Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2023, n. 05754
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LI RD, nato in [...] il [...] 2. LI ET, nata in [...] il [...] 3. ME ET, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 16/03/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna e per l'inammissibilità dei ricorsi nel resto;
lette le richieste del difensore dei ricorrenti, avv. Antonino Russo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del 26 giugno 2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di RD LI, ET LI e ET ME per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazione e riciclaggio — RD LI nella veste di capo ed organizzatore del sodalizio — (capo 1), per un delitto di riciclaggio (capo 2) e per più delitti di furto pluriaggravato (capi 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e, il solo RD LI, anche per i delitti di violazione di sigilli (capo 9) e di autoriciclaggio e, applicate a tutti gli imputati le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti, quanto agli imputati LI e AJ, ed equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva specifica ed infraquinquennale, quanto all'imputato LI, e ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, dichiarando RD LI temporaneamente interdetto dai pubblici uffici. In particolare, la Corte di appello ha riqualificato come furto pluriaggravato il delitto di cui al capo 2) e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Piacenza affinché procedesse in relazione al reato di autoriciclaggio per del veicolo oggetto del furto di cui al capo 2), confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso RD LI, ET ME e ET LI, a mezzo del loro comune difensore e con distinti atti di impugnazione, chiedendone l'annullamento ed articolando l'LI e lo ME sei motivi e la LI due motivi.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti LI e ME lamentano la violazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto applicabile l'aggravante prevista dalla citata disposizione pur applicando l'aggravante della violenza sulle cose. La presenza di cancelli e sistemi di allarmi, sostengono i ricorrenti invocando la sentenza di questa Corte di cassazione n. 32813 del 2019, escludeva la compatibilità tra le due aggravanti e comunque il reato di cui al capo 8) era stato commesso il 14 novembre 2018 alle ore 17,30, ossia di pomeriggio, e mancava una valutazione in concreto circa la sussistenza dell'aggravante.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti LI e ME lamentano la violazione dell'art. 625-bis cod. pen., per non avere la Corte di appello applicato l'attenuante prevista dalla citata disposizione, nonostante le dichiarazioni confessorie degli imputati. A giustificazione della sua decisione la Corte di appello aveva affermato che le dichiarazioni degli imputati non avevano consentito l'individuazione dei correi, mentre per l'applicazione dell'attenuante è sufficiente che il colpevole abbia reso dichiarazioni idonee a consentire detto risultato, altrimenti si verrebbe ad addebitare all'imputato le inerzie degli inquirenti.
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti LI e ME lamentano la mera apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di violazione di sigilli.
2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti LI e ME si dolgono dell'omessa motivazione in ordine al delitto di autoriciclaggio, non avendo la Corte di appello spiegato perché non sarebbe credibile la spiegazione alternativa fornita dall'LI, che aveva sostenuto che le fatture servivano a far transitare i veicoli sul territorio nazionale ed estero per venderli anche ad acquirenti stranieri. La sussistenza del reato viene affermata sulla base di indizi equivoci, come le foto pubblicate su Facebook, che non è provato ritraggano i veicoli indicati nel capo di imputazione, e la conversazione con EL, che non parla di reimpiego.
2.5 Con il quinto motivo degli atti di impugnazione di ET ME ed RD LI ed il primo motivo dell'atto di impugnazione di ET LI i ricorrenti si dolgono della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concreta determinazione della pena. Essi evidenziano che la Corte territoriale, pur avendo riqualificato come furto pluriaggravato il delitto contestato al capo 2 come riciclaggio, non ha provveduto a rideterminare la pena o almeno a motivare adeguatamente sul punto, sebbene proprio il delitto indicato al capo 2 fosse stato ritenuto quale reato più grave ai fini del calcolo della pena per il reato continuato.
2.6. Con il sesto