Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2012, n. 8175

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Non attiene alla "legitimatio ad causam", ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Tale questione (a differenza della "legitimatio ad causam", che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti, e, ove trovi applicazione, "ratione temporis", il secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, può essere prospettata in sede di appello con specifico motivo di gravame e, comunque, non oltre la precisazione delle conclusioni, che delimitano e fissano definitivamente l'ambito del "thema decidendum", rimanendo la relativa eccezione esaminabile dal giudice d'appello, se sollevata in primo grado, ove espressamente riproposta ai sensi dell'art. 346 cod.proc.civ. dalla parte interessata, vittoriosa per altre ragioni, ovvero, se non dedotta nel grado anteriore, ove formulata, quale eccezione nuova ai sensi del medesimo art. 345, secondo comma, cod.proc.civ., non oltre la rimessione della causa al collegio. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto tardive le eccezioni attinenti all'effettiva titolarità del rapporto giuridico controverso sollevate dall'appellante in sede di comparsa conclusionale, ed entrate a far parte del tema del dibattito per effetto della successiva riapertura della fase istruttoria).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2012, n. 8175
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8175
Data del deposito : 23 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28787/2010 proposto da:
AN DO [...], CA AR [...], CA LV [...], elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato BRIGUGLIO Letterio;

- ricorrenti -

contro
US ER nato a [...] il [...] C.F.
[...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICASTRO 11, presso lo studio dell'avvocato STIVALI SILVIA, rappresentato e difeso dagli avvocati STRACUZZI Attilio, STRACUZZI OTTAVIO;

- controricorrente -

e contro
RC LU, US LV, ON OM, AN RO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 686/2009 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 02/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22-2-1993 EL TO, EL OR, EL AN e AL NA, premesso di essere comproprietari di tre botteghe site al piano terra del fabbricato in Messina, via dei Mille, Isolato n. 191, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Messina AR CO, chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento dell'indennità ex art. 1127 c.c., per la sopraelevazione del terzo piano dell'immobile, dal medesimo realizzata negli anni 1991-1992.
Nel costituirsi, il AR contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che il diritto all'indennità richiesta maturava solo a costruzione ultimata e che, comunque, l'impresa che aveva avuto in appalto i lavori si era assunta l'obbligo di pagare tale indennità ai proprietari degli appartamenti sottostanti. A seguito di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 16-2-2000 il Tribunale adito condannava il convenuto a corrispondere agli attori l'indennità di sopraelevazione nella misura di L. 14.143.050, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda.
Avverso la predetta decisione proponeva appello il AR. Con sentenza depositata il 2-12-2009 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva l'importo degli onorari e dei diritti liquidati dal giudice di primo grado in favore degli attori.
AN CA, AR MA e AR OR, quali eredi di AR CO, deceduto il 12-10-2005, hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, sulla base di due motivi, nei confronti di EL TO, EL OR, AL NA, HE CA e SH TH, gli ultimi due quali eredi di EL AN.
Ha resistito con controricorso il solo EL TO, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensive. I ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 112, 132 e 161 c.p.c.. Deducono che la Corte di Appello, nel

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