Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/12/2010, n. 25394

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Le regole partecipative al procedimento di espropriazione per pubblica utilità sono rivolte a tutelare l'interesse soggettivo dell'espropriando ad opporsi all'approvazione del progetto dell'opera e alla localizzazione della stessa e, quindi, all'espropriazione come programmata dalla dichiarazione di p.u., con la conseguenza che il risarcimento del danno per la loro violazione presuppone una lesione effettiva, in termini di attualità e concretezza, della posizione giuridica tutelata. (Nella specie, la S.C. ha escluso il risarcimento in quanto l'espropriato, pur mancando la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del piano di esecuzione ex artt. 16 e segg. della legge 25 giugno 1865, n. 2359 - poi 10 e segg. della legge 22 ottobre 1971, n. 865 -, venuto a conoscenza, in occasione del sopralluogo e dell'immissione in possesso, dell'approvazione del progetto di opera pubblica contenente la dichiarazione di p.u., aveva omesso di impugnarla ed aveva partecipato ai successivi atti della procedura, concordando con l'amministrazione espropriante prima l'accesso di quest'ultima nell'immobile e, poi, l'ammontare dell'indennità di esproprio, sicchè la lamentata violazione delle dette regole procedimentali partecipative era risultata priva di efficacia costitutiva rispetto al pregiudizio lamentato e non aveva inciso nella sfera giuridica del ricorrente).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/12/2010, n. 25394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25394
Data del deposito : 16 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA AO - Primo Presidente f.f. -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di sezione -
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente di sezione -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ PA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE CALATI 100-C, presso lo studio dell?avvocato GIARDIELLO ENZO, che lo rappresenta e difende unitamente a se? medesimo;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l?AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente ?
contro
CONSORZIO VELIA PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL?ALENTO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso lo studio dell?avvocato ANGELONI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, per delega a margine della comparsa di costituzione;

- resistente ?
e contro
CERISANO ESPROPRIAZIONI S.R.L., COMUNE DI CASALVELINO, IMPRESA APPALTATRICE INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 149/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 06/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

uditi gli avvocati Enzo GIARDIELLO, Giovanni ANGELONI, Maurizio DI CARLO dell?Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell?Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Roma con sentenza del 4 febbraio 2008, rigetto? la domanda proposta da AO MO, comproprietario di un fondo ubicato in *Casalvelino* (in catasto all?art. 1589, fg. 23, part. 357) nei confronti del Ministero delle politiche agricole, del Consorzio Velia per la bonifica del bacino dell?Alento, della soc. Cerasano espropriazioni e del comune di Casalvelino, di risarcimento del danno causato dalla mancata notifica degli atti della procedura espropriativa di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 16 e segg. conclusa dal decreto ablativo 15 settembre 1999 senza che gli fosse stato consentito di intervenire e di formulare le proprie osservazioni.
L?impugnazione del MO e? stata respinta dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche con sentenza del 6 ottobre 2009, in quanto: a) essendosi concluso il procedimento con il concordamento dell?indennita? ed il decreto di esproprio,non era piu? possibile far valere ulteriori danni dalla perdita del fondo (nonche? dalla perdita di valore della porzione residua);
b) l?accordo sull?indennita?
regolarmente percepita dal proprietario copriva tutti i danni derivanti dalla perdita del fondo, fra cui quelli per l?espropriazione parziale, che non potevano dunque qualificarsi diversi o ulteriori;
c) neppure vi era spazio per un?azione risarcitoria per la prospettazione di provvedimenti o comportamenti illegittimi collegata a situazioni di esercizio, in quanto meno mediato, di pubblici poteri proprio per la regolare conclusione della procedura espropriativa che assorbiva qualsiasi pregressa questione in merito alla pretesa illegittimita? degli atti preliminari alla procedura suddetta.
Per la cassazione della sentenza, il MO ha proposto ricorso per 4 motivi;
cui resiste il solo Ministero delle Politiche agricole con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve preliminarmente respingere l?eccezione di inammissibilita? del ricorso formulata dal Ministero delle Politiche agricole sul presupposto che ciascuno dei motivi non risulta corredato dei quesiti di diritto richiesti dall?art. 366 bis cod. proc. civ.: in quanto la decisione impugnata e? stata depositata il 6
ottobre 2009, dopo l?entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 il cui art. 47 sub d ha disposto l?abrogazione dell?art. 366 bis. Con il primo motivo del ricorso, il MO deduce numerosi vizi di motivazione della sentenza in relazione alle violazioni della procedura che l?avevano trasformata in un comportamento di fatto difforme dalle previsioni della L. n. 2359 del 1865, art. 16 e segg.;

alle richieste risarcitorie, in realta? fondate sulla preclusione che ne era derivata al suo diritto di intervento onde opporsi allo stesso progetto esecutivo dell?opera pubblica e non gia? sulla congruita?
dell?indennizzo percepito;
ed alla sua posizione di diritto soggettivo ad intervenire e prendere parte al procedimento come previsto dalla menzionata legge fondamentale,o al piu? al suo interesse alla legittimita? dello stesso, posti a fondamento della domanda risarcitoria ai sensi dell?art. 2043 cod. civ.. Con il secondo motivo,deducendo violazione di diverse disposizioni della L. n. 2359 del 1865 e della L. n. 241 del 1990, art. 7 censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che per la violazione delle norme sulla partecipazione del proprietario al procedimento espropriativo non sono configurabili danni risarcibili, la cui tutela sia invocabile avanti all?A.G.O.: in palese contrasto con il pacifico riconoscimento in giurisprudenza, dei diritti oggetto di lesioni, quali quello di comunicazione dell?avvio del procedimento

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