Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2020, n. 17577

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2020, n. 17577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17577
Data del deposito : 9 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S S nato a MAKKA( ARABIA SAUDITA) il 14/02/1989 avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G V;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore G P che ha concluso chiedendo l'inammissibilita'del ricorso. udito il difensore, avvocato L T che si riporta ai motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione S S avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Vicenza che, all'esito del giudizio abbreviato, l'aveva condannato per concorso in rapina aggravata. Deduce il ricorrente:

1. vizio di motivazione. Sostiene che la Corte Territoriale ha travisato le emergenze processuali e in particolare il contenuto dell'annotazione di P.G. del 16.5.2017, dove si faceva riferimento alle spontanee dichiarazioni rese da J M che aveva escluso il coinvolgimento nella rapina dei coimputati (SAYARI e KRIR). Travisamento che si rifletteva sulla tenuta logica dell'argomentazione con cui la Corte aveva superato il rilievo difensivo circa l'attendibilità della chiamata in correità di J M;

2. omessa motivazione con riguardo alla richiesta delle circostanze attenuanti generiche. Il primo motivo di ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello che non solo hanno evidenziato come le prime dichiarazioni rese dal JEBALI che negavano il concerto dell'azione delittuosa con SAYARI e KRIR erano apparse da subito poco credibili considerato che aveva rappresentato che erano giunti nei pressi del luogo della rapina proprio su indicazione del SAYARI che conosceva la zona perché aveva abitato a Vicenza, ma hanno anche indicato che le stesse risultavano smentite non solo dalle successive dichiarazioni del JEBALI che ha chiamato in causa i due imputati, ma anche dalla percezione dei fatti, così come indicata dal teste oculare, che aveva notato nella vettura, risultata nella disponibilità del ricorrente, tre individui, uno dei quali, dopo avere materialmente assalito e derubato la donna, era risalito nella macchina che era rimasta in posizione di evidente attesa. Per un verso, dunque, il motivo mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, finisce per risultare del tutto aspecifico. Le censure avanzate nel motivo in esame si appalesano pertanto generiche e comunque dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici dì merito rispetto alla quale non sì segnala alcuna assenza fisica dì motivazione ma si oppongono argomenti dì diverso segno valutativo.Con riguardo alla doglianza in punto omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve rilevarsi che con in sede d'appello il SAYARI ne aveva deplorato la mancata concessione sul presupposto del minor apporto causale nella realizzazione della rapina non avendo egli partecipato direttamente all'azione materiale e del non elevato danno patrimoniale. Ciò premesso se è vero che i giudici d'appello non hanno formulato specifica motivazione in ordine alla richiesta delle attenuanti generiche è pur vero che hanno espressamente disatteso le ragioni poste a fondamento della richiesta nel momento in cui hanno sottolineato l'importanza del contributo concorsuale del ricorrente, la particolare gravità del fatto realizzato collegata alle modalità di realizzazione della rapina sottolineando anche la particolare capacità a delinquere del SAYARI gravato da precedenti penali. Il motivo è pertanto infondato. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese Così deciso il 28.2.2020 Il Consigliere estensore Il Presi en e Giovanna
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