Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2018, n. 06600
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 20523-2012 proposto da: LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
PISANELLI
40, presso lo studio dell'avvocato B B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L S, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
B M D C;
- intimata - non chè
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, L M, giusta procura in calce alla copia del ricorso;
- resistente con delega - Nonché da: B M D C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL
GARDENA
3, presso lo studio dell'avvocato L D A, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
PISANELLI
40, presso lo studio dell'avvocato B B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L S, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, L M, giusta procura speciale in calce al controricorso incidentale;
- resistente con procura - avverso la sentenza n. 2019/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/03/2012 R.G.N. 10158/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per inammissibilità o infondatezza del ricorso;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO LUCIA;
udito l'Avvocato SGROI ANTONINO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS LUCIO. R.G. 20523/2012
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2019/2012 la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale dichiarava la sussistenza, tra B Maria Del Carmen e la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
LUISS
Guido Carli (d'ora in avanti LUISS), del rapporto di lavoro subordinato dedotto nella domanda azionata dalla prima in relazione al periodo 1982/1989, nel corso del quale la dott.ssa B aveva lavorato con funzione di docente di lingua spagnola presso la facoltà di Economia e Commercio ai sensi degli artt. 29 e 28 del d.p.r. 382 dell'80 (ovvero come professore a contratto prima e lettore di madre lingua straniera dopo), condannando la LUISS al risarcimento del danno conseguente alla prescrizione dei contributi previdenziali di legge. A fondamento della decisione la Corte, sostenuta la validità del ricorso introduttivo, e considerato che il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto non avesse valore determinante ai fini della subordinazione, osservava che, pur essendo decaduta la ricorrente dalle prove testimoniali tardivamente articolate, tuttavia dai contratti sottoscritti, nei quali era formalizzato l'obbligo di realizzare l'insegnamento "nei tempi e nelle forme" stabilite dalla facoltà, emergesse con chiarezza la prova della natura subordinata della collaborazione lavorativa della ricorrente considerato il suo inserimento nell'organizzazione universitaria ed in particolare lo svolgimento dell'insegnamento secondo le direttive del titolare di cattedralcon necessità e priorità che prescindevano dalla volontà del lettore;
nè la conclusione presa era contraddetta dagli altri elementi emergenti dal contratto, o dalla persistenza di altro rapporto di lavoro nello stesso periodo. La Corte respingeva tuttavia la domanda volta alla costituzione della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge numero 1338/1962 perché difettava la prova scritta del rapporto di lavoro subordinato;
accoglieva invece la domanda subordinata concernente il risarcimento del danno ex articolo 2116, comma 2 c.c., atteso che il relativo diritto sorge solo nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale, con la conseguenza che da questo momento soltanto decorreva la prescrizione decennale. R.G. 20523/2012 Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la LUISS con sei motivi di censura, illustrati da memoria, ai quali ha resistito B M d C con controricorso contenente ricorso incidentale articolato su sei motivi / ai quali ha replicato la LUISS con controricorso. L'Inps ha rilasciato delega in calce alla copia notificata del ricorso principale e del ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2094, 2104 2697 codice civile, nonché degli articoli 1362 e 1363 codice civile / in quanto la Corte di Appello avrebbe violato i canoni dettati dalla legge per la qualificazione del rapporto inter partes riconoscendo la natura subordinata del rapporto,pur in assenza di prova circa l'essenziale requisito della eterodeterminazione, violando altresì il principio dell'onere della prova / nonché, il dovere di interpretare i contratti ai sensi dell'articolo 1363 c.c. che impone di procedere al coordinamento delle varie clausole attraverso l'interpretazione complessiva del negozio. Il
PISANELLI
40, presso lo studio dell'avvocato B B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L S, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
B M D C;
- intimata - non chè
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, L M, giusta procura in calce alla copia del ricorso;
- resistente con delega - Nonché da: B M D C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL
GARDENA
3, presso lo studio dell'avvocato L D A, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
PISANELLI
40, presso lo studio dell'avvocato B B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L S, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, L M, giusta procura speciale in calce al controricorso incidentale;
- resistente con procura - avverso la sentenza n. 2019/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/03/2012 R.G.N. 10158/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per inammissibilità o infondatezza del ricorso;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO LUCIA;
udito l'Avvocato SGROI ANTONINO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS LUCIO. R.G. 20523/2012
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2019/2012 la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale dichiarava la sussistenza, tra B Maria Del Carmen e la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
LUISS
Guido Carli (d'ora in avanti LUISS), del rapporto di lavoro subordinato dedotto nella domanda azionata dalla prima in relazione al periodo 1982/1989, nel corso del quale la dott.ssa B aveva lavorato con funzione di docente di lingua spagnola presso la facoltà di Economia e Commercio ai sensi degli artt. 29 e 28 del d.p.r. 382 dell'80 (ovvero come professore a contratto prima e lettore di madre lingua straniera dopo), condannando la LUISS al risarcimento del danno conseguente alla prescrizione dei contributi previdenziali di legge. A fondamento della decisione la Corte, sostenuta la validità del ricorso introduttivo, e considerato che il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto non avesse valore determinante ai fini della subordinazione, osservava che, pur essendo decaduta la ricorrente dalle prove testimoniali tardivamente articolate, tuttavia dai contratti sottoscritti, nei quali era formalizzato l'obbligo di realizzare l'insegnamento "nei tempi e nelle forme" stabilite dalla facoltà, emergesse con chiarezza la prova della natura subordinata della collaborazione lavorativa della ricorrente considerato il suo inserimento nell'organizzazione universitaria ed in particolare lo svolgimento dell'insegnamento secondo le direttive del titolare di cattedralcon necessità e priorità che prescindevano dalla volontà del lettore;
nè la conclusione presa era contraddetta dagli altri elementi emergenti dal contratto, o dalla persistenza di altro rapporto di lavoro nello stesso periodo. La Corte respingeva tuttavia la domanda volta alla costituzione della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge numero 1338/1962 perché difettava la prova scritta del rapporto di lavoro subordinato;
accoglieva invece la domanda subordinata concernente il risarcimento del danno ex articolo 2116, comma 2 c.c., atteso che il relativo diritto sorge solo nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale, con la conseguenza che da questo momento soltanto decorreva la prescrizione decennale. R.G. 20523/2012 Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la LUISS con sei motivi di censura, illustrati da memoria, ai quali ha resistito B M d C con controricorso contenente ricorso incidentale articolato su sei motivi / ai quali ha replicato la LUISS con controricorso. L'Inps ha rilasciato delega in calce alla copia notificata del ricorso principale e del ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2094, 2104 2697 codice civile, nonché degli articoli 1362 e 1363 codice civile / in quanto la Corte di Appello avrebbe violato i canoni dettati dalla legge per la qualificazione del rapporto inter partes riconoscendo la natura subordinata del rapporto,pur in assenza di prova circa l'essenziale requisito della eterodeterminazione, violando altresì il principio dell'onere della prova / nonché, il dovere di interpretare i contratti ai sensi dell'articolo 1363 c.c. che impone di procedere al coordinamento delle varie clausole attraverso l'interpretazione complessiva del negozio. Il
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