Cass. civ., sez. I, sentenza 28/11/2003, n. 18220
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3 ) va /0 O INN 9 JTV A 286 ᏙᎻ AR 20 ᏚᏚᏙᎥ ED ( IT Ꮜ VIS 2 REPUBBLI Oggetto LA CORTE1 8 Divorzio. Riparto pensione LP POLO ITALIANO reversibilità. UPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE R.G.N.3242/01 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Cron. 36601 Dott. G L Presidente Dott. U V Consigliere Rep. Dott. M. G L Consigliere Ud. 09/06/03 Dott. G G Consigliere Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: L C, elettivamente domiciliata in Roma, via Mazzini, n. 9/11, presso l'Avvocato M M, che la rappresenta e difende con l'Avvocato M F per procura speciale a margine del ricorso - ricorrente contro C P, elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro, n. 12, presso l'Avvocato E N, rappresentata e difesa dall'Avvocato D B per procura speciale a margine del controricorso controricorrente 5 3 8 0 5 0 2 4 E contro Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A.; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; della Repubblica presso il Tribunale di Procuratore Bologna intimati avverso la sentenza n. 1310/1999 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 20.12.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.6.2003 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C D, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18.2.1998 la signora Paola Costa, titolare di assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge S T, passato a nuove nozze con Claudia L in data 3.9.1994 e deceduto 1'8.1. 1998, chiese al tribunale di Bologna l'attribuzione a sé della maggior parte della pensione di reversibilità erogata dall'I.N.P.S. a favore del coniuge superstite e della prestazione dovuta dal fondo pensione aziendale della Banca Nazionale dell'Agricoltura ai familiari degli ex dipendenti. - C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Prima Sez\Prima Sez. 2003\11 Udienza 9-6-2003\09 Sent 3242-01 L- Costa.doc G. Magno est. Pagina 2 di 9 #4 La sentenza, depositata il 30.6.1998, con cui il tribu- nale attribuì alla istante P C una quota della pensione di reversibilità I.N.P.S. pari all'importo dell'assegno di divorzio, ritenendo peraltro estranea al thema decidendum la questione circa il diritto della L a percepire la pensione integrativa erogata dal fondo pensione aziendale, fu impugnata dalla Costa, anche nei confronti della Banca Nazionale dell'Agricol- tura e dell'I.N.P.S., con ricorso in appello, al fine di ottenere l'attribuzione di una quota maggiore della medesima pensione e l'intera prestazione dovuta dal fondo pensione aziendale, con gli interessi legali. La corte d'appello di Bologna, accogliendo parzialmente l'appello, sull'opposizione di Claudia L e del pubblico ministero, che avevano chiesto la conferma del provvedimento impugnato, dispose, con sentenza deposi- tata il 20.12.1999, oltre alla correzione di alcuni errori materiali contenuti nella sentenza di primo grado, la parziale riforma della medesima, mediante attribuzione a P C, con decorrenza dal gennaio 1998, e cioè dalla morte del T, dell'intero trattamento di reversibilità a carico del fondo pensione aziendale della banca. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, con un solo motivo, Claudia L. Resiste, mediante notifica e C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Prima Sez\Prima Sez 2003\11 Udienza 9-6-2003\09 Sent 3242-01 L- Costa.doc G. Magno est. Pagina 3 di 9 2 deposito tempestivi di controricorso, P C. MOTIVI DELLA DECISIONE Le eccezioni d'inammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente, da esaminare in via prelimina- re, riguardanti pretesa nullità della procura rilascia- ta a margine del ricorso e mancata impugnazione della sentenza d'appello nei confronti di tutte le parti presenti in quel giudizio, sono infondate. La nullità della procura ai difensori della ricorrente è dedotta sotto il duplice profilo dell'omissione della data di rilascio e della mancanza di specialità, non risultando specificamente conferita per questo giudizio di cassazione bensì, genericamente, per la difesa "in cognizione che di ogni fase, stato e grado, sia di esecuzione". L'inammissibilità del ricorso, per mancanza di data nella procura conferita al difensore, è esclusa allor- ché, come nel caso, la procura stessa, rilasciata a margine del ricorso e menzionata anche nell'intesta- zione di esso, compare pure nella copia notificata, sicché può essere inequivocabilmente desunta l'anterio- rità del conferimento del mandato rispetto alla notificazione dell'atto (S.U. n. 1234/2000 e, fra le più recenti, Cass. nn. 8532/2001, 5077/2001, 7422/ 1999);essendo altresì desumibile con certezza la C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Prima Sez\Prima Sez 2003\11 Udienza 9-6-2003\09 Sent 3242-01 L- Costa.doc G. Magno est. Pagina 4 di 9 F posteriorità di questo, rispetto alla pronunzia impu- gnata, dal fatto che tale pronunzia è esplicitamente citata nel ricorso (Cass. nn. 2991/2001, 2145/2001, 4038/1999), come sentenza della corte d'appello di Bologna depositata il 20.12.1999. Quanto alla dedotta mancanza del carattere "speciale" della procura, si osserva, in conformità a costante giurisprudenza di questa suprema corte (fra le ultime, Cass. nn. 2991/2001, 2145/2001, 1058/2001, 7422/1999), che il requisito della specialità (articolo 365 c.p.c.) è soddisfatto dalla circostanza per cui, essendo il mandato iscritto nello stesso atto d'impugnazione, come previsto dall'articolo 83, 3° CO., c.p.c., non può non ritenersi conferito anche quando l'espressione usata sia generica ("in ogni fase, stato e grado") specificamente per il giudizio cui l'atto si riferisce, e quindi per il ricorso in cassazione. L'eccezione concernente mancata notifica del ricorso cassazione ad alcune delle parti costituite in per appello è destituita di qualsiasi fondamento, risul- tando invece la notifica, rituale ed in termini, a tutte le parti del giudizio d'appello, compresi I.N.P.S. e Banca Nazionale dell'Agricoltura. Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente censura la sentenza della corte d'appello di Bologna per C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Prima Sez\Prima Sez 2003\11 Udienza 9-6-2003\09 Sent 3242-01 L- Costa.doc G. Magno est. Pagina 5 di 9 e contraddittorietà della motivazione, insufficienza riferimento alla pronunzia di attribuzione al con coniuge divorziato P C dell'intera pensione di reversibilità a carico del fondo pensione aziendale, sostenendo che la sua convivenza more uxorio col T era iniziata nel 1976, quindi in ероса anteriore al collocamento a riposo del convivente, avvenuto nel 1983. Con tale affermazione la ricorrente intende, evidente- mente, contrastare la motivazione della corte di merito, sul punto in cui essa ha rilevato l'impossibi- lità di assegnare alla stessa L detta pensione integrativa, basandosi su una clausola dello statuto ; aziendale, riferita in giudizio dalla Banca, per cui la reversibilità non è riconosciuta a favore di persona che, al momento del pensionamento dell'avente diritto, non era ancora sua moglie avendo contratto matrimonio con lui soltanto nel 1994. Il motivo di censura è inammissibile. Invero, la ragione per cui la sentenza impugnata attribuisce alla moglie divorziata, P C, il diritto a percepire interamente la pensione integrativa consiste nel fatto che il coniuge superstite, Claudia L, è stata ritenuta carente dei "requisiti per la pensione di reversibilità" (articolo 9, 2° CO.1 10 C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Prima Sez\Prima Sez 2003\11 Udienza 9-6-2003\09 Sent 3242-01 L- Costa.doc G. Magno est. Pagina 6 di 9 legge 1 dicembre 1978, n. 898, come successivamente modificato dall'articolo 2, legge 1 agosto 1978, n. 436 e dall'articolo 13, legge 6 marzo 1987, n. 74), poiché non era ancora sposata col T al momento in cui quest'ultimo fu collocato a riposo. La ricorrente, censurando tale pronunzia, sostiene che il lungo periodo di convivenza more uxorio col T, iniziato ben prima del pensionamento, dovrebbe essere equiparato al matrimonio al fine che qui interessa. La critica, pertanto, non investe presunti vizi della motivazione, bensì la valutazione circa la sussistenza 0 l'insussistenza dei requisiti per l'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge superstite: questione diversa da quella, già dibattuta in giurisprudenza (cfr., fra le molte, S.U. n. 159/1998 e 7329/1999, 5662/1998, 8477/1997, 3484/1997), Cass. nn. vertente sulla possibilità di prendere in conside- razione, ai fini del riparto pensionistico fra coniuge divorziato e coniuge superstite, il periodo di convivenza more uxorio. Nel caso di specie, infatti, non sono in gioco parametri utilizzabili, ai sensi del terzo comma del citato articolo 9, per suddividere la pensione di reversibilità fra coniuge divorziato e coniuge C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Prima Sez\Prima Sez 2003\11 Udienza 9-6-2003\09 Sent 3242-01 L- Costa.doc G. Magno est. Pagina 7 di 9 superstite, aventi entrambi i requisiti prescritti per concorrere alla ripartizione;bensì unicamente la questione circa l'applicabilità del secondo comma dello stesso articolo allorché, "in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità", questa spetta interamente al divor- ziato, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale (S.U. n. 159/1998 cit.), а determinate condizioni (che non sia passato a nuove nozze, che sia titolare di assegno di divorzio e che il rapporto di lavoro da cui deriva il trattamento pensionistico sia sorto anteriormente al divorzio). Il periodo di convivenza more uxorio è, quindi, invocato dalla ricorrente non per accampare una maggior pretesa nei confronti di altro avente diritto, ma al fine preliminare di accreditare il proprio diritto alla pensione di reversibilità erogata dalla Banca. In questi termini, il presente ricorso è inammissibile, ai sensi dell'articolo 329 c.p.c., perché la L fece acquiescenza, chiedendone la conferma integrale in appello, alla sentenza pronunziata dal tribunale di Bologna, che non aveva affatto deciso la questione dell'eventuale diritto di lei alla pensione erogata dalla Banca, avendo ritenuto tale questione estranea al thema decidendum, non concernente a giudizio del pri- - C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Prima Sez\Prima Sez. 2003\11 Udienza 9-6-2003\09 Sent 3242-01 L- Costa.doc G. Magno est. Pagina 8 di 9 t mo giudice - l'astratto diritto del coniuge superstite alla pensione medesima. Per tale ragione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte di Cassazione Dichiara il ricorso inammissibile e compensa interamente fra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 9 giugno 2003. Il consigliere est. Il presidente еннус лит L CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE