Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2014, n. 12102

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In caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge), il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2014, n. 12102
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12102
Data del deposito : 29 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7486-2008 proposto da:
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (C.F. 06382641006), quale successore a titolo universale della RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA - Società per Azioni, a seguito della fusione per incorporazione di quest'ultima in Rai Holding Società per Azioni, con contestuale mutamento di denominazione dell'incorporante, come sopra, in RAI Radiotelevisione Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 326, presso lo studio degli avvocati SCOGNAMIGLIO CLAUDIO E SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresentano e difendo unitamente all'Avvocato RUBENS ESPOSITO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
LASAGNA MANUELA;

- intimata -
e sul ricorso 11362-2008 proposto da:
LASAGNA MANUELA C.F. [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell'avvocato BIANCO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (C.F. 06382641006), quale successore a titolo universale della RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA - Società per Azioni, a seguito della fusione per incorporazione di quest'ultima in Rai Holding Società per Azioni, con contestuale mutamento di denominazione dell'incorporante, come sopra, in RAI Radiotelevisione Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 326, presso lo studio degli avvocati SCOGNAMIGLIO CLAUDIO E SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresentano e difendo unitamente all'Avvocato RUBENS ESPOSITO, giusta delega in calce al ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 300/2007 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 08/03/2007 R.G.N. 1553/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2014 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l'Avvocato PORCELLI VINCENZO per delega SCOGNAMIGLIO RENATO;

udito l'Avvocato CARLONI EMANUELE per delega BIANCO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il giorno 8 marzo 2007) - in sede di giudizio di rinvio da Cass. 3 gennaio 2005, n. 48 - dichiara la sussistenza di due rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intercorsi tra GN LA e la RAI- Radiotelevisione Italiana s.p.a. (d'ora in poi: RAI), rispettivamente dal 17 dicembre 1986 al 14 aprile 1991, con mansioni di programmista regista e dal 12 ottobre 1994 all'attualità, con mansioni di giornalista. Conseguentemente, condanna la RAI a pagare alla lavoratrice: 1) Euro 48.100,24, oltre accessori di legge, a titolo di differenza tra la retribuzione già corrisposta e quella effettivamente dovuta, per il periodo compreso fino al 2 dicembre 1997;
2) le differenze retributive, anche per il periodo successivo, da determinare in un separato giudizio;
3) l'eventuale differenza risultante sul TFR, al momento della relativa maturazione e nella misura da stabilire in un separato giudizio.
La Corte d'appello dell'Aquila, per quel che qui interessa, precisa che:
a) la Corte di cassazione ha accertato la sussistenza di due distinti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intercorsi fra le parti nei termini suddetti, rimane da giudicare esclusivamente in ordine alla retribuzione;

b) per il primo rapporto la lavoratrice chiede soltanto il relativo riconoscimento sicché non vi è null'altro da stabilire, essendo superata ogni questione relativa a prescrizione o a crediti retributivi relativamente a tale rapporto;

c) a proposito della domanda della lavoratrice riassumente relativa al pagamento delle differenze retributive in ordine al secondo rapporto si deve distinguere tra il lasso di tempo anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e il periodo successivo;

d) per il periodo successivo la lavoratrice ha limitato la propria richiesta ad una condanna generica al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive da quantificare in separato giudizio;

e) per il periodo di tempo precedente invece deve procedersi alla liquidazione di quanto dovuto nella somma suindicata determinata sulla base dei conteggi proposti dalla lavoratrice, che appaiono corretti e non contestati dalla controparte con valide obiezioni;

f) in primo luogo non è fondata l'eccezione di prescrizione, visto che, in effetti, alla GN non era riconosciuta alcuna stabilità, tanto che la RAI non riconosceva neppure che il rapporto fosse a tempo indeterminato, sicché è da escludere che la prescrizione potesse decorrere quando il rapporto era, illegittimamente, a tempo determinato;

g) quanto alla qualifica e al trattamento da attribuire alla lavoratrice, le contestazioni della RAI sono generiche e inidonee a contrastare l'accertato svolgimento di mansioni corrispondenti alla rivendicata qualifica di redattrice;

h) i conteggi sono corretti, non tengono conto dei periodi intermedi tra i contratti, si basano su documenti provenienti dalla datrice di lavoro, come i prospetti-paga, e portano a riconoscere un trattamento corrispondente alla retribuzione "normale", che equivale alla retribuzione "media", comprensiva anche di accessori e voci che, "secondo un criterio di prevalenza e di normalità gli altri dipendenti hanno percepito" e che, quindi, anche la lavoratrice danneggiata avrebbe percepito se regolarmente assunta;

i) la presente pronuncia produce, di per sè, effetti anche ai fini della quantificazione del TFR, comunque deve riconoscersi la sussistenza di un interesse della GN ad una pronuncia esplicita al riguardo, onde fugare ogni equivoco a fronte della resistenza avversaria.
2.- Il ricorso della RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. (d'ora in poi: RAI), domanda la cassazione della sentenza per sette motivi;

resiste, con controricorso, GN LA, che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato per un motivo. La società ricorrente deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ. nella quale, fra l'altro, chiede l'applicabilità dello ius
superveniens rappresentato della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.
Sempre preliminarmente deve essere precisato che ai presenti ricorsi sono applicabili ratione temporis le prescrizioni di cui all'art. art. 366-bis cod. proc. civ.. 1 - Sintesi dei motivi di ricorso principale.
1.- Il ricorso è articolato in sette motivi.
1.1.- Con il primo e il secondo motivo si denunciano violazione o falsa applicazione dell'art. 2099 cod. civ., anche in relazione all'art. 2126 cod. civ., nonché all'art. 36 Cost., e carenza della motivazione per avere la Corte d'appello riconosciuto alla lavoratrice il trattamento economico pieno del redattore ordinario senza procedere alla verifica della sua adeguatezza eventualmente anche ai sensi dell'art. 36 Cost. e giustificando la propria scelta con motivazione carente.
A tale ultimo riguardo si sottolinea che la Corte aquilana ha ritenuto generiche le contestazioni della RAI sul punto fraintendendone il significato, che non era certamente quello di mettere in discussione la natura giornalistica delle mansioni - riconosciuta dalla precedente sentenza di appello, passata in giudicato sul punto - ma era quello di sollecitare la verifica da parte del Giudice dell'adeguatezza delle allegazioni proposte dalla lavoratrice, gravata del relativo onere.
1.2.- Con il terzo e il quarto si denunciano violazione o falsa applicazione dell'art. 394 cod. proc. civ. anche in relazione all'art. 324 cod. proc. civ. nonché all'art. 2909 cod. civ. e carenza della motivazione per avere la Corte d'appello disatteso l'eccezione di prescrizione riproposta dalla RAI in sede di riassunzione, sull'assunto della non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto per carenza della stabilità reale, assunto che era stato implicitamente respinto dalla sentenza rescindente, che aveva ritenuto carente di motivazione la sentenza della Corte d'appello di Roma proprio sul punto relativo all'eccezione di prescrizione.
Si sostiene che, infatti, la Corte di cassazione non avrebbe potuto adottare la suddetta decisione se avesse ritenuto che la natura dei rapporti impediva, in radice, il decorso del termine prescrizionale. 1.3.- Con il quinto e il sesto si denunciano carenza della motivazione su un fatto controverso e violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 1223 cod. civ. per avere la Corte d'appello, con motivazione insufficiente, ritenuto adeguati i conteggi proposti nel ricorso introduttivo dalla lavoratrice, negando che essi fossero stati ritualmente contestati dalla datrice di lavoro ed escludendo in modo superficiale che in essi si tenesse conto anche dei periodi intermedi, tra un contratto e l'altro.
Si sostiene altresì che la Corte avrebbe violato le regole della ripartizione

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