Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2024, n. 12459

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In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2024, n. 12459
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12459
Data del deposito : 7 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 37904/2019 1 Numero sezionale 536/2023 Numero di raccolta generale 12459/2024 Data pubblicazione 07/05/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Litisconsorzio – Contenzioso Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: tributario – Processo d'appello – Cause inscindibili e scindibili – Estratto di ruolo dott. Pasquale D'ASCOLA Presidente Aggiunto dott. F M Presidente di Sezione dott. R F Presidente di Sezione dott. M M L Consigliere dott. A G Consigliere RGN 37904/2019 dott. A C Consigliere Cron. dott. A D P Consigliere P.U. 5/12/2023 dott. A P L Consigliere dott. F F Consigliere est. Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 37904-2019, proposto da: G D, c.f. GMBDNC62R17G834C, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale, dall'avv. M A - Ricorrente

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, cf 13756881002, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis - Resistente RGN 37904/2019 2 Numero registro generale 37904/2019 Numero sezionale 536/2023 Numero di raccolta generale 12459/2024 Avverso la sentenza n. 3950/04/2019 della Commissione tributaria regionale Data pubblicazione 07/05/2024 della Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 9.05.2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. Francesco Federici nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2023;
uditi l'avvocato M A per il ricorrente e l'Avvocato della Stato Luca Reali per l'Agenzia delle entrate - Riscossione;
Udito il PG, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

FATTI DI CAUSA

G D apprese, a mezzo di estratto di ruolo, della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti da Equitalia Sud s.p.a., per il pagamento dell'importo di € 80.442,26, relativo ad un credito erariale preteso dall'Agenzia delle Dogane di Salerno. Avverso l'estratto di ruolo e la cartella propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 2094/01/17, accolse in via preliminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane. Ciò sull'assunto che la cartella contenuta nell'estratto esattoriale era fondata su un accertamento mai contestato e divenuto definitivo. Considerato poi che il ricorrente aveva articolato vizi di notifica dell'atto, in ordine ai quali era stato chiamato a rispondere l'agente per la riscossione Equitalia e, rilevata la tardività della documentazione da questi prodotta, perché costituitosi soltanto quindici giorni prima della data di udienza, accolse il ricorso per mancata dimostrazione della legale conoscenza della cartella di pagamento. La Commissione tributaria regionale, in riforma della pronuncia, ha accolto il gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione con sentenza n. 3950/04/2019. Il giudice regionale ha rilevato che oggetto dell'opposizione era la nullità della cartella di pagamento n. 10020160001924365001 e del ruolo n. 2016/122/26001, risultanti da un estratto di ruolo rilasciato al G in data 11 novembre 2016, per tributi doganali relativi all'anno di imposta 2014, la cui notifica risultava compiutasi in data 27 giugno 2016. Benché la documentazione fosse stata prodotta tardivamente in primo grado, ha ritenuto non preclusa la sua nuova allegazione in sede di giudizio di appello. Analizzando quindi la produzione documentale, ha osservato che la cartella era stata indirizzata a G RGN 37904/2019 Numero registro generale 37904/2019 3 Numero sezionale 536/2023 Numero di raccolta generale 12459/2024 Data pubblicazione 07/05/2024 D presso un domicilio non determinato, sito in Pontecagnano Faiano alla «Via V. Emanuele III SC» e che dalla relata di notifica del messo notificatore risultavano eseguiti due tentativi infruttuosi, in data 21 maggio 2016 e 8 giugno 2016, ai quali aveva fatto seguito il deposito del plico presso la Casa Comunale e l'affissione alla porta dell'abitazione o dell'ufficio, informando poi il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento. Di tanto si dava atto nella relata di notifica datata 13 giugno 2016, cui aveva fatto seguito l'attestazione di mancato recapito con ritorno al mittente per compiuta giacenza in data 28 luglio 2016. Dal certificato di residenza risultava, tuttavia, che il contribuente sin dal 30 marzo 2015 era residente in «via V. Emanuele III, n. 64», indirizzo il cui specifico numero civico non corrispondeva a quello cui l'atto era stato destinato. La Commissione ha aggiunto che, pur se le formalità della notifica non erano state regolarmente espletate, essa non era inesistente (in mancanza di una esplicita querela di falso sulle annotazioni riportate dal messo notificatore), né era affetto da nullità l'atto da essa portato. Ciò perché il ricorrente non aveva eccepito alcunché in ordine al contenuto e agli elementi formali della cartella di cui, attraverso l'estratto di ruolo, era venuto comunque a conoscenza. Né nell'atto d'appello

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