Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2023, n. 23907

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2023, n. 23907
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23907
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cravotta R P, n. Caltanissetta 05/11/1966 avverso la sentenza n. 430/22 Corte di appello di Caltanissetta del 13/05/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere O V;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso per l'inammissibilità;
sentito per le parti civili costituite F G, G V, G M, S G, G L S e Società Cooperativa edilizia T a r.I., l'avv. G V che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, con la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel grado, come da nota depositata;
udito per la ricorrente, l'avv. A I, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito di annullamento con rinvio, disposto da questa Corte di cassazione con sentenza n. 28273 della Seconda sezione penale del 15 giugno 2021, di quella di secondo grado che l'aveva mandata assolta, ha ribadito la condanna di R P Cravotta pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta per il delitto di ricettazione,. rideterminando la pena inflittale dal primo giudice nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione e 344,00 euro di multa, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute nel grado dalle costituite parti civili. Come da contestazione, l'oggetto materiale del reato è stato individuato in una abitazione bifamiliare (villetta) originariamente di proprietà del coniuge A A S, acquistata dall'imputata mediante contratto di compravendita stipulato in data 29 maggio 2013 e ritenuta in parte realizzata con somme di denaro di provenienza delittuosa, segnatamente distratte dalle disponibilità finanziarie della Società Cooperativa edilizia T a r.l. per un ammontare complessivo pari ad almeno 80.000,00 euro, indicate quali profitto del delitto di concorso in truffa continuata pluriaggravatai (artt. 112, 81 cpv., 640, 61, n. 11, cod. pen.), dal quale lo S veniva, tuttavia, prosciolto dalla sentenza rescindente perché il reato estinto per sopravvenuta prescrizione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che deduce i motivi di seguito riassuntivamente esposti.

2.1. Omessa e/o insufficiente motivazione quanto "al giudfcato liberatorio sul tentativo di truffa con conseguente postulata inconfigurabilità del delitto di ricettazione causalmente connesso alle distrazioni truffaldine". Secondo la ricorrente, la sentenza di appello annullata aveva riqualificato il delitto di truffa ascritto a terzi in termini di tentativo, imponendone di conseguenza l'assoluzione dal delitto di ricettazione, non essendosi di fatto verificato alcun impiego di proventi di delitto nella realizzazione della villetta dei coniugi S - Cravotta, mentre il giudice di rinvio ha disatteso tale ricostruzione dei fatti, privilegiandone un'interpretazione che postula "l'unitarietà dell'operazione", così facendo proprie le considerazioni del Tribunale avuto riguardo ad una pluralità di circostanze ritenute rilevanti ai fini del perfezionamento del presupposto delitto di truffa (asserita mancanza di fatture emesse dalla Area srl nei confronti di Antonio S;
palese c:onflitto di interessi tra quest'ultimo, gestore di fatto della Cooperativa edilizia T nonché progettista e socio della AREA srl realizzatrice dell'intervento edilizio;
circostanza che parte dei materiali fossero stati utilizzati per realizzare la villa personale dello S). Omessa e/o insufficiente motivazione sull'elemento oggettivo del reato Deduce la ricorrente che il reato di cui all'art.
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