Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2023, n. 25534
Sentenza
13 giugno 2023
Sentenza
13 giugno 2023
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO OS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione
RITENUTO IN FATTO
1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede ed ha concesso l'attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., riducendo la pena nei confronti di OS AL per il delitto di furto aggravato di energia elettrica nella misura di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa;
le concesse attenuanti (anche quelle ex art. 62-bis cod. pen. sono state confermate) sono state ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti residue (la violenza sulle cose, il mezzo fraudolento e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale).
2. Avverso la citata sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura diversi.
2.1. Il primo argomento eccepisce manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato quanto all'affermazione di responsabilità della ricorrente: non sarebbe provata la riferibilità della condotta di allaccio abusivo del contatore elettrico alla stessa, oltre ogni ragionevole dubbio. Si ripercorrono alcuni elementi di prova favorevoli e si sottolinea come l'allaccio abusivo al contatore ENEL fosse preesistente al contratto della ricorrente con la società erogatrice;
mancherebbe, altresì, la consapevolezza dell'abbattimento dei costi di erogazione dell'energia attraverso la manomissione del contatore e, quindi, il dolo del reato.
2.2. La seconda censura eccepisce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, che sarebbe imposta dall'esclusione dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede e dalla subvalenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti.
3. Il PG Perla Lori ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la prescrizione del reato, che sarebbe intervenuta prima della emissione della sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato e formulato secondo direttrici di censura reiterative delle ragioni d'appello e "in fatto", non consentite in sede di legittimità. Anzitutto deve rammentarsi che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione di essi, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nel caso di specie, la sentenza ha coerentemente e condivisibilmente messo in risalto come il contratto ENEL in relazione al quale è stata segnalata anomalia nella registrazione dei consumi - e, da qui, è stata disposta verifica con