Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/11/2020, n. 25573

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/11/2020, n. 25573
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25573
Data del deposito : 12 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 31701-2018 proposto da: PRADA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALSAVARANCHE

39, presso lo studio dell'avvocato C F, rappresentata e difesa dagli avvocati E G C e L C;

- ricorrente -

PRADA MARCO, PRADA MARIA COSTANZA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CASSIODORO

19, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CALO', che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati S D e G P;
- ricorrenti successivi -

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TENTO, EQUITALIA TENTINO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A. (subentrata a CA.RI.TO. S.P.A.), PRADA ALESSANDRA, PRADA STEFANIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 108/2018 del TIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 25/06/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi riuniti;
udito l'Avvocato C F per delega dell'avvocato E C.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Venezia rigettò l'opposizione proposta da A, F, M e M C P avverso le cartelle esattoriali emesse dalla Provincia autonoma di Trento a riguardo di talune particelle delle rive del lago di Caldonazzo, che l'Ente locale riteneva occupate senza titolo dagli opponenti. Il Tribunale, integrata la relazione del CTU con quella del CT della Provincia, reputò legittima la pretesa stante l'appartenenza delle aree predette al demanio. Ric. 2018 n. 31701 sez. SU - ud. 20-10-2020 -2- Il Tribunale superiore delle acque pubbliche rigettò l'impugnazione dei Prada, assumendo, in sintesi, che la sentenza di primo grado non si basava su atti d'intavolazione o su provvedimenti giurisdizionali annullati, bensì sulla situazione fattuale;
che gli atti impositivi non si fondavano su un precedente provvedimento amministrativo annullato, ma su una legittima riedizione del potere della P.A.;
che l'evidenza della demanialità faceva escludere in radice qualsivoglia incolpevole affidamento;
che si era tenuto conto della "piena ordinaria" e nessuna lesione poteva riscontrarsi nel fatto che quel giudice avesse reputato di condividere talune osservazioni del consulente di parte;
che, infine, era da escludersi travisamento dei titoli negoziali.

2. Avverso la statuizione d'appello ricorrono, con un primo ricorso, fondato su tre motivi, F Prada e con altro ricorso, fondato su otto motivi, ulteriormente illustrato da memoria, M e M C P. La controparte è rimasta intimata. Il P.G. ha concluso come da requisitoria scritta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo F Prada denunzia violazione dell'art. 63, r.d. 28/3/1929, n. 499, nonché dell'art. 24, Costituzione, assumendo che il Giudice d'appello, aveva travisato il motivo, con il quale si era lamentato che la decisione di primo grado si fondava su atti d'intavolazione annullati, poiché «La concessione dell'intavolazione del 1958 in favore del Demanio (poi volturata alla Provincia) non è mai stata notificata ad alcuno dei Prada, come, invece richiede la norma indicata in epigrafe». Si soggiunge, inoltre, che anche sul piano fattuale la decisione era erronea poiché il CTU aveva spiegato che, a causa di plurimi interventi d'imbonimento e bonifica da parte dell'uomo, il lago si era ritirato e non vi era certezza su chi avesse operato in tal senso, ma era «più ragionevole Ric. 2018 n. 31701 sez. SU - ud. 20-10-2020 -3- supporre che essi siano stati attuati dal Consorzio Economico "Lago di Caldonazzo" in epoca sicuramente anteriore al 1948», di talché i terreni erano giunti, secondo la ricorrente, già bonificati al dante causa della medesima.

1.1. La doglianza è inammissibile. Deve osservarsi che la stessa non coglie la "ratio decidendi": la decisione d'appello, confermando quella di primo grado, non si fonda su atti d'intavolazione o su provvedimenti annullati, ma su una valutazione complessiva dello stato dei luoghi, in uno ai documenti amministrativi, giungendo alla conclusione che l'area di cui si discute era il frutto di un ritiro del lago e dell'emergere, pertanto di terre mai sdemanializzate. Peraltro, a parte la genericità del riferimento, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (di recente, Sez. 5, n. 15879, 15/6/2018, Rv. 649017;
conf. n. 3709/2014).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione del giudicato: la Provincia autonoma di Trento aveva proposto, con deliberazione n. 9274/1979, una revisione catastale e tavolare dei beni del demanio idrico, acquisendo talune aree. Avverso la detta delibera erano state proposte svariate opposizioni, tutte rigettate dalla Provincia. A seguito d'impugnazione di taluni proprietari rivieraschi la deliberazione era stata annullata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con la sentenza n. 16/1983 del 18/12/1982, decisione che le S.U. avevano confermato con la sentenza n. 2002 del 28/4/1989, lasciando le proprietà rivierasche «integre fino all'emanazione di Ric. 2018 n. 31701 sez. SU - ud. 20-10-2020 -4- eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi». Poiché con la delibera n. 3760/1998 l'Ente locale aveva riprodotto i medesimi vizi si era in presenza di violazione del giudicato.

2.1. Il motivo è infondato. A voler prescindere dall'aspecificità per genericità della censura, non essendo conoscibile il contenuto della richiamata sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, proprio l'espressione estratta dalla sentenza di questa Corte, la quale fa salvo il nuovo esercizio del potere amministrativo, non consente di accogliere la critica censuratoria: si è in presenza, infatti, proprio della riedizione del potere della P.A., lasciato, ovviamente, intangibile dal riportato annullamento.
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