Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2022, n. 44553
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato VOLPONI GAUDENZIO del foro di PARMA in difesa di NI AN. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Parma, con sentenza del 24 luglio 2018, ha condannato AT IA alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. La Corte di appello di Bologna ha riconosciuto, in aggiunta alle circostanze attenuanti generiche, l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in quella di mesi dieci, giorni venti di reclusione, sostituendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con la sospensione per la durata di anni due. Ritenevano i giudici di merito dimostrata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di omicidio stradale. Il fatto, alla stregua della ricostruzione offerta nelle sentenze di merito, è stato così ricostruito: il AT, alla guida di un trattore con rimorchio, aveva incrociato una coppia di ciclisti su una strada di dimensioni assai ridotte (il rimorchio era largo 2,44 metri a fronte di 2,90 metri di carreggiata);
i ciclisti si erano fermati lungo la carreggiata per consentire il transito del trattore che occupava gran parte della carreggiata;
l'imputato aveva rallentato e si era spostato il più possibile sulla banchina finché non aveva sentito delle urla. La persona offesa LL AN, durante lo spostamento del trattore, caduta dalla bicicletta in corrispondenza del varco tra il veicolo ed il rimorchio, rimaneva schiacciata dal rimorchio, perdendo la vita dopo poco. Era desunta la responsabilità dell'imputato dalle dichiarazioni del teste che aveva assistito al fatto - marito della persona offesa - DI AU, dai rilievi eseguiti dai carabinieri nell'immediatezza del fatto e dalle consulenze tecniche acquisite. I profili di colpa che si addebitano all'imputato riguardano la colpa generica e specifica, avendo i giudici ritenuto sussistente la violazione dell'art. 141, comma 4, cod. strada, che impone ai conducenti dei veicoli, nell'incrociare altri veicoli, di rallentare e anche di fermarsi quando non risulti agevole il passaggio. Rileva la Corte di merito che l'imputato aveva ammesso di non essersi fermato e di aver solo rallentato la marcia in prossimità dell'incrocio con i ciclisti provenienti dalla direzione opposta;
ciò avrebbe determinato il verificarsi del sinistro mortale: ove il ricorrente si fosse fermato, lasciando passare i ciclisti, la donna non sarebbe rimasta schiacciata dal rimorchio.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte di appello, articolando, dopo breve premessa, in cui si richiamano i fatti e la motivazione della sentenza impugnata, i seguenti motivi di ricorso. I) Vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.;
violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e) e 125 cod. proc. pen. per