, 9rovve imento pugnato d il ricorso• ita la rel‘ion volta Consiglie Dott. Luc Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna di TR NA per il reato di tentato furto, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha riconosciuto la contestata recidiva specifica e ritenuto l'equivalenza della stessa con le già concesse attenuanti generiche, nonché ha revocato la sospensione condizionale concessa dal Tribunale.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando tre motivi. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. In proposito lamenta la ricorrente che la Corte avrebbe in tal senso valorizzato due condanne riportate dall'imputata per furti commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e che non potrebbero dunque essere valutate disgiuntamente e che, peraltro, all'epoca in cui l'istituto venne invocato dinanzi al giudice di primo grado non erano ancora divenute definitive. Non di meno i giudici del merito non avrebbero tenuto conto della risalenza dell'unico precedente considerato, nè del modesto valore del bene sottratto e che, essendo rimasto il reato allo stadio del tentativo, la persona offesa non avrebbe subito alcun danno. Analogo vizio viene denunziato con il secondo motivo in merito al riconoscimento della contestata recidiva, apoditticamente giustificato sulla base della mera esistenza di un precedente penale. Ed ancora l'erronea applicazione della legge penale è il vizio dedotto con il terzo ed ultimo motivo, con il quale la ricorrente eccepisce il malgoverno della disposizione di cui all'art. 163 c.p., lamentando che la revoca della sospensione condizionale anche in questo caso sia stata giustificata in ragione dell'esistenza di una precedente condanna, ancorchè a pena non sospesa.
3. Con memoria del 13 gennaio 2022 il difensore dell'imputata ha chiesto che la pena detentiva venga sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20- bis c.p. e 53 I. n. 689/1981.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.
2. I primi due motivi risultano accomunati dalla deduzione del vizio di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p. Va allora ribadito che tale vizio riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di