Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20187

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20187
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20187
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'EMANUELE NATALE nato a CATANIA il 10/08/1940 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere D C;
gcr 4.94.1 &A, lette le conclusioni del P c e ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 marzo 2022 la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza di Natale D'Emanuele, volta all'annullamento dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso a suo carico dalla locale Procura generale della Repubblica il 26 agosto 2021 ed all'emissione di un nuovo provvedimento esecutivo, unitario anziché scisso in più cumuli parziali. Ha, in proposito, rilevato che l'assunto difensivo secondo cui l'espiazione della pena portata dal contestato ordine di carcerazione dovrebbe essere anticipata al 22 settembre 2022 trova smentita nella corretta applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità per il caso in cui le sanzioni de quibus agitur siano state inflitte in relazione a reati uniti sotto il vincolo della continuazione.

2. Natale D'Emanuele propone, con l'assistenza dell'avv. S F, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione arbitrariamente scisso l'esecuzione in due distinti cumuli sul presupposto della commissione, da parte sua, del più recente reato associativo, a partire dal 14 luglio 2005, data della scarcerazione, senza considerare l'avvenuto riconoscimento della continuazione tra tale delitto, la cui consumazione si è protratta sino al 2008, e quello, pure associativo, commesso fino al 1985, né l'ininterrotta perduranza del vincolo associativo per tutto il periodo (1 luglio 1995-14 luglio 2005) in cui egli è stato ristretto in carcere. Rileva, al riguardo, che, nel caso di specie, la sottoposizione a regime detentivo non può costituire elemento discriminante in vista della formazione, in ossequio al dettato dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., di due distinti cumuli parziali, atteso che non si è al cospetto «di due distinti reati di associazione mafiosa unificati dal vincolo della continuazione, bensì di un unico reato associativo commesso senza soluzione di continuità, sebbene accertato con due distinti procedimenti giudiziari».

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2 ti 2. Natale D'Emanuele è stato, tra l'altro, irrevocabilmente condannato: - con sentenza del 10 luglio 2001, alla pena di otto anni di reclusione per il delitto di associazione mafiosa, commesso fino all'i maggio 1995;
- con sentenza del 4 settembre 2015, alla pena di diciassette anni ed un mese di reclusione per vari reati, tra cui quello di associazione mafiosa, commesso sino all'I. dicembre 2008. La Corte di appello di Catania, con ordinanza resa ex art. 671 cod. proc. pen. il 17 settembre 2020, ha riconosciuto la continuazione tra i reati accertati con le decisioni sopra indicate e rideterminato la pena complessiva in ventidue anni di reclusione. Il Procuratore generale della Repubblica, il 26 agosto 2021, ha, pertanto, emesso un nuovo ordine di esecuzione di pene concorrenti tenendo conto della sanzione già espiata per i reati espressione del medesimo disegno criminoso. Nel compiere tale operazione, ha considerato, da un canto, che la sanzione per questi ultimi reati è stata eseguita in epoca precedente all'applicazione della disciplina del reato continuato e tenuto conto, dall'altro, della commissione del reato più grave (protratta, si rammenta, sino al dicembre del 2008) in un momento successivo all'esecuzione di quella pena. Ha, pertanto, formato due distinti cumuli parziali, il primo dei quali comprende, oltre alla pena irrogata per il primo delitto associativo, quelle inflitte, con separate sentenze, per altri reati risalenti, pure, ad epoca antecedente alla commissione del più recente reato associativo, che è valso a D'Emanuele una pena che è stata, invece, inserita, da sola, nel secondo cumulo parziale.

3. La giurisprudenza di legittimità è stata chiamata a regolare l'operatività, al cospetto di simili fattispecie, del principio consacrato all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. — stando al quale «In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la
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