Cass. civ., sez. I, sentenza 30/09/2005, n. 19201

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L'art. 116, comma 18, del codice della strada dispone che alle violazioni di cui al comma 13 dello stesso articolo - consistenti nella condotta di chi guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida, ovvero con patente revocata, o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice - consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Peraltro, alla stregua dell'art. 8-bis della legge n. 689 del 1981, introdotto dall'art. 94 del d.lgs. n. 507 del 1999, le violazioni successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, <>. Detta espressione normativa non rappresenta una endiadi - sicché la presenza della contiguità temporale di per sé comporti anche necessariamente detta programmazione unitaria - essendo, invece, all'evidenza dettata dalla esigenza di limitare le ipotesi di esclusione della reiterazione ai soli casi in cui sia ravvisabile nel comportamento dell'autore della violazione un unico disegno trasgressivo, e non già dall'intento di estendere il beneficio di cui si tratta a tutti i casi di ripetizione, sia pure in tempi ravvicinati, di una medesima condotta, caratterizzata dalla persistente volontà di porsi in contrasto con la medesima norma che tale condotta sanziona.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/09/2005, n. 19201
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19201
Data del deposito : 30 settembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P V - Presidente -
Dott. C W - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. S G M R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI BARI, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in

ROMA

Via dei

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;



- ricorrente -


contro
DI RELLA NICOLETTA;

- intimata -
avverso la sentenza n. 1408/01 del Giudice di pace di BARI, depositata il 26/04/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/04/2005 dal Consigliere Dott. M R S G;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 novembre 2000, N D R propose opposizione innanzi al giudice di pace di Bari avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia di pagamento, in solido con il cognato A L, della somma di lire 6.027.500 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 116, commi 1 e 13, del codice della strada, in quanto proprietaria dell'autovettura a bordo della quale era stata commessa la violazione contestata, e di confisca della stessa. Il Livrieri, al quale era già stata revocata la patente di guida, ed era già stata, in data 10 febbraio 2000, in epoca successiva alla emissione di tale provvedimento, contestata una prima violazione del citato art. 116, dopo alcuni giorni, il 18 febbraio, era infatti nuovamente incorso nella medesima trasgressione, alla guida di una diversa autovettura, di proprietà della Di Rella. A seguito della nuova contestazione, il veicolo era stato sottoposto a confisca ai sensi dell'art. 116, comma 18, del codice della strada.
Il giudice di pace adito, con sentenza depositata il 26 aprile 2001, accolse il ricorso, sulla base di un duplice ordine di argomentazioni, osservando, cioè, per un verso, che nella specie non era configurabile la reiterazione della condotta che da luogo a confisca ai sensi del citato art. 116, comma 18, c.d.s., avuto riguardo alla contiguità temporale tra le due violazioni, idonea a realizzare la ipotesi di cui all'art. 8 bis della legge n. 689 del 1981, il quale esclude che le violazioni amministrative successive
alla prima siano valutate, ai fini della reiterazione, ove commesse in tempi ravvicinati e riconducigli ad una programmazione unitaria;

richiamando, per l'altro, la previsione dello stesso comma 18, che, secondo il giudicante, disporrebbe operarsi la confisca del veicolo, quale sanzione accessoria, nelle ipotesi di violazione del comma 13 dell'art. 116 c.d.s., "salvo che esso appartenga a persona estranea al reato".
Avverso detta decisione, propone ricorso per Cassazione la Prefettura di Bari, affidandosi a tre motivi. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 8 bis della legge n. 689 del 1981, introdotto dal D.Lgs. n. 507 del 1999, nonché insufficiente motivazione. Erroneamente il
giudice di pace avrebbe ritenuto, nella specie, applicabile la citata disposizione, mancandone invece le condizioni, avuto riguardo, da un lato, alla distanza temporale, tutt'altro che irrilevante, tra le due violazioni contestate, e dall'altro alla carenza di elementi idonei a far supporre una programmazione unitaria delle condotte contestate, commesse, tra l'altro, con autovetture diverse, appartenenti a proprietari diversi.
Il motivo è fondato nei termini che seguono. L'art. 116, comma 18, del codice della strada dispone che alle violazioni di cui al comma 13 dello stesso articolo - consistenti nella condotta di chi guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida, ovvero con patente revocata, come nel caso di specie, o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice - consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Secondo la sentenza impugnata, tale sanzione non sarebbe applicabile nella specie, non configurandosi la reiterazione, per effetto del disposto dell'art. 8 bis del D.Lgs. n. 507 del 1999, introdotto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 507 del 1999, alla cui stregua le violazioni successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, ove commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La previsione di cui si tratta pone, all'evidenza, una duplice condizione perché si possa escludere la reiterazione, evitandone le conseguenze più rigorose individuate dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative, in armonia con quanto previsto nella materia penale con l'istituto della continuazione, per effetto del quale resta esclusa l'applicazione del criterio del cumulo materiale delle pene con riferimento ad una pluralità di azioni od omissioni commesse in violazione della medesima norma di legge. Il giudice di pace, nel ravvisare la sussistenza, nella specie, della prima delle descritte condizioni, manifestando il convincimento che la distanza di otto giorni tra l'una e l'altra delle condotte contestate costituisca un arco di tempo sufficientemente breve da configurare una contiguità temporale tra le stesse, ha completamente ignorato l'altro requisito, quello della riconducibilità delle trasgressioni ad una programmazione unitaria, come se la espressione normativa rappresentasse una endiadi - sicché la presenza della contiguità temporale di per sè comporti anche necessariamente detta programmazione unitaria - e non fosse, invece, come è di tutta evidenza, dettata dalla esigenza di limitare le ipotesi di esclusione della reiterazione ai soli casi in cui sia ravvisabile nel comportamento dell'autore della violazione un unico disegno trasgressivo, e non già di estendere detto beneficio a tutti i casi di ripetizione, sia pure in tempi ravvicinati, di una medesima condotta, caratterizzata dalla persistente volontà di porsi in contrasto con la medesima norma che detta condotta sanziona. Fondato è altresì il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 18, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), come modificato dal
D.Lgs. n. 507 del 1999, per essere l'affermazione del giudice di pace relativa alla illegittimità, ai sensi della invocata disposizione, del provvedimento di confisca del veicolo nel caso in cui esso appartenga "a persona estranea al reato" smentita dal vigente dettato normativo.
Ed infatti, la sentenza impugnata non tiene conto delle modifiche apportate al citato comma 18 dell'art. 116 c.d.s. dall'art. 19 del D.Lgs. n. 507 del 1999, il quale ha eliminato dallo stesso comma 18
la clausola che escludeva la possibilità per l'amministrazione di procedere alla confisca del veicolo che appartenesse a persona "estranea al reato". Detta modifica era, peraltro, già efficace all'epoca della commissione del fatto contestato, essendo il decreto legislativo n. 507 del 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 31 dicembre 1999, entrato in vigore nei termini ordinari, fatte salve alcune disposizioni (gli artt. 34, 35 e 37, comma 2) non rilevanti nella specie. Del resto, come chiarito anche dalla Corte costituzionale (v., da ultimo, sent. n. 27 del 2005), la responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida dello stesso costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per la trasgressione alle norme sulla circolazione stradale, un principio di ordine generale, quando si tratti di sanzioni aventi il carattere della patrimonialità, e, dunque, suscettibili di essere oggetto del regime della solidarietà passiva coinvolgente il proprietario del veicolo. L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso rende superfluo l'esame del terzo, evidentemente subordinato al rigetto dei primi, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 13 e dell'art. 196 del codice della strada, come modificato dal D.Lgs. n. 507 del 1999, sotto il profilo dell'esclusivo rilievo attribuito dalla sentenza del giudice di pace alla confisca del veicolo disposta con il provvedimento opposto, dichiarato nullo dal giudicante senza tener conto che esso, oltre a confiscare il mezzo, aveva legittimamente irrogato una sanzione pecuniaria.
Conclusivamente, il ricorso va accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, questa Corte può decidere nel merito, rigettando la opposizione.
Le spese - in relazione alle quali questa Corte deve provvedere con riguardo al solo giudizio di legittimità, non essendosi, in quello di merito, costituita la Prefettura opposta - seguono la soccombenza, e vanno poste, pertanto, a carico della intimata, e liquidate nella misura di euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

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