Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2018, n. 06324

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2018, n. 06324
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06324
Data del deposito : 14 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 8038-2012 proposto da: B E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUCULLO

3, presso lo studio dell'avvocato N A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A F C, 2017 giusta delega in atti;
4856

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CESARE BECCARIA

29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, L M, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè

contro

SERIT SICILIA S.P.A. ;
- intimata - avverso la sentenza n. 403/2011 della CORTE D'APPELLO di PO, depositata il 23/05/2011 R.G.N. 1905/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. D C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e rigetto del primo e terzo motivo;
udito l'Avvocato ADRAGNA NICOLA;
udito l'Avvocato SGROI ANTONINO. R.g. n. 8038/2012 Bassi/ inps+1

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 403/2011, respingendo l'appello proposto dal dottor Enrico Bassi nei confronti dell'Inps anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a e del concessionario per la riscossione Serit Sicilia s.p.a, ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani relativa alla sussistenza del credito contributivo preteso dall'Inps con cartella esattoriale per un importo di Euro 32.358,55 derivante dalla inadempienza del contratto di riallineamento e di pregressi obblighi contributivi nel periodo 1996-1999 relativi al dipendente Calogero Pantaleo, per il quale Enrico Bassi aveva avanzato domanda di regolarizzazione il 20 aprile 1999. La Corte territoriale ha ritenuto che la normativa sul riallineamento introdotta dall'art. 5 del d.l. n. 510 dell'1.10.1996 conv. in I. n. 608 del 28/11/1996 non riguardasse i liberi professionisti non imprenditori ( come il Bassi che aveva esercitato la professione di commercialista), inoltre, che la sanatoria derivante dall'adesione agli accordi di riallineamento fosse vincolata all'esatto adempimento degli obblighi futuri rispetto al momento in cui era avvenuta l'adesione, per cui poiché il Bassi era venuto meno alla puntualità dei pagamenti rateali pianificati, senza che tale condotta fosse giustificata da omesse cooperazioni da parte dell'INPS non previste dalla norma, non poteva che verificarsi la decadenza dal beneficio e la impossibilità di fruizione degli ulteriori sgravi concessi ai sensi dell'art. 116 comma 4 lett. b) I. n. 388/2000. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Enrico Bassi con tre motivi Resiste l'INPS con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo, complesso, motivo di ricorso si denuncia: a) violazione di legge relativa all'art. 2238 cod. civ., all'art. 5 del d.l. n. 510 del 1996 e succ. modif., nonché relativa all'art. 345 cod. proc. civ.;
b) vizio di motivazione relativo alla individuazione della nozione d'impresa in capo al professionista che si avvalga di dipendenti. 2) Con il secondo motivo si afferma : a) violazione del citato art. 5 d.l. n. 510 del 1996 e succ. modif.;
b) insufficiente motivazione con riferimento agli effetti decadenziali totali connessi al mancato rispetto della puntualità R.g. n. 8038/2012 Bassi/ inps+1 dei pagamenti rateali in favore dell'Inps ma non nei riguardi del lavoratore ed al mancato riconoscimento dell'onere di cooperazione da parte dell'Inps all'interno della procedura.
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