Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2016, n. 7867
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Testo completo
La società A. M. Per Lo Sviluppo di Iniziative Turistico Portuali S.p.A. (di seguito, per brevità, A. M.) - quale concessionaria dal 1989 di porzione del demanio estesa mq 44214,50 in località (---) dove ha realizzato, sin dal 1990, un porto turistico comprendente 618 posti barca - con procedura DOCFA presentò in data 28/6/2002 istanza di accatastamento del compendio immobiliare in categoria E/9, esclusa dal pagamento dell'ICI. Nel 2001, entrata in vigore la L. n. 388 del 2000 che all'art. 18, comma 3, aveva individuato, in caso di concessione su aree demaniali, nel concessionario, il soggetto passivo d'imposta, la società aveva comunque versato, a suo dire in via cautelativa, al Comune di Marano Lagunare, le somme dovute in acconto e saldo dell'ICI, delle quali richiese il rimborso, non avendo ricevuto notifica nell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di accatastamento di variazione della categoria proposta.
Formatosi il silenzio - rifiuto sull'istanza di rimborso, la società impugnò il diniego tacito di rimborso dinanzi alla CTP di Udine, che accolse il ricorso. Avverso la decisione di primo grado il Comune di Marano Lagunare propose appello, che fu accolto dalla CTR del Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 50/04/08, depositata il 22 ottobre 2008, ritenendo il giudice tributario di secondo grado legittimo il classamento in D/9 operato dall'Agenzia del Territorio entro l'anno dalla presentazione dell'istanza di accatastamento e notificato all'Agenzia del Demanio quale proprietario dell'area, ritenendo che della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, non imponesse la notifica al concessionario della variazione del classamento rispetto alla proposta del medesimo.
Avverso la succitata pronuncia della CTR la contribuente ricorre per cassazione in forza di due motivi.
Il Comune di Marano Lagunare resiste con controricorso.
Il difensore dell'Ente impositore ha successivamente depositato in atti dichiarazione di rinuncia al mandato.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, "violazione o falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, dell'art. 3 del D.L." (recte D.Lgs.) "n. 504 del 1992, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1 e della c.m. 13 marzo 2001, n. 4" sotto un primo profilo, in relazione al quale assume che la decisione impugnata sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni o false applicazioni di norme di diritto nella parte in cui non ha tenuto conto, nell'applicazione della norma primaria di cui della L. n. 342 del 2000, art. 74 comma 1, dell'interpretazione fornita dalla stessa Amministrazione finanziaria con la menzionata circolare, con la quale si prevedeva l'obbligo di notifica, ai fini dell'efficacia della rendita, quale