Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/10/2017, n. 25457
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In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la sanzione dell'avvertimento, prevista dall'art. 136 della legge notarile (nel testo, applicabile "ratione temporis", novellato dal d.lgs. n. 249 del 2006), è posta a tutela degli stessi beni garantiti dal successivo art. 147 della medesima legge, sebbene per fattispecie meno gravi, quali i comportamenti occasionali o isolati di cui alla lett. b) del cit. art. 147 ovvero per condotte che, riconducibili alle lett. a) e c) di tale ultima disposizione, siano caratterizzate dalla lievità; il relativo ambito di applicazione, pertanto, non può intendersi limitato alla sfera di operatività dell'art. 144 della legge notarile, giacché il concetto di maggiore lievità del fatto è ontologicamente diverso dall'ipotesi attenuata dell'illecito.
Sul provvedimento
Testo completo
25457\ 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' PROFESSIONISTI RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - ΝΟΤΑΙ GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Ud. 23/05/2017 - STEFANO PETITTI Presidente Sezione - PU R.G.N. 18052/2015B. 25457 STEFANO BIELLI - Consigliere - 25 45on Rep. BRUNO BIANCHINI - Consigliere - ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - ANTONIO MANNA - Consigliere - PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - MILENA FALASCHI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18052-2015 proposto da: ARCHIVIO NOTARILE DI FORLI', in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
367 contro 77 му D'AV AN, CONSIGLIO NOTARILE DI FORLI' E RIMINI, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 649/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/02/2015. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Federica Varrone per l'Avvocatura Generale dello Stato. RITENUTO IN FATTO La Commissione amministrativa regionale di disciplina della Emilia Romagna in data 24.4.2012 irrogava al notaio D'SA FR, ai sensi dell'art. 136 della legge notarile, due "avvertimenti" in relazione ai seguenti illeciti disciplinari di cui veniva ritenuto responsabile: 1) avere ricevuto un atto pubblico di revoca di procura generale, con allegato un documento in lingua spagnola non tradotto in italiano consistente nella procura da revocare, in violazione dell'art. 68 R.D. n. 1236 del 1914;
2) avere autenticato la firma di una procura avente ad oggetto l'attribuzione del potere di rinuncia all'eredità, omettendo di osservare, in violazione degli artt. 519 e 1392 c.c., la prescritta forma pubblica. La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza in data 12.2.2015, pur ritenendo la sussistenza dei fatti contestati, accoglieva il reclamo dell'incolpato e annullava le sanzioni irrogate. Ric. 2015 n. 18052 sez. SU - ud. 23-05-2017 -2- my A sostegno della decisione adottata la Corte territoriale evidenziava che i fatti contestati non costituivano illeciti disciplinari, in quanto non espressamente previsti tra quelli che il legislatore del 2006 aveva tipizzato come illeciti disciplinari nell'art. 147 della legge notarile. Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'Archivio Notarile di Forlì, assistito dall'Avvocatura Generale dello Stato, sulla base di un unico articolato motivo. L'incolpato e il Consiglio notarile di Forlì sono rimasti intimati. Con ordinanza del 15.12.2016, n. 25877, resa all'esito dell'udienza pubblica del 21.10.2016, la Seconda sezione civile, ordinata in via preliminare l'integrazione dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., per l'eventuale) assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando che, in relazione alla questione sottesa all'unico motivo di ricorso, la giurisprudenza di legittimità non era unanime negli approdi ermeneutici maturati quanto alla formulazione dell'art. 136, anche dopo la intervenuta riforma, di cui alla legge delega n. 246 del 2005 e al decreto legislativo n. 249 del 2006. Disposta la trattazione del ricorso presso queste Sezioni Unite, in vista dell'udienza del 23 maggio 2016, l'Archivio ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO -Con l'unico motivo si denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 della legge-delega n. 246 del 2005, 135, 136, 144 e 147 della legge n. 89 del 1913 come modificati dal D.Lgs. n. 249 del 2006. Secondo l'Archivio notarile ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che i fatti contestati non costituivano illeciti disciplinari per il fatto di non potersi ricondurre alle condotte tipizzate nell'art. 147 della legge notarile. Si Ric. 2015 n. 18052 sez. SU - ud. 23-05-2017 -3- mj rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'impugnazione, la legge notarile, pur dopo la riforma del 2006, non avrebbe affatto recepito il principio della tipicità dell'illecito disciplinare, rimanendo ancorata invece al principio della atipicità delle condotte disciplinarmente illecite, in quanto l'art. 136 della detta legge come modificato dal D.Lgs. del 2006 continuerebbe a - - sanzionare ogni infrazione dei propri doveri commessa dal notaio. Il ricorso è fondato. L'ordinanza interlocutoria della seconda sezione rileva un contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte e senza mostrare di voler prendere partito per l'una o l'altra tesi, quella che esclude o quella che afferma la (a)tipicità dell'illecito disciplinare notarile, ritiene che emerga ad ogni modo un contrasto sui principi di diritto affermati, proprio alla luce della riforma introdotta in siffatta materia dalla legge n. 246 del 2005 e dal decreto legislativo n. 249 del 2006. Al fine di impostare in modo corretto la soluzione della questione occorre prendere le mosse dal riferimento normativo dell'art. 136 legge notarile nel testo previgente e in quello modificato dopo la riforma del procedimento disciplinare attuata con il decreto legislativo n. 249 del 2006. L'art. 136 della legge n. 89 del 1913 aveva una formulazione essenziale: "L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per la mancanza commessa, con esortazione a non ricadervi". Il nuovo testo è invece più articolato: "L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per l'infrazione commessa con esortazione a non reiterarla. L'avvertimento si infligge per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura". L'orientamento formatosi anteriormente alla novella del 2006, in mancanza di una previsione che ne definisse con esattezza i contorni applicativi, considera l'art. 136 cit. una "norma di chiusura", mediante Ric. 2015 n. 18052 sez. SU - ud. 23-05-2017 -4- разд la quale il legislatore avrebbe inteso sanzionare ogni 'mancanza' commessa dal notaio anche se non sanzionata direttamente, stante il carattere generico e residuale delle sanzioni in commento (così Cass. 11 novembre 1997 n. 11128). Tale conclusione è fondata sulla «netta differenza esistente tra l'art. 136 e gli artt. 137, 138, 139 e 142 legge notarile: mentre il primo contiene una fattispecie aperta, riferibile a qualsiasi violazione della legge notarile posta in essere dal notaio, gli artt. 137, 138, 139 e 142, contengono la previsione di fattispecie tipiche. Tali ultime disposizioni fanno, infatti, riferimento per la loro applicabilità a determinate violazioni della legge notarile. Vale, perciò, rispetto ad esse il principio della tassatività: se la violazione non è puntualmente prevista da una delle disposizioni in esame, la relativa sanzione non può essere applicata. Si badi che ciò si enuncia non come conseguenza di una scelta di campo sulla dibattuta questione se il principio della tassatività sia applicabile anche agli illeciti disciplinari, anche se in modo meno rigoroso, rispetto a quanto stabilito dall'art. 25 Cost. per gli illeciti penali (per quanto un'evoluzione verso questo senso si va effettuando, pur con le opportune precisazioni, v. Cass. 18 giugno 1996 n. 5583), ma come effetto della tecnica legislativa con la quale la normativa in questione è stata formulata. Avendo il legislatore formulato una norma di tipo generale (art. 136 I. not.) con cui sanziona ogni "mancanza commessa" dal notaio, e, successivamente norme con cui sanziona specifici comportamenti, è proprio la specialità di dette norme (e la specificità dei comportamenti ivi indicati) che comporta l'inapplicabilità delle stesse, rispetto alla norma generale, al di fuori dei casi espressamente previsti». Il medesimo principio è stato fatto proprio, in seguito, da altri pronunciamenti (cfr Cass. 19 febbraio 1998 n. 1766, non massimata sul punto, nonché da Cass. 3 agosto 1998 n. 7602), nei quali è stato affrontato il tema della compatibilità tra il carattere residuale delle Ric. 2015 n. 18052 sez. SU - ud. 23-05-2017 -5- My sanzioni previste dall'art. 136 della legge notarile ed il principio di legalità e, più recentemente, da altra sentenza (cfr Cass. 11 giugno 2007 n. 13690, non massimata) la quale, ampliando ulteriormente il campo di operatività dell'art. 136 cit., ha affermato che «il notaio rogante, che non avvisa le parti dei motivi di annullabilità o di inefficacia dell'atto (oltre all'eventuale responsabilità civile), è sanzionabile disciplinarmente con la censura o l'avvertimento, a norma della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 136, che sanziona genericamente le mancanza da parte dei notai ai propri doveri, tra cui vi è quello di dare certezza ai rapporti giuridici». Secondo l'orientamento sopra richiamato, per taluni ancora oggi attuale, le variazioni subite dall'art. 136 legge notarile sarebbero solo di forma e non sostanziali (v. Cass. 11 gennaio 2011 n. 444). In proposito, altra decisione di questa Corte (Cass. 23 marzo 2012 n. 4720) chiarisce, ad esempio, che l'art. 147, individuando con chiarezza l'interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile) e determinando la condotta sanzionabile in quanto idonea a compromettere l'interesse tutelato condotta il cui contenuto, sebbene non tipizzato, è integrato - dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico - è rispettoso del principio di