Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2023, n. 11490
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HE LD alias LE e Leornart, n. in Albania 19/07/1975 avverso la sentenza n. 26/22 della Corte di appello di Napoli del 04/10/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità I
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto sussistenti le condizioni per disporre l'estradizione di HE LD verso l'Albania in forza di richiesta avanzata dalle autorità di quel Paese sulla base di sentenza di condanna divenuta esecutiva per i reati di partecipazione ad un gruppo strutturato criminale e a due episodi di favoreggiamento dell'ingresso illegale di cittadini albanesi verso paesi dell'Unione europea e in particolare l'IA (artt. 333 a/2, 28/5, 298/3 e 334/1 del Codice penale albanese).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, che deduce un unico articolato motivo di censura. Violazione di legge in relazione agli artt. 706, 705, comma 2, lett. a), b) c) e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e 6, par. 1 e 2 Conv. CEDU e motivazione apparente in relazione alla denunciata violazione di diritti fondamentali dello imputato nell'ambito del procedimento celebrato a suo carico in Albania ed all'esito del quale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Espone il ricorrente che, in sede di appello, la sentenza di primo grado è stata riformata in senso peggiorativo non solo quanto all'assoluzione dal reato di natura associativa ma anche in riferimento alla riqualificazione in forma aggravata dell'ipotesi di concorso nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in assenza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. A differenza di quanto statuito dalla Corte di appello, infatti, la reformatio in peius si è basata su di una diversa valutazione non solo di prove di natura documentale (esiti di intercettazioni telefoniche) ma anche della testimonianza delle persone favorite nell'attraversamento illegale dei confini. Né la celebrazione del giudizio di primo grado con rito abbreviato poteva esimere il giudice di appello dalla rinnovazione della prova dichiarativa, non essendo questi tenuto a procedervi solo ove la testimonianza assunta in primo grado non fosse stata determinante ai fini della decisione sulla responsabilità. Nel caso di specie, infatti, la Corte di appello albanese ha evidenziato "che il reato risulta provato non solo dalle trascrizioni delle conversazioni telefoniche intercettate ma anche dalle testimonianze/dichiarazioni delle persone reclutate (...) che hanno affermato di aver pagato varie somme in cambio dell'aiuto per il passaggio delle frontiere con destinazione verso i paesi dell'Unione europea" (pag. 28