Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2023, n. 14226

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2023, n. 14226
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14226
Data del deposito : 4 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MILIOTO FABIO nato a AGRIGENTO il 27/09/1975 avverso l'ordinanza del 30/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di POudita la relazione svolta dal Consigliere A V L;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale S T, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso,

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'impugnazione presentata da F M, a norma dell'art. 680 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso in data 29/04/2022 dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento, che aveva prorogato per anni uno la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta in data 30/04/2021 e decorrente dal 07/05/2021, avendo ritenuto non essen cessata la pericolosità del condannato.

1.1. Nell'impugnato provvedimento, viene dato atto di come il condannato, dichiarato delinquente abituale, si sia reso autore di plurime violazioni del contenuto prescrittivo della misura di sicurezza, non rispettando in quattro occasioni l'obbligo di presentazione, nonché effettuando un numero insufficiente di incontri con il Ser.T., ossia sottoponendosi ad un solo controllo finalizzato alla verifica circa l'astensione dal consumo di sostanze alcoliche. Il soggetto non aveva inoltre regolarizzato la propria attività lavorativa, venendo anzi denunciato per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza fino al mese di aprile del 2021. Condividendo, dunque, le valutazioni effettuate dal giudice monocratico - quanto alla insufficienza di dati deponenti nel senso della cessazione della pericolosità sociale del soggetto, nonché per l'adozione, ad opera di questi, di uno stile di vita aderente ai parametri della legalità -, oltre che sottolineando il disinteresse del condannato nei confronti dei contenuti rieducativi della misura, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha come detto rigettato l'impugnazione interposta dall'odierno ricorrente.

2. Ricorre per cassazione Fabio Milioto, a mezzo del difensore avv. Salvatore Virgone, deducendo contestualmente - con motivo unico di ricorso, che viene di seguito brevemente riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - la violazione di legge e il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 208 e 228 cod. pen., 679 cod. proc. pen e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354. 2.1. La motivazione del provvedimento impugnato - in ipotesi difensiva
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