Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 25968
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F E nato a Napoli il 06/03/1973;avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 05/05/2022;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;lette le conclusioni del difensore avv. R P che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha assolto E F dalla contravvenzione di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 (omesso tempestivo deposito della cauzione, accessoria alla misura di prevenzione), perché non punibile attesa la particolare tenuità del fatto. In particolare, il Tribunale ha osservato che le giustificazioni addotte dall'imputato rispetto alle sue difficoltà economiche ad effettuare il pagamento della cauzione (messa in Cassa integrazione guadagni a causa della pandemia da Covid-19 e l'assegno di mantenimento da lui dovuto alla moglie ed ai figli a seguito della separazione personale), l'avvenuta cessazione della misura di prevenzione senza segnalazioni di violazioni ed il suo comportamento processuale facevano ritenere il fatto scarsamente offensivo;tale ultimo rilievo giustificava quindi la decisione adottata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
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