Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2020, n. 11472
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La previsione di cui all'art. 681 c.c. prevede che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, ma sempre con le forme previste dall'art. 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio. Peraltro, la detta disposizione, che disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione espressa, nei limiti in cui la revoca tacita sia desumibile dalla redazione di un successivo testamento le cui disposizioni siano incompatibili con quelle precedenti, ponendosi al più un problema di interpretazione in ordine alla volontà complessiva del testatore di far rivivere o meno le disposizioni già revocate.
Sul provvedimento
Testo completo
11472-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VENDITA Dott. S PTI - Presidente - Dott. A G Consigliere - - Ud. 12/09/2019 - Dott. E P - Consigliere - PU · Rel. Consigliere - R.G.N. 12611/2015 Dott. M CO - Croll 11472 Rep. Dott. ENRICO CARBONE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12611-2015 proposto da: M L, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dagli avvocati G M e C C in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
C C, C FBIO, C A, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato R Z, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE EGIDIO ZACCARIA in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
186817P avverso la sentenza n. 1811/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2014;
udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 12/09/2019 dal Consigliere Dott. M CO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. C S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Consorti per parte ricorrnete e l'Avvocato Zaccaria per I controricorrenti ;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. M Lucia, deducendo di essere erede di T Enzo, deceduto in data 19/3/2002, giusta testamento olografo del 16 luglio 1997, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri Caminito Antonio, Caminito Fabio e Caminito Claudio, deducendo che il de cuius aveva conferito a Caminito Antonio procura speciale a vendere i diritti pari a 10/120 sul fabbricato in Roma alla via dell'Usignolo nn. 55-57, e che per effetto di tale procura il convenuto aveva venduto i detti diritti a se stesso. Aggiungeva che con ulteriore procura il defunto aveva attribuito allo stesso Caminito il potere di vendere altri 90/120 R del medesimo fabbricato e che in virtù di tale potere con atto del 4/4/2000 aveva alienato i detti diritti in parte a se stesso ed in parte ai figli Fabio e Claudio. Assumeva che le procure conferite dal de cuius erano nulle ovvero annullabili e che in ogni caso il procuratore non aveva reso il conto della propria gestione, chiedendo pertanto dichiararsi l'invalidità anche degli atti di compravendita. Ric. 2015 n. 12611 sez. S2 - ud. 16-04-2019 -2- Si costituivano i convenuti i quali eccepivano il difetto di titolarità dell'azione in capo all'attrice, assumendo che il testamento invocato dalla controparte era stato revocato dal de cuius con lettera raccomandata ricevuta in data 9/4/1998, con la quale si provvedeva anche alla nomina di un nuovo erede universale. Il Tribunale adito rigettava la domanda evidenziando che l'attrice non aveva tempestivamente disconosciuto la conformità del documento prodotto in copia dai convenuti rispetto all'originale, né aveva disconosciuto la propria sottoscrizione, dovendosi reputare in ogni caso tardivi il disconoscimento e la contestazione avvenuti in un'udienza successiva a quella immediatamente seguente l'avvenuta produzione documentale. La Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 1811 del 18 marzo 2014 ha rigettato l'appello della M. Osservava che nessuno aveva mai posto in discussione che la lettera raccomandata prodotta dai convenuti, in quanto recante la sottoscrizione del de cuius ed interamente olografa, ed avendo i medesimi requisiti di forma prescritti per l'olografo, fosse idonea a determinare la revoca del primo testamento. Nella fattispecie pertanto non si controverteva unicamente sulla possibilità di discutere o meno di un testamento olografo di cui non sia stato prodotto l'originale, ma piuttosto di verificare l'idoneità dell'atto di revoca, prodotto in copia, ma di cui non sia stata contestata validamente la conformità all'originale, a determinare gli effetti che la legge gli attribuisce. Ric. 2015 n. 12611 sez. S2 - ud. 16-04-2019-3- Poiché anche per la contestazione della conformità della copia all'originale deve ritenersi applicabile il medesimo termine di decadenza posto dagli artt. 214 e 215 c.p.c., la contestazione sollevata dall'attrice era da reputarsi tardiva, non avendo connotati di specificità quanto dedotto dalla stessa M in occasione della prima udienza di comparizione, immediatamente successiva alla produzione della copia da parte dei convenuti. Per la cassazione di tale sentenza ricorre M Lucia sulla base di un motivo. Gli intimati resistono con controricorso.
2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 684 e 2719 c.c. e 214 c.p.c. per avere il giudice di appello ritenuto che l'attrice già in primo grado fosse obbligata a contestare la conformità della copia della revoca del testamento prodotta dai convenuti. Si rileva che costituisce principio affermato da questa Corte quello secondo cui chi abbia interesse a far valere le disposizioni di un testamento, e si trovi nell'impossibilità di produrre l'originale, deve formulare una specifica domanda di accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, a nulla rilevando la circostanza che la copia prodotta non sia stata disconosciuta dalla controparte, in quanto nulla