Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2019, n. 06616

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2019, n. 06616
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06616
Data del deposito : 7 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 12537-20'2 proposto da:

IMMOBILIARE

2000 SRL in persona dell'Amm.re Unico e legale rappresentante oro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA PANAMA

88, presso lo studio dell'avvocato G S, rappresentato e difeso dall'avvocato U C giusta eielega in calce;

- ricorrente -

contro

AGENZIA IELT,L ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona dei Direttore pro tempore, elettivamente Oomicilia7:c in ROMA VIA DEI PORTOW-

IESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 494/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 18/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2C18 dai Consigliere 12ett. A A;
udito il ?.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per il rigetto dei ricorso;
udito per il controricorrente l'Avvocato DETTORI che ha chiesto il rig _to. RGN 12537/2012

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 31/10/2011 (dep. il 18/11/2011), la CTR della Campania, pronunciando sull'appello proposto dalla società «

IMMOBILIARE

2000 S.r.l.», ha confermato la pronuncia impugnata e la legittimità dell'avviso di accertamento oggetto di ricorso, e ha condannato l'appellante alle spese del grado.

1.1.L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata dalla società per l'anno di imposta 2006 in considerazione del mancato rispetto dei coefficienti di operatività indicati dall'art. 30, legge n. 724 del 1994. Pertanto non aveva riconosciuto il credito IVA e la perdita di esercizio dichiarati, aveva rideterminato i ricavi nella misura minima di C 163.139,14 (a fronte di C 15.000,00 dichiarati) e aveva rettificato il reddito di impresa quantificandolo in C 130.139,47. 1.2.Nel disattendere i rilievi difensivi, la CTR ha escluso l'applicazione, al rapporto tributario in questione, dell'art. 1, comma 128, lett. c), legge n. 724 del 1994 che ha escluso, con effetto dall'anno di imposta 2007, l'applicazione della normativa sulle cd. società di comodo a quelle che risultano congrue e coerenti con gli studi di settore. Inoltre, afferma la CTR, non v'è prova alcuna che la società avesse provato a collocare sul mercato gli immobili che solo verbalmente aveva affermato di non aver potuto locare per mancanza di richieste.

2.Per la cassazione della sentenza ricorre la «

IMMOBILIARE

2000 S.r.l.» che articola un solo motivo.

3.L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.11 ricorso è fondato.

5.Con unico motivo la ricorrente eccepisce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., il vizio di motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria. Deduce di aver documentalmente provato l'impossibilità di collocare sul mercato l'immobile di sua proprietà, giuste lettere di incarico a tre agenzie immobiliari regolarmente prodotte in giudizio, sicché non si comprende come la CTR possa sostenere che l'impossibilità di locare l'immobile nell'anno 2006 non sia supportata da validi elementi oggettivi quali il conferimento di incarico ad agenzie immobiliari.

6.11 rilievo è fondato per i seguenti motivi.

6.1.La contribuente ha documentato di aver prodotto in giudizio due lettere di incarico ad altrettante agenzie immobiliari per la locazione dell'unico immobile di proprietà, sito in Benevento, nonché la lettera di fine incarico di una terza agenzia immobiliare che comunicava di essersi inutilmente adoperata per la ricerca di un affittuario del medesimo immobile. Tutte le attività sono state poste in essere nell'anno di imposta 2006. 6.2.L'Ufficio obietta la natura esosa del canone di locazione proposto (€ 120.000,00 annui) e ne trae argomento per escludere la natura oggettiva della situazione che ha reso impossibile il conseguimento dei ricavi (e, di conseguenza, la natura non decisiva del vizio di motivazione eccepito). Secondo la tesi erariale, in buona sostanza, l'impossibilità oggettiva di cui al comma 4-bis dell'art. 30, legge n. 724 del 1994, «pare riferirsi a circostanze di mercato e/o logistiche e/o naturali tali che la sua produttività sia esclusa in assoluto e, pertanto, non afferisce, quali ipotesi scriminanti, la non produttività a valori di mercato in concreto, cioè a dire a ricavi anche di gran lunga inferiori».
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