Cass. civ., sez. II, sentenza 09/08/2023, n. 24246
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L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 13070/2018 Numero sezionale 2518/2023 Numero di raccolta generale 24246/2023 Data pubblicazione 09/08/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Appalto privato Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente Dott. MARIO BERTUZZI - Consigliere Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Ud. 04/07/2023 Dott. DANILO CHIECA - Consigliere Dott. CESARE TRAPUZZANO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13070/2018 R.G. proposto da: BO CT, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello (ME) via San Giuseppe n. 51, presso lo studio dell'avv.to SALVATORE CINNERA MARTINO che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
AT MI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO REIS;
- controricorrente -
nonchè
contro
Ric. 2018 n. 13070 sez. S2 - ud. 04/07/2023 1 Numero registro generale 13070/2018 Numero sezionale 2518/2023 Numero di raccolta generale 24246/2023 Data pubblicazione 09/08/2023 CAMATA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI, N.11, presso lo studio dell'avv.to ELENA STELLA RICHTER che la rappresenta e difende unitamente all'avv.to Zeno Forlati - controricorrente e ricorrente incidentale - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - intimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 344/2018 depositata il 13/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE;
FATTI DI CAUSA
1. La società TO proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia con la quale era stata condannata a corrispondere alla società CA la somma di euro 231.035 in forza del contratto di appalto intercorso tra le parti relativo alla ristrutturazione muraria di Villa Correr-Pisani. Il provvedimento impugnato aveva accertato che l'originario contratto di appalto era stato modificato con l'espressa approvazione della direzione lavori e con il tacito assenso della committenza, così da risultare dovuti i maggiori oneri derivanti dalle lavorazioni extra contratto. Per la loro esatta quantificazione il Tribunale aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale aveva accertato che alcune delle opere non erano state eseguite, cosicché l'originaria pretesa della società CA era stata ridotta, tenendo conto altresì della somma di circa € 65.000 che la società TO aveva già corrisposto prima Ric. 2018 n. 13070 sez. S2 - ud. 04/07/2023 2 Numero registro generale 13070/2018 Numero sezionale 2518/2023 Numero di raccolta generale 24246/2023 Data pubblicazione 09/08/2023 dell'instaurazione del giudizio. Inoltre, il Tribunale aveva accertato un ritardo di 30 giorni nella consegna dei lavori ed aveva applicato la relativa penale come da contratto. Il Tribunale aveva, invece, escluso la risarcibilità dei presunti vizi da cui sarebbero state affette le opere appaltate, ritenendo che la committente non avesse offerto la prova della tempestività della denuncia.
2. La Corte d'Appello di Venezia preliminarmente evidenziava che l'appellante si era cancellata dal registro delle imprese senza dar luogo al preventivo procedimento di liquidazione e che il processo era stato riassunto dalla ex socia TO ND con ricorso del 18 luglio 2017 che aveva insistito per l'accoglimento dell'appello già proposto dalla società TO. La CA costruzioni aveva eccepito l'estinzione del giudizio in quanto la dichiarazione resa dai soci davanti al notaio in sede di richiesta di cancellazione conteneva una rinuncia implicita al diritto fatto valere. Secondo la Corte d'Appello l'eccezione di estinzione non poteva trovare accoglimento in quanto nella fattispecie all'esame era la società CA costruzioni a far valere un credito nei confronti della società cancellata dal registro che, dunque, non aveva agito per il recupero di un credito ma aveva resistito alla pretesa avversa e, dunque, non poteva ritenersi aver rinunciato ad alcunchè per effetto della cancellazione di cui all'articolo 2495 c.c. Quanto al merito della controversia, la Corte d'Appello rigettava il gravame, accogliendo solo il motivo relativo all'errore di calcolo della quantificazione di quanto dovuto a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei lavori. In particolare, la Corte d'Appello riteneva che vi fosse la prova del credito azionato dalla società CA e che vi fosse la prova dell'accettazione degli Ric. 2018 n. 13070 sez. S2 - ud. 04/07/2023 3 Numero registro generale 13070/2018 Numero sezionale 2518/2023 Numero di raccolta generale 24246/2023 Data pubblicazione 09/08/2023 ulteriori lavori extra contratto, avendo la direttrice dei lavori approvato la contabilità che la società committente aveva poi utilizzato per ottenere un finanziamento a fondo perduto di euro 30.000 ed un mutuo a tasso agevolato di euro 200.000. Inoltre, la socia ND era presente in cantiere con elevata frequenza. Il requisito della forma scritta previsto nell'atto di appalto poteva essere superato, avendo il committente tacitamente accettato le modifiche. Quanto alla tempestività della denuncia dei vizi la denuncia era relativa a modeste imperfezioni relative al fissaggio del battiscopa, ai lavori di stuccatura, a sbavature di verniciatura, tali da escludere la presenza di vizi gravi. Peraltro, tali vizi erano già stati calcolati e sottratti dal computo per la somma di euro 5365. Le testimonianze rese nel corso dell'istruttoria non erano inficiate dalla denuncia di falsa testimonianza. Neanche la censura relativa alla riduzione della lista testimoniale. Infine, era infondata la richiesta di ottenere la riforma della decisione nella parte in cui aveva escluso la responsabilità della direzione dei lavori non essendo emerso alcun elemento che potesse indurre a ritenere che l'architetto fosse venuta meno gli obbligo contrattuale nei confronti della committente. La revoca dell'incarico all'architetto era intervenuta con grande ritardo rispetto alla provata consapevolezza dell'aumento dei costi per l'importo di oltre € 700.000. 3. TO ND ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di otto motivi 4. La società CA UZ ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato.
5. ST NA ha resistito con controricorso. Ric. 2018 n. 13070 sez. S2 - ud. 04/07/2023 4 Numero registro generale 13070/2018 Numero sezionale 2518/2023 Numero di raccolta generale 24246/2023 Data pubblicazione 09/08/2023 6. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza camerale del 2 marzo 2023 hanno insistito nelle rispettive richieste.
7. Questa Corte all'esito della camera di consiglio ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 375, ultimo comma, c.p.c. per la rilevanza delle questioni di diritto sulla quale la Corte si deve pronunciare. In particolare, rivestono rilievo nomofilattico le questioni relative alla possibilità di modifica contrattuale tacita in deroga alla forma scritta convenzionalmente pattuita e la successione nel processo della socia di società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese senza procedere alla liquidazione della società.
8. In prossimità della odierna pubblica udienza la controricorrente LA NA ha depositato memoria insistendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
9. La difesa della società CA UZ, ha rappresentato che la suddetta società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pordenone del 22 novembre 2018 n. 50 pur nella consapevolezza che non è causa interruttiva del giudizio di Cassazione. 10. Il P.G. in persona del sostituto dottor CO IS ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, assorbiti i restanti, e per il rigetto del ricorso incidentale condizionato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione dell'articolo 1659 c.c. omessa, insufficiente valutazione Ric. 2018 n. 13070 sez. S2 - ud. 04/07/2023 5 Numero registro generale 13070/2018 Numero sezionale 2518/2023 Numero di raccolta generale 24246/2023 Data pubblicazione 09/08/2023 della controversia in relazione alla mancanza di forma scritta delle variazioni dell'appalto mai autorizzare dalla committente. La ricorrente aveva sempre negato di aver ordinato i lavori extra capitolato e la Corte d'Appello ha, invece, ritenuto sufficiente l'approvazione da parte del direttore dei lavori senza l'opposizione da parte della ricorrente che aveva chiesto un finanziamento e un mutuo sulla base della contabilità approvata dal direttore dei lavori e comprendente i lavori in contestazione. Secondo la ricorrente le istanze di finanziamento e di mutuo non potevano valere come autorizzazione ai sensi dell'articolo 1659 c.c. In tal senso si richiama l'orientamento di questa corte circa la prova scritta dell'autorizzazione alle variazioni dell'opera appaltata richiesta dal committente. Soprattutto quando sono state richieste dall'appaltatore non dal committente.
2. Il secondo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione degli articoli 1352 e 1659 c.c. Il requisito della forma scritta oltre a essere previsto dalla legge era stato stabilito anche nel contratto dove all'articolo 11 del capitolato speciale era previsto che: «L'appaltatore non può di propria iniziativa introdurre variazioni addizione ai lavori rispetto alle previsioni contrattuali. Qualsiasi variazione deve essere ordinata per iscritto dal committente o comunque decisa dalle parti in forma scritta». A fronte di tale previsioni contrattuale non poteva valere come approvazione delle varianti in corso d'opera la richiesta di finanziamento.
3. Il terzo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 2723 e 2729 c.c. Ric. 2018 n. 13070 sez. S2 - ud. 04/07/2023 6 Numero registro generale