Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2003, n. 13215

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Ove il presentatore della domanda di registrazione di un marchio d'impresa non alleghi, a sostegno della stessa, che, già prima della domanda, il segno, pur privo di capacità distintiva, abbia acquistato tale carattere a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, tale circostanza, detta del "secondary meaning", rilevante ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (nel testo novellato dall'art. 19 del d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480), non può essere dedotta, per la prima volta, in sede di impugnazione innanzi alla Commissione dei ricorsi del diniego di registrazione da parte dell'Ufficio italiano brevetto e marchi, non essendo consentito, in un giudizio di impugnazione di un atto amministrativo, accogliere la domanda per ragioni giuridiche che l'atto medesimo non ha potuto apprezzare. Nè soccorre l'art. 59 del d.P.R. 8 maggio 1948, n. 795 (Testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati), il quale definisce esplicative le note che la parte può presentare dinanzi alla Commissione, con tale qualificazione individuando la funzione di chiarire, se del caso, ma non certo di integrare o di ampliare la domanda di registrazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2003, n. 13215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13215
Data del deposito : 10 settembre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O G - Presidente -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. A M - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. B G M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B S, elettivamente domiciliato in ROMA VICOLO DELL'ORO, 24, presso l'avvocato R C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F L, giusta procura in calce per l'Avvocato C e procura in calce alla memoria difensiva per l'avvocato L;

- ricorrente -

contro
UFFICIO ITALIANO BREVETTI MARCHI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 11/00 ROMA, depositata il 29/02/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2003 dal Consigliere Dott. G M B;

udito per il ricorrente l'Avvocato L che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A G che ha concluso per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S B con atto del 3 ottobre 1994 chiedeva la registrazione come marchio della dicitura F per contraddistinguere liquori della classe 33. L'ufficio Italiano Brevetti e Marchi rifiutava detta registrazione ritenendo la dicitura priva di capacità distintiva se destinata a contraddistinguere un vino prodotto con uva fragola, ovvero decettiva se destinata a contraddistinguere altro tipo di prodotti. Proponeva impugnazione il B e la Commissione dei Ricorsi la respingeva.
Il provvedimento in esame riteneva anzitutto di non poter esaminare la doglianza del ricorrente relativa ad una pretesa illegittima mancanza nella fase amministrati va di un momento interlocutorio nel quale ben si sarebbe potuto verificare come il ricorrente sosteneva se in passato erano stati registrati marchi identici, in quanto tardivamente avanzata in memoria conclusiva. Riteneva parimenti di non poter esaminare un motivo nel quale si sosteneva che il segno in questione aveva acquisito nel tempo distintività, in base al cosiddetto secondary meaning, giacché tale questione non risultava dedotta nella fase amministrativa e non rilevava ad ammetterne l'esame da parte della commissione la norma dell'art. 47 bis della legge marchi, stante il disposto dell'art. 19 della medesima che la tesi sostenuta dal B avrebbe abrogato. Nel merito quindi la commissione respingeva la impugnazione rilevando che la dicitura considerata si esaurisce nella indicazione di uno degli ingredienti adoperatici succo di fragola, e quindi nella descrizione, ancorché parziale, della sua qualità, dando luogo in tal modo alla descrittività vietata dalla legge.
S B ricorre per Cassazione con tre motivi e deposita una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il B lamenta la violazione degli artt. 51 e ss. dpr. N. 795 del 1948. Sostiene che poiché il processo davanti alla Commissione non risente delle preclusioni del processo civile, e poiché l'art. 59 al comma secondo ammette un contraddittorio tardivo sui fatti che emergono nella discussione finale, deve essere possibile in quella sede anche l'esame di nuovi motivi. Nel caso di specie sarebbe per l'appunto avvenuto che successivamente al ricorso introduttivo erano state in memoria approfondite ulteriori ragioni di illegittimità del diniego di

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