Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21902

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21902
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21902
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. LO FA AO nato a [...] il [...] 2. PP AN nato a [...] il [...] 3. TR LO AN nato a [...] il [...] 4. ES RI nato a [...] il [...] 5. DE GI nato a [...] il [...] 6. RR NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di DE, RI e RO e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di LO, CH e AN;
uditi i difensori, avv. Stefano Catuara per PE DE, avv. Walter Calogero Tesauro per RI NZ AN, RO OV e LO IO PA, avv. Fabrizio Ventimiglia per AN AN e CH AR, che hanno f concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi o, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di LO IO PA, DE PE, AN AN, RI NZ AN, RO OV, CH AR (nonché di PU RE - non ricorrente) per il reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. (capo D) in relazione al fallimento della società IM Maintenance s.r.l. dichiarato il 23 aprile 2010. 1.1. Gli imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere dei seguenti reati: - ricorso abusivo al credito (artt. 223, comma primo in relazione all'art. 218 legge fall. - capo C);
- bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall.) perché, in concorso tra loro e con EN AM (dominus della fallita), hanno cagionato il fallimento di IM attraverso condotte fraudolente volte ad ottenere l'apertura o la riapertura di linee di credito presso diversi istituti bancari siciliani e lombardi (ED SE filiale di LA, la BA popolare di Lodi, filiale di LA, BA popolare di Legnano, filiale di Cuggiono, la BA Popolare di Milano, filiale di AG, RE filiale di Biella, ED cooperativo di ON, filiale di LA, Banco di ED siciliano, filiale Caltanisetta) - capo D. Il titolo di responsabilità e l'apporto concorsuale dei singoli imputati è stato indicato come segue: - LO IO PA, amministratore di fatto di IM Maintenance S.r.I., ha ideato, programmato e coordinato le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento della IM Maintenance S.r.I., predisponendo e attuando contatti diretti e indiretti con funzionari bancari in Lombardia e in Sicilia, ponendo in essere espedienti finalizzati alla formazione e/o alla falsificazione di atti destinati a attestare realtà aziendali inesistenti;
- DE PE e AN AN, in qualità di extranei, hanno fornito ausilio e agevolato la concretizzazione delle operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento di IM Maintenance S.r.l., tenendo contatti diretti con i funzionari bancari sia in Lombardia sia in Sicilia e realizzando espedienti truffaldini finalizzati alla formazione di atti destinati a dimostrare una situazione aziendale non corrispondente al vero;
- RO OV e RI NZ AN, in qualità di extranei, consulenti del lavoro IM Maintenance S.r.l. e, rispettivamente, presidente del consiglio d'amministrazione e consigliere d'amministrazione di Tecno3 Consulting S.c.a.r.I., hanno fornito un apporto personale e professionale, collaborando nelle operazioni dolose che hanno contribuito a cagionare il fallimento di IM Maintenance S.r.I., sfruttando le loro conoscenza all'interno della BA di ED Cooperativo G. ON e della BA di ED Cooperativo di SE per favorire l'apertura di canali preferenziali e velocizzare l'inoltro e il vaglio di pratiche d'accesso al credito;
- CH AR, in qualità di extraneus, ha materialmente creato la falsa documentazione allegata alle istanze inoltrate alle banche.

1.2. Il presente processo trae origine da una più ampia indagine che ha condotto alla incriminazione, tra gli altri, dei soci fondatori e amministratori di IM (FR ON e EN AM) in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché dei reati di riciclaggio e reimpiego (artt. 648 bis e ter cod. pen.);
posizioni definite ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. 1.2.1. Come si legge nella sentenza di primo grado: «A monte dei procedimenti celebrati a Milano, sempre con riferimento ai fatti relativi al fallimento della IM, ne sono stati trattati altri innanzi al Tribunale di LA e Agrigento in cui gli odierni imputati ed altri soggetti erano stati chiamati a rispondere di associazione per delinquere, truffe, falsi ed evasione fiscale (per alcuni di questi reati è stata disposta l'archiviazione, per altri è intervenuta sentenza di primo grado e persistono le misure di prevenzione disposte a carico di IO LO). Nel corso delle più ampie indagini che avevano motivato queste ultime imputazioni, tra marzo e giugno '09 (ovvero circa un anno prima della dichiarazione di fallimento della IM) erano state disposte le intercettazioni telefoniche a carico di AM, LO e dei soggetti che si interfaccia vano con loro, che sono state versate in questo procedimento e che hanno portato ad accertare come tutti gli odierni imputati [...] fossero pienamente consapevoli della condizione di crisi ed insolvenza in cui versava la IM e si fossero attivati con vari espedienti per permetterle di accedere nuovamente al credito bancario, consentendole di restare ancora operativa, di incassare i suoi crediti, di procrastinare il pagamento dei suoi debiti, ai fini peraltro non già di risolvere le difficoltà della società, bensì di personale profitto (ricevendo la promessa di ampi compensi ed organizzando attraverso la fallita ripetute truffe ai danni di società finanziarie).» (pag. 2 sentenza primo grado).

1.2.2. In estrema sintesi il processo riguarda l'ultimo periodo di vita di IM, quando AM trasferisce, formalmente, la sede della società da Arluno a LA e pone le sorti dell'impresa nelle mani di LO e del gruppo dei suoi collaboratori: AR CH, incaricato di tenere la contabilità della società;
NZ RI e OV RO, titolari della Tecno3 consulting, che seguono gli aspetti retributivi e contributivi del personale della fallita;
AN AN e RE CC, persone di fiducia del LO, che si trasferiscono a lavorare nella sede di Arluno;
PE DE, stretto collaboratore di LO, che segue la gestione della contabilità di IM nell'ultimo periodo. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, costoro (odierni ricorrenti), invece di risollevare le sorti della società, ne decretano la fine, utilizzandone lo schermo nei rapporti con gli istituti bancari, per accendere o riaccendere l'accesso al credito della IM (credito concesso, ad esempio, sotto forma di anticipi di fatture a seguito dello sblocco del conto già in essere con la banca RE — sblocco del conto pignorato ottenuto mediante la formazione di una "liberatoria falsa"), in modo da incassare ingente liquidità, non destinata, però, a ripianare i debiti, aggravando così ulteriormente la situazione di esposizione della società, tra cui quella verso l'Erario, che viene addirittura incrementata, procrastinandone in modo artificioso l'adempimento (con l'illecita compensazione di crediti inesistenti, attestati dalle false fatture).

1.2.3. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di ricorso abusivo al credito (capo C), mentre ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al residuo delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (capo D). Il giudice di primo grado ha ritenuto provato che: «gli imputati erano effettivamente intervenuti a riattivare l'accesso al credito della IM con diverse operazioni fraudolente (sostenute da false attestazioni volte ad occultare lo stato di decozione della società) e dall'altro lato che la condizione di dissesto in cui versava la IM nel 2009 (che aveva comportato il blocco di uno dei suoi conti bancari in ragione del sequestro richiesto dalla Agenzia delle Entrate, nonché pressanti richieste di pagamento da parte di fornitori e operai) era certamente nota agli imputati ed era stata peggiorata in ragione non solo dell'accumulo delle spese connesse alla prosecuzione dell'operatività della società fino al momento del fallimento dichiarato ad aprile 2010, ma anche di diverse operazioni poste in essere a detrimento della fallita dagli imputati (quali pagamenti non inerenti prestazioni effettuate in favore della società o realizzati a beneficio dei prevenuti, quali gli interessi e le sanzioni conseguenti alla perdurante evasione fiscale favorita dagli imputati)» (pag. 5 sentenza primo grado).

1.3. La Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale.

2. Avverso la pronuncia indicata ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori, sviluppando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..3. LO IO PA articola tre motivi.

3.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità dell'imputato. Si sostiene che difetterebbe la prova della condotta del ricorrente. Le deposizioni dei testimoni IA RO e BR sono state confutate dalla difesa mentre sarebbero risultate inattendibili le dichiarazioni dei coimputati AM e CH. In sintesi: - BR avrebbe riferito di un ruolo marginale del LO;
- il IA AT avrebbe solo redatto le informative relative agli esiti delle intercettazioni telefoniche;
- le accuse dei coimputati sarebbero alimentate da contrasti insorti con LO e dall'intento di andare esenti da responsabilità. Le intercettazioni telefoniche non sarebbero state apprezzate secondo i principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità. I relativi risultati necessiterebbero di riscontri oggettivi nella specie insussistenti. Dalla documentazione versata in atti emergerebbe che LO avrebbe collaborato con gli amministratori della IM soltanto per un mese (da aprile 2009 a maggio 2009);
inoltre la dichiarazione di fallimento della IM risalirebbe all'anno successivo rispetto all'intervento del LO

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