Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2003, n. 11129

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L'inserimento del nome di un terzo in una denominazione sociale può essere riconosciuto legittimo solo con il consenso dell'interessato e, in ogni caso, con salvezza di quanto stabilito dall'art. 7 cod. civ..

In tema di tutela del diritto al nome, l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall'art. 7 cod. civ., è subordinata alla duplice condizione che l'utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Sotto quest'ultimo profilo, quantunque a giustificare l'accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2003, n. 11129
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11129
Data del deposito : 16 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S A - Presidente -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. A M - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:


NUOVA CERPELLI

Soc. coop. a r.l. in liquidazione, CERPELLI COMMERCIALE S.r.l., rispettivamente in persona del liquidatore e dell'amministratore unico, entrambe elettivamente domiciliata in Roma, Via Muzio Clementi n. 70, presso lo studio dell'avv. R G B, unitamente all'avv. E T del Foro di Lucca che le rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;



- ricorrenti -


contro
E CRPELLL, elettivamente domiciliata in Roma, via Muzio Clementi n. 68, presso l'avv. L U, unitamente all'avv. L L Z del Foro di Lucca, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso;



- controricorrente -


nonché LILIANA MARCELLA CERPELLI, CERPELLI POMPE NAVALI CERPELU S.r.l.


- intimati -


avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1224/99 del 29 settembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 febbraio 2003 dal Dott. G M;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1 - Con atto notificato il 5 marzo 1991, le signore Emanuela e L M C convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Lucca, le società Nuova Capelli coop. a r.L, C Commerciale s.r.l., C Pompe Navali s.r.l. esponendo:
- che il loro cognome figurava quale parte integrante delle sociali utilizzate dalle società convenute, costituite di recente in quella zona;

- che tale utilizzazione non era stata da autorizzata da esse attrici ed era dovuta, presumibilmente, alla circostanza che l'oggetto specifico dell'attività esercitata da dette società (costruzione e commercio di pompe idrauliche) era identico a quella svolta in passato, con notevole successo, da loro familiari;

- che da tale uso indebito le società convenute avevano tratto, con danno di esse attrici, un guadagno notevole. Tanto premesso, le signore C chiedevano che fosse inibito, alle convenute, ogni ulteriore utilizzazione del loro cognome e che dette società fossero condannate al risarcimento dei danni derivati da tale illegittimo comportamento. Le convenute replicavano:
- che l'inserimento del patronimico "C" nelle loro denominazioni sociali traeva origine da un'iniziativa del padre delle attrici, ing. Attilio C, che nel 1961 aveva conferito la propria azienda individuale in una s.p.a.", che assunse la denominazione "C s.p.a., utilizzata anche come contrassegno identificativo dell'attività sociale;

- che tale società fu successivamente trasformata nella "C s.r.l.", la quale aveva, a sua volta costituito la "C Pompe Navali s.r.l.";

- che, a seguito del fallimento della "C s.r.l. l'azienda venne rilevata dalla "Nuova C soc. coop. a r.l";

- che l'uso del patronimico nelle loro denominazioni sociali non poteva dirsi quindi indebito, ne' aveva comunque causato alcun pregiudizio alle attrici, dal momento che esse non esercitavano, con tale denominazione, alcuna attività imprenditoriale. 1.1 - La domanda risarcitoria veniva respinta dal Tribunale, sul rilievo che mancava "ogni idoneo elemento probatorio di supporto". Quella diretta alla cessazione del fatto lesivo veniva invece accolta, in base alla considerazione che l'uso del patronimico, da parte delle società convenute, quale elemento integrante delle rispettive denominazioni sociali, era da ritenersi, non solo "indebito" (perché non legittimato dal consenso al trasferimento della ditta ai sensi dell'art. 2565, secondo comma, c.c.), ma anche "potenzialmente" lesivo per le attrici, cui per legge era stato era stato attribuito. E che, pertanto, ricorrevano i presupposti per l'accoglimento dello strumento di tutela accordato dall'art. 7 c.c. a tutela del diritto al nome.
La sentenza veniva appellata solo dalle società convenute. Il gravame era respinto dalla Corte territoriale, ribadendo l'applicabilità, nel caso di specie, della disciplina dettata dal citato art. 7 c.c. 1.2 - Le società "Nuova C soc. coop. a r.l." e "C Commerciale s.r.l." chiedono la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso al cui accoglimento si oppone solo la signora E C. La signora L M C e la "C Pompe Navali s.r.l." non svolgono alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO


2 - La Corte territoriale ha riconosciuto il diritto delle signore C di opporsi all'utilizzazione del proprio cognome, da parte delle società ricorrenti, quale parte integrante delle rispettive denominazioni sociali, ponendo in evidenza che tale uso, non legittimato dal consenso al trasferimento della ditta nella quale era inserito, doveva ritenersi indebito e, quindi, tale da giustificare l'accoglimento dell'Inibitoria avanzata dalle attrici sulla base di quanto previsto dall'art.7 c.c.. 3 - L'esattezza di tale assunto viene contestata dalle ricorrenti con i due motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi, con i quali la sentenza impugnata viene censurata per non aver dato conto in maniera adeguata delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata e, comunque, per non aver considerato, in violazione del citato art. 7 c.c.. a) che la liceità, o meno, dell'utilizzazione del nome altrui nella composizione dei segni distintivi deve essere valutata (non in base a quanto previsto dalla norma da ultimo ricordata, ma) alla stregua della specifica disciplina dettata in materia di segni distintivi relativi alle attività d'impresa;

b) che le attrici non svolgevano alcuna attività concorrenziale rispetto a quella esercitata da esse esponenti;

c) che non era emerso nessun elemento atto a giustificare il convincimento che le attrici avessero risentito un pregiudizio, sia pure solo potenziale, dall'inserimento del loro cognome nelle denominazioni sociali delle società ricorrenti.

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