Cass. civ., sez. I, ordinanza 23/04/2019, n. 11167

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 23/04/2019, n. 11167
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11167
Data del deposito : 23 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 27952/2014 proposto da: Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, V.le Europa n. 175, presso la Direzione Affari Legali di Poste Italiane, rappresentata e difesa dall'avvocato P P, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente -

Contro

Unicredit S.p.a. (già Unicredit banca d'Impresa s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, V.le B. Buozzi n. 77, presso lo studio dell'avvocato T F, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente -

contro

Generali Italia S.p.a., già ma Assitalia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avvocato B S, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 5363/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2018 dal cons. C R.

RVATO CHE

Con citazione notificata 1'11.4.03, l'Assitalia s.p.a. convenne innanzi al Tribunale di Roma l'Unicredit Banca d'Impresa s.p.a. e Poste Italiane s.p.a. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'erronea negoziazione di un assegno di traenza non trasferibile emesso dall'attrice su un conto corrente acceso presso Unicredit spa, assegno intestato a tale G T il quale aveva tuttavia comunicato di non averlo ricevuto e che era risultato invece negoziato da Poste Italiane a favore di persona diversa. Di conseguenza, Assitalia s.p.a. era stata costretta a reiterare il pagamento del titolo in favore dell'avente diritto e chiedeva, pertanto, di esserne indennizzata da entrambe le convenute, oppure in via solidale o alternativa, per la somma di euro 12.911,00 oltre interessi e rivalutazione. Si costituirono Poste Italiane s.p.a. e Unicredit Banca d'Impresa s.p.a. eccependo l'infondatezza della domanda. Con sentenza del 7.9.2005, il Tribunale rigettò la domanda, osservando che: era incontestato il pagamento dell'assegno, spedito a mezzo servizio postale al beneficiario il quale però non l'aveva ricevuto disconoscendo la firma di traenza e quella di girata;
tale assegno era stato invece negoziato presso l'ufficio postale di Cagliari da persona qualificatasi come il beneficiario che lo aveva utilizzato per l'apertura di un libretto di risparmio dal quale, dopo circa venti giorni, era stata ritirata la somma di euro 7000,00;
era da escludere ogni responsabilità delle parti convenute, in ordine all'illegittimo pagamento dell'assegno, in quanto l'assegno in questione era stato spedito per posta, con assunzione, da parte dell'emittente, del rischio di trafugamento e di conseguente falsa sottoscrizione da parte di terzi il cui nominativo però coincida con l'effettivo beneficiario, e che si legittimi quale possessore del titolo attraverso documenti falsificati, come verificatosi nella fattispecie;
non sussisteva alcuna responsabilità delle Poste Italiane spa quale negoziatrice del titolo, per dolo o colpa grave, avendo agito nell'osservanza dell'art. 1176, 2°c., c.c. verificando la (apparente) regolarità della documentazione presentata per l'incasso dal possessore dell'assegno, e non essendo esigibile nessun altro tipo di controllo. Assitalia s.p.a. (Dai propose appello convenendo in giudizio la sola Poste Italiane s.p.ay la quale si costituì eccependo l'inammissibilità del gravame per la mancata integrazione del contraddittorio con l'Unicredit s.p.a., dal che sarebbe derivato ulteriore profilo d'inammissibilità per la novità della domanda,. e chiedendo dichiararsi l'infondatezza dell'appello e in subordine l'accertamento del diritto a ripetere le somme dalla predetta banca. Disposta l'integrazione del contraddittorio e costituitasi Unicredit Banca d'Impresa s.p.a., con sentenza emessa il 15.7.13 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato la sentenza di primo grado passata in giudicato nei rapporti tra Assitalia s.p.a. e Unicredit s.p.a. e, in parziale riforma della stessa sentenza, in accoglimento dell'appello, ha condannato Poste italiane s.p.a al pagamento della somma di euro 12.911,00 oltre interessi legali e il maggior danno ex art. 1224 c.c. nella misura pari alla differenza tra gli interessi legali e l'eventuale maggiore perdita del potere d'acquisto della moneta, verificatosi tra la data di notifica della citazione introduttiva e quella del saldo, secondo gli indici istat. Al riguardo, la Corte d'appello ha rilevato che: era infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, in quanto Assitalia s.p.a aveva impugnato la sentenza del Tribunale solo nei confronti di Poste Italiane s.p.a. e ciò non integrava una domanda nuova rispetto alla medesima domanda in primo grado, mentre la chiamata in causa dell'Unicredit era da considerare una mera litis denuntiatio;
l'impugnazione era fondata non avendo il Tribunale fatto corretta applicazione dell'art. 43, c.2, del r.d. n. 1736/33, norma speciale che deroga sia all'art. 1992 c.c., sia alle norme codicistiche (art. 1189 c.c.), sulla scorta dei principi affermati dalle SU (n. 14172/07), poiché Poste Italiane s.p.a aveva effettuato il pagamento dell'assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, con conseguente responsabilità per i danni (avendo Assitalia s.p.a. corrisposto di nuovo la somma allo stesso beneficiario). Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resistono Unicredit s.p.a. (in cui è stata fusa Unicredit banca d'Impresa), Generali Italia s.p.a. (nuova denominazione dell'Assitalia s.p.a.) con distinti controricorsi. Poste Italiane s.p.a. e Unicredit s.p.a. hanno anche depositato memorie.
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