Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2020, n. 19889
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZERBO DAVIDE nato a BUSTO ARSIZIO il 16/03/1970 avverso l'ordinanza del 20/01/2020 del TRIB. per il riesame di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
lette le conclusioni del PG
KATE TASSONE RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame di Milano, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza riservata il 20 gennaio 2020 e depositata il 5 marzo 2020 ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di D M, imputato per fatti di droga, avverso il provvedimento con il quale il 16 dicembre 2019 la Corte di appello di Milano - giudice procedente - ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge (art. 310 cod. proc. pen.). Assume il ricorrente che, essendo stata l'ordinanza trattenuta in riserva dal Collegio il giorno 20 gennaio 2020 e depositata in Cancelleria il 5 marzo 2020, non è stato rispettato il termine di trenta giorni dalla camera di consiglio;
né si è motivato - si aggiunge -
lette le conclusioni del PG
KATE TASSONE RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame di Milano, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza riservata il 20 gennaio 2020 e depositata il 5 marzo 2020 ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di D M, imputato per fatti di droga, avverso il provvedimento con il quale il 16 dicembre 2019 la Corte di appello di Milano - giudice procedente - ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge (art. 310 cod. proc. pen.). Assume il ricorrente che, essendo stata l'ordinanza trattenuta in riserva dal Collegio il giorno 20 gennaio 2020 e depositata in Cancelleria il 5 marzo 2020, non è stato rispettato il termine di trenta giorni dalla camera di consiglio;
né si è motivato - si aggiunge -
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