Cass. pen., sez. V trib., sentenza 24/03/2023, n. 12543

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 24/03/2023, n. 12543
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12543
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GOUADRIA ANIS nato il 06/05/1980 avverso l'ordinanza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere I S;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Genova, decidendo quale giudice dell'esecuzione del rinvio da questa Corte - che, con sentenza Sezione Prima n. 5599 del 26 gennaio 2022, aveva annullato precedente ordinanza emessa nei confronti di A G -, fatta applicazione del principio di diritto enunciato nel provvedimento rescindente, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: I.) della Corte d'appello di Genova del 9 maggio 2019, irrevocabile il 25 giugno 2019, di condanna di A G alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 18.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 del d.p.r. n. 309 del 1990, commesso il 24 giugno 2018;
II.) della Corte d'appello di Genova del 13 novembre 2019, irrevocabile il 29 dicembre 2019, di condanna dello stesso alla pena di anni uno, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 3400 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5 del d.p.r. n. 309 del 1990, commesso tra 1'8 maggio 2018 e il 21 giugno 2018, ha rideterminato la pena inflitta al menzionato condannato in quella complessiva di anni sei, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 21.400,00 di multa.

2. Il ricorso per cassazione a firma del difensore di A G è affidato ad un solo motivo, che denuncia violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.. sotto due distinti profili.

2.1. In primo luogo, si lamenta che il giudice dell'esecuzione del rinvio avrebbe errato nell'applicare al ricorrente l'aumento non inferiore a un terzo della pena prevista per il reato più grave, perché, pur essendo stato egli riconosciuto recidivo reiterato ex art. 99, comma 4, cod. pen., tale sua condizione, espressione di maggiore pericolosità sociale, non aveva affatto inciso sulla determinazione della pena. In tesi difensiva, infatti, il principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, secondo Clli, in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti, non potrebbe trovare applicazione in sede esecutiva, se non nei casi in cui la recidiva abbia avuto un concreto effetto di aggravio di pena, quale espressione di una particolare pervicacia criminale del reo, non, quindi, laddove lo stesso sia stato neutralizzato nel bilanciamento con le circostanze attenuanti.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi