Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/11/1982, n. 6187
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In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l'art. 42 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37, il quale prevede che le adunanze del consiglio nazionale forense e dei consigli dell'ordine non sono pubbliche, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione al difforme trattamento rispetto al procedimento penale, civile ed amministrativo, trattandosi di scelte del legislatore giustificate dall'obiettiva diversità delle rispettive situazioni.*
L'art. 410 cod. proc. pen., sull'avviso ai difensori della data fissata per il dibattimento, non trova applicazione nel procedimento disciplinare davanti al consiglio nazionale forense, ove l'Esercizio del diritto di difesa trova compiuta ed adeguata regolamentazione negli artt. 61-63 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37, tenendo conto che la comunicazione fatta all'inquisito, in considerazione della sua qualità e della sua legittimazione all'autodifesa, è idonea a garantire il suddetto diritto, anche quando il medesimo ritenga di farsi assistere da un difensore.*
Sul provvedimento
Testo completo
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l'art. 42 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37, il quale prevede che le adunanze