Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2019, n. 18081

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2019, n. 18081
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18081
Data del deposito : 5 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 14203-2018 proposto da: PARASOFT UK LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI

281, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F F;

- ricorrente -

contro

S S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO DENZA

3, presso lo studio dell'avvocato A M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M W;
- controrkorrente - avverso la sentenza n. 1861/2017 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 23/11/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2019 dal Consigliere U B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati A P ed A M.

Fatti di causa

S S chiese al giudice del lavoro del Tribunale di Busto Arsizio l'accertamento, nei confronti della società Parasoft UK LTD, del diritto al conseguimento della retribuzione variabile, con conseguente condanna della stessa al pagamento dell'importo di € 113.027,48 o di altra somma ritenuta di giustizia, nonché al riconoscimento della qualifica dirigenziale e alla corresponsione dell'indennità supplementare prevista dall'art. 34 del

CCNL

Dirigenti Commercio, per effetto del recesso ingiustificato della controparte, oltre che la condanna all'erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso;
in subordine, chiese il riconoscimento della qualifica di "Quadro" ed il risarcimento del danno ex art. 8 I. 604/66 per la illegittimità del recesso, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso. Il Tribunale adito dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello inglese. La Corte d'appello di Milano (sentenza del 23.11.2017), investita dall'impugnazione di S S, riformò la gravata decisione, dichiarando la giurisdizione del giudice italiano. Ric. 2018 n. 14203 sez. SU - ud. 26-03-2019it'41-12. -2- In sostanza, la Corte territoriale ritenne che il caso di specie fosse riconducibile alla ipotesi di cui alla lett. b) sub ii) dell'art. 21 del Regolamento UE n. 1215/12 in punto di competenza per i contratti individuali di lavoro in quanto, sebbene dal contratto si desumesse che l'attività di S inerisse a diversi paesi (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia), tuttavia quest'ultimo l'aveva svolta avendo come punto di riferimento e sede principale il proprio domicilio di Legnano. Avverso tale decisione ricorre la società Parasoft UK LTD, contestandola in ordine alla dichiarazione di giurisdizione del giudice italiano e chiedendone la cassazione con l'adozione dei provvedimenti consequenziali. Resiste con controricorso Stefano S. Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione La società ricorrente, nel dedurre il difetto di giurisdizione del giudice italiano e nel denunziare la violazione dell'art. 3, legge n. 218/1995 e dell'art. 21 del Regolamento CE in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c., assume che la Corte territoriale, nel tentativo di porre in risalto la contestata circostanza che S S aveva svolto la propria attività avendo come punto di riferimento e sede principale il proprio domicilio in Legnano, aveva erroneamente fatto coincidere, ai fini della individuazione della giurisdizione, il domicilio lavorativo del dipendente con la sede dell'attività di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) sub ii) del regolamento UE n. 1215 del 2012, il tutto attraverso un'interpretazione estensiva contraria alla lettera inequivocabile della norma.
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