Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/2011, n. 30174
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Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto Ìaccordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.
Il divieto imposto alle società assicuratrici di limitare il proprio oggetto sociale all'attività assicurativa ed a quelle connesse (art. 5 della legge 10 giugno 1978, n. 295, applicabile "ratione temporis") non impedisce loro di compiere singoli atti non aventi natura assicurativa, purché ciò non si traduca in una sistematica attività implicante l'assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente ed estremo rispetto a quello tipico dell'assicuratore. Ne consegue che non incorre nel suddetto divieto la garanzia prestata da una società assicuratrice in favore di una società non assicuratrice controllata, in quanto atto strumentale alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare, e come tale volto a salvaguardare l'interesse del gruppo societario nel suo insieme.
La norma di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti. La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiari di voler profittare della transazione, non può essere impedita dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale.
Sul provvedimento
Testo completo
30174/1 1 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Assicurazione, transazione, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE obbligazioni solidali SEZIONI UNITE CIVILI R.G. N. 194/2009 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.30.174 Primo Pres.te f. f. Dott. PAOLO VITTORIA - Rep. 7307 Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI Presidente Sezione Ud. 06/12/2011 Dott. ANTONIO SEGRETO Consigliere PU - Rel. Consigliere Dott. RENATO RORDORF Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE Dott. ETTORE BUCCIANTE Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 194-2009 proposto da: COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A., 2011 in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore, 886 elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI che la rappresenta e difende, per delega a margine del и 107, presso lo studio dell'avvocato DEL PRATO ENRICO, ricorso;
- ricorrente
contro
INTESA SANPAOLO S.P.A., società derivante dalla fusione di Banca IN s.p.a. con SA LO Ini s.p.a., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato ASSUMMA GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASTRACCHIO FRANCO MARIA, PAOLO ZAMBELLI, per procura speciale del notaio dott. Carlo Boggio di Torino, rep. 115079 del 15/01/2009, in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 431/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 06/12/2011 dal Consigliere Dott. RENATO udienza del RORDORF;
uditi gli avvocati Enrico DEL PRATO, Franco Maria MASTRACCHIO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli हु altri. Svolgimento del processo L'Istituto Bancario SA LO Imi s.p.a. (in seguito incorporato nella società IN SA LO e che con tale denominazione verrà d'ora innanzi designato) con atto notificato il 10 maggio 2001 propose opposizione avverso il diniego di ammissione di un proprio credito per complessivi euro 8.516.792,67 al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia IR di Assicurazione s.p.a. (in prosieguo IR). Il credito, secondo quanto prospettato dall'opponente, derivava da due lettere di patronage con le quali, negli ultimi mesi del 1989, la IR aveva prestato garanzia per debiti bancari facenti capo alla Edilizia Borghese s.p.a. L'opposizione fu accolta dal Tribunale di Roma, la cui decisione venne poi confermata in secondo grado dalla Corte d'appello di Roma con sentenza depositata il 4 febbraio 2008. La corte d'appello reputò che le lettere di patronage a suo tempo sottoscritte dal legale rappresentante della IR implicassero l'assunzione di un vero e proprio obbligo di garanzia per i debiti bancari facenti capo alla Edilizia Borghese, società indirettamente controllata dalla medesima IR;
che l'assunzione di un tal genere di garanzia non potesse dirsi estranea all'oggetto sociale di quest'ultima e non esulasse dai poteri dell'amministratore delegato che aveva apposto la sua firma sulle menzionate lettere di patronage;
che fosse infondata la pretesa del commissario liquidatore di profittare di una transazione in precedenza stipulata dall'IN SA LO con un altro debitore in solido, la Milano Assicurazioni s.p.a., avendo le parti dell'accordo transattivo espressamente limitato gli effetti di detto accordo ai reciproci rapporti;
che, infine, nessun ingiustificato arricchimento si fosse verificato in favore dell'IN SA LO, il cui credito era stato ammesso al passivo previa detrazione di quanto già riscosso in adempimento della surriferita transazione. La IR in liquidazione coatta ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza prospettando cinque motivi di censura, ai quali l'IN SA LO ha replicato con controricorso. Con ordinanza del 1 febbraio 2011, n. 2346, la terza sezione di questa हु corte, cui era stato originariamente assegnato il ricorso, ha prospettato l'opportunità che se ne occupino le sezioni unite, trattandosi di risolvere, 3 tra l'altro, due questioni di massima di particolare importanza: la prima afferente all'esatta individuazione della portata e dei limiti del divieto di svolgere attività commerciali diverse da quella assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione, o a queste connesse, imposto alle società assicurative dall'art. 5 della legge n. 295 del 1978;
la seconda relativa alla possibilità che il creditore ed uno dei debitori in solido, nel transigere la lite tra loro insorta, escludano la potestà degli altri debitori in solido di profittare degli effetti della transazione, a norma dell'art. 1304, primo comma, c.c. Il ricorso è stato quindi rimesso all'esame delle sezioni unite. Sono state depositate memorie. Motivi della decisione 1. Prima di affrontare le due questioni per le quali il ricorso è stato affidato alle sezioni unite, occorre brevemente farsi carico dell'esame del primo motivo d'impugnazione, che mette in discussione la possibilità stessa di ravvisare, nella fattispecie di cui si tratta, l'esistenza di un obbligo di garanzia assunto dalla IR per i debiti della Edilizia Borghese nei confronti dell'IN SA LO. Le censure in tal senso formulate dalla ricorrente, riferite a pretesi errori di diritto e ad asseriti vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, sono destituite di fondamento. Nessuna violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti è dato riscontrare, avendo la corte di merito correttamente desunto dal chiaro tenore delle surriferite lettere di patronage, oltre che dal successivo comportamento delle parti, l'intenzione della IR di assumere direttamente nei confronti della banca creditrice l'obbligazione di garanzia di cui si discute ed essendo ciò assorbente rispetto ad ogni altro profilo di censura dedotto nel ricorso, ivi compreso quello relativo alla necessità che l'assunzione dell'obbligo di garanzia risulti in modo espresso, poiché è proprio nelle espressioni adoperate nei testi contrattuali che la volontà di assumere un tale obbligo è stata inequivocabilmente individuata dalla corte di merito. Per il resto, non emergono lacune o contraddizioni della motivazione dell'impugnata sentenza su punti che possano dirsi decisivi, mentre le critiche formulate nel motivo di ricorso in esame investono aspetti dell'interpretazione data in concreto agli specifici contratti di cui si tratta, che rientrano nell'esclusiva competenza del giudice del merito e non sono suscettibili di riesame ad opera della Corte di cassazione. Risulta perciò assodato che la IR, con le lettere di patronage prodotte in giudizio nella presente causa, s'impegnò verso la banca creditrice a garantire l'esposizione debitoria della Edilizia Borghese, società avente oggetto immobiliare, partecipata al 100% da altra società, l'Istituto Finanziario Italiano s.p.a., a propria volta controllata dalla stessa IR.
2. Ciò posto, si può senz'altro passare all'esame del secondo motivo di ricorso, il quale, nel denunciare la violazione del citato art. 5, comma secondo, della legge n. 295 del 1978, oltre che di svariati articoli del codice civile, tocca la questione dei limiti entro cui è consentito alle imprese assicurative lo svolgimento di attività non direttamente ed immediatamente afferenti alle nozioni di assicurazione, riassicurazione o capitalizzazione. Giova premettere che, ai fini della risoluzione di tale questione, non sembra decisivo il fatto che lo statuto della società IR espressamente ricomprenda nell'oggetto sociale il rilascio di fideiussioni inerenti alle finalità sociali o idonee a facilitarne il conseguimento. Dovendosi infatti privilegiare l'interpretazione di tale clausola che ne preservi la validità, è chiaro che essa va intesa come volta a consentire unicamente la prestazione di quelle garanzie che possano considerarsi ammesse dall'ordinamento, in relazione al tipo di attività svolta dall'impresa assicurativa ed ai limiti ad essa inerenti, e non anche di quelle eventualmente eccedenti tali limiti. D'altronde, occorre anche sottolineare come i limiti posti dal legislatore alla possibilità che un'impresa di assicurazioni svolga