Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/07/2024, n. 21021

CASS
Ordinanza
26 luglio 2024
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CASS
Ordinanza
26 luglio 2024

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In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, sia l'azione generale di danno di cui all'art. 144 del medesimo d.lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/07/2024, n. 21021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21021
Data del deposito : 26 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 12045/2022 Numero sezionale 2399/2024 Numero di raccolta generale 21021/2024 Data pubblicazione 26/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' Dott.ssa ANTONIETTA SCRIMA - Presidente - CIRCOLAZIONE STRADALE Dott. FRANCESCO M. CIRILLO - Consigliere - Adunanza del Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere - 21/06/2024 – CC R.G.N. 12045/2022 Dott. ROBERTO SIMONE - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12045/2022 proposto da: RI DE PA, ON DE PA, AL IN, AN DE PA e EL IO DE PA, rappresentati e difesi dall'avv. RENATO GIUSEPPE VERRENGIA (renatogiuseppe.verrengia@avvocatismcv.it);

- ricorrenti -

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO COLIVA (massimo.coliva@ordineavvocatibopec.it);

- controricorrente -

e Numero registro generale 12045/2022 Numero sezionale 2399/2024 Numero di raccolta generale 21021/2024 Data pubblicazione 26/07/2024 PASQUALINA D'AMATO;
UNIPOLSAI ASS.NI SPA;
LE GRIECO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 549/2022 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 9/3/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/6/2024 dal Consigliere dott. MARCO DELL'UTRI;

ritenuto che

, con sentenza resa in data 9/3/2022, la Corte d'appello di Bologna, pronunciando sugli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da MI CO, da un lato, e da RI De AL e EN IN, in proprio e quali genitori dei figli minori IA e NG NT De AL e da IR De AL, dall'altro, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da IR De AL nei confronti di MI CO, ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005, e ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha, da un lato, condannato UnipolSai s.p.a. al risarcimento dei danni in favore di IR De AL e, dall'altro, ha rigettato le domande proposte dai congiunti di IR De AL (i genitori, RI De AL e EN IN, e i fratelli, IA De AL e NG NT De AL) per la condanna della UnipolSai Assicurazioni s.p.a., di MI CO, di IN D'AM e della Generali Italia s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale IR De AL, trasportata sul ciclomotore di proprietà di MI CO (ed assicurato da UnipolSai s.p.a.), riportava gravi danni alla persona in conseguenza della collisione tra detto ciclomotore e l'autovettura, priva di copertura assicurativa, di proprietà e condotta da IN D'AM;
2 Camera di consiglio del 21 giugno 2024 – R.G. n. 12045/2022 - Cons. Rel. Marco Dell'Utri Numero registro generale 12045/2022 Numero sezionale 2399/2024 Numero di raccolta generale 21021/2024 Data pubblicazione 26/07/2024 a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver evidenziato l'impossibilità, per legge, di pronunciare la condanna ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 nei confronti del CO, proprietario del mezzo sul quale IR De AL viaggiava come terza trasportata (essendo tale azione proponibile dal terzo trasportato nei soli confronti della compagnia assicuratrice del vettore, a prescindere da ogni accertamento della responsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti, con la conseguente non cumulabilità di tale azione con quella generale di danno nei confronti dei protagonisti del sinistro e dei relativi assicuratori), ha rilevato come l'entità del risarcimento dei danni liquidati dal primo giudice in favore di IR De AL fosse pienamente adeguata, così come corretto doveva ritenersi il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dai congiunti di IR De AL per il danno riflesso dagli stessi denunciato, non avendo detti congiunti fornito alcuna adeguata prova dell'effettiva e concreta sofferenza di conseguenze dannose risarcibili a seguito del sinistro;
avverso la sentenza d'appello, IR De AL, RI De AL, EN IN, IA De AL e NG NT De AL propongono ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d'impugnazione;
la Generali Italia s.p.a., in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, resiste con controricorso;
nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;
i ricorrenti hanno depositato memoria;

considerato che

, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché per violazione dell'art. 141 c.d.a. (in relazione all'art. 360 nn. 4 e 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta da IR 3 Camera di consiglio del 21 giugno 2024 – R.G. n. 12045/2022 - Cons. Rel. Marco Dell'Utri Numero registro generale 12045/2022 Numero sezionale 2399/2024 Numero di raccolta generale 21021/2024 Data pubblicazione 26/07/2024 De AL nei confronti dei responsabili del sinistro (e non già solo dell'assicurazione del vettore sul quale la stessa viaggiava quale trasportata ai sensi dell'art. 141 c.d.a.), avendo la stessa originariamente proposto due domande alternative chiedendo, da un lato, la condanna di IN D'AM e dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, là dove all'esito dell'istruttoria fosse emersa (quale 'caso fortuito' rilevante ai sensi dell'art. 141 c.d.a.) l'esclusiva responsabilità di IN D'AM;
dall'altro, nel caso in cui fosse emersa la responsabilità concorrente dei due protagonisti del sinistro, la condanna di questi ultimi, in via solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c.;
ciò posto, limitandosi a pronunciare la sola condanna dell'assicuratore del vettore sul quale IR De AL viaggiava quale terza trasportata, la corte territoriale si è sottratta all'accertamento della responsabilità concreta responsabilità dei due conducenti, travisando il contenuto dell'atto di citazione e falsamente applicando l'art. 141 c.d.a.;
con il secondo motivo, proposto in via subordinata nel caso di rigetto del primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per travisamento del contenuto della citazione e dell'appello incidentale (in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale travisato i contenuti dell'atto di citazione ritenendo implicitamente mai formulata la domanda di IR De AL nei confronti dei conducenti i veicoli protagonisti del sinistro e l'impresa designato dal FGVS;
entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondati;
osserva il Collegio come il giudice di primo grado ebbe ad affermare espressamente che “la specialità dell'azione di cui all'art. 141 c.d.a. prevalga, se posta in via principale la presunzione di responsabilità del 4 Camera di consiglio del 21 giugno 2024 – R.G. n. 12045/2022 - Cons. Rel. Marco Dell'Utri Numero registro generale 12045/2022 Numero sezionale 2399/2024 Numero di raccolta generale 21021/2024 Data pubblicazione 26/07/2024 vettore, sull'azione generale di cui all'art. 2054 c.c.. Oltre a ciò, la diversità ontologica delle due domande le rende del tutto alternative e non cumulative” (pag. 4 della sentenza di primo grado, allegata al ricorso);
sull'appello incidentale proposto da IR De AL per omessa pronuncia sulla domanda di condanna formulata nei confronti dei responsabili del sinistro e del FGVS, la corte territoriale ha espressamente evidenziato la correttezza della qualificazione della domanda proposta da IR De AL (“il giudice di prime cure ha del tutto correttamente qualificato la domanda proposta da IR De AL quale azione ex art. 141 c.d.a. dalla stessa in via principale proposta”: cfr. pag. 4 della sentenza d'appello), in tal modo confermando l'interpretazione fatta proprio dal giudice di primo grado in ordine alla diversità ontologica delle due domande e della relativa alternatività;
da tali premesse deriva che sulla domanda di condanna formulata nei confronti dei responsabili del sinistro e del FGVS il giudice d'appello non omise affatto di pronunciarsi, avendo sul punto piuttosto confermato la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto, la domanda proposta da IR De AL ai sensi dell'art. 141 c.d.a. (che è stata accolta in primo grado e ribadita in sede d'appello), del tutto alternativa e non cumulativa (non, dunque, mai formulata) rispetto a quelle proposte da IR De AL nei confronti dei responsabili del sinistro e del FGVS;
ne deriva, non solo l'infondatezza della censura avanzata dai ricorrenti con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c., bensì della stessa censura di travisamento dei contenuti dell'atto di citazione, per avere i giudici del merito implicitamente ritenuto (in ipotesi, come) 'mai formulata' la domanda di IR De AL nei confronti dei 5 Camera di consiglio del 21 giugno 2024 – R.G. n. 12045/2022 - Cons. Rel. Marco Dell'Utri Numero registro generale 12045/2022 Numero sezionale 2399/2024 Numero di raccolta generale 21021/2024 Data pubblicazione 26/07/2024 conducenti i veicoli protagonisti del sinistro e l'impresa designato dal FGVS;
con il terzo motivo, proposto in via subordinata all'eventuale rigetto dei primi due, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per falsa applicazione dell'art. 141 cod. ass. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile il cumulo della domanda proposta ex art. 141 c.d.a. nei confronti dell'assicuratore del vettore sul quale l'attrice si trovava quale terzo trasportata e la domanda risarcitoria proposta nei confronti dei protagonisti del sinistro e del FGVS;
il motivo è fondato;
gli odierni ricorrenti contestano l'affermazione dei giudici di merito in ordine alla pretesa inammissibilità del cumulo

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