Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2022, n. 21956

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2022, n. 21956
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21956
Data del deposito : 12 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

t. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che gli avvisi di accertamento fossero stati emanati nel rispetto dei termini di decadenza.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 70 e 71, comma 1, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, 18, comma 2, del regolamento comunale, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la contribuente avesse l'onere di provare la diversa estensione della superficie imponibile.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 70 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 (nel testo novellato dall'art. 30 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311), 1, comma 340, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e 64 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'ente impositore avesse accertato d'ufficio la superficie imponibile, sanzionando l'infedeltà o l'incompletezza della denuncia per inadempimenti non imputabili alla contribuente.

5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 18 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 16 del regolamento comunale, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'obbligo di denuncia originaria, di variazione o di cessazione vigesse soltanto per l'occupazione o la detenzione dei locali, ma non anche per la riduzione del tributo per l'unico occupante l'immobile.

6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 71, comma 1, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, 1, comma 340, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e 19 del regolamento comunale, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'ente impositore potesse irrogare le sanzioni amministrative alla contribuente, nonostante l'applicabilità d'ufficio della superficie maggiore tra quella denunciata e quella accertata con la riduzione in misura pari all'80%.

7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 70 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, 1, comma 162, della Legge 24 ottobre 2006 n. 269 e 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento fosse idoneamente motivato in relazione all'accertamento della maggiore superficie imponibile.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo ed il settimo motivo - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto, per la comune attinenza alla determinazione della superficie imponibile - sono infondati.

1.1 Anzitutto, la questione della superficie imponibile è stata puntualmente scrutinata dal giudice di appello, il quale ha adeguatamente illustrato le ragioni di adesione all'operato dell'ente impositore. A suo dire, infatti, «il Comune ha provveduto ad accertare d'ufficio, dopo alcuni incontri che non sono risultati essere chiarificatori circa la reale misura della superficie dell'unità immobiliare, una superficie lorda come e merge dalle schede catastali pari a mq. 211 procedendo alla tassazione di una superficie ridotta pari all'80% come previsto dall'art. 70 comma 3 D.Lgs. 507/93». Inoltre: «La contribuente ha poi avuto il tempo necessario per provare che la superficie corretta era quella da lei dichiarata (si sarebbe potuta avvalere ad esempio di apposita perizia tecnica. In mancanza di tutto ciò il Comune ha provveduto ad accertare una superficie pari a quella risultante dalle schede catastali riducendo poi la stessa come per legge all'80%. Sembrano inutili i tentativi effettuati dalla contribuente di affermare che la superficie calcolata dal Comune è eccessiva». Per cui, non si può ravvisare un'omessa pronunzia del giudice di appello sulla questione investita dal gravame.

1.2 Per il resto, si osserva che, in tema di TARSU , nel caso in cui la rettifica venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che, integrati con gli atti generali, quali le delibere comunali o altri regolamenti comunali - che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (tra le tante: Cass., Sez. 5", 23 ottobre 2006, n. 22804;
Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7044;
Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2018, n. 16165;
Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2019, n. 7437;
Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620;
Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16996;
Cass., Sez. 5", 22 marzo 2021, n. 7952;
Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22755;
Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2022, n. 4245) - risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata (Cass., Sez. 5", 31 luglio 2019, n. 20620;
Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2021, n. 7952). Va, pertanto, escluso che possa essere censurata come mancanza di motivazione l'omessa individuazione di tutte le fonti probatorie o delle indagini effettuate per rideterminare l'area, ben potendo tali indicazioni essere fornite nell'eventuale successiva fase contenziosa, in cui l'ente impositore ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620;
Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16996).

1.3 Ciò posto, è pacifico che, in sede di accertamento per omessa denuncia della contribuente ex art. 71, comma 1, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, l'ente impositore possa desumere l'estensione della superficie di riferimento per il calcolo della TARSU attraverso l'incrocio dei dati posseduti con quelli risultanti dai registri catastali. Tale modus operandi è conforme alla previsione dell'art. 70, comma 3, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, nel testo novellato dall'art. 1, comma 340, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, il quale, nel disciplinare il contenuto delle "denunce" da parte dei contribuenti, ha disposto: «A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento». Le "Modalità di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" sono state stabilite con provvedimento reso dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 29 marzo 2013, prot. n. 39724/2013, che ha fatto rinvio (art. 3, comma 2) a "regole tecniche" pubblicate il 3 aprile 2013. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato provvedimento, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni i dati relativi alla superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, con riferimento alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi