Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2023, n. 08557
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Testo completo
igliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27263-2015 proposto da: FALLIMENTO BRAI-COST S.P.A., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA VESCOVIO
21, presso lo studio dell'avvocato T M, che la Sez. U–RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 rappresenta e difende;
ricorrente
contro
UNICREDIT S.P.A. e per essa doBANK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI
77, presso lo studio dell'avvocato F T, rappresentata e difesa dall ’ avvocato G C;
controricorrente nonchè
contro
ISIDE SPE S.R.L. e per essa quale mandataria LINK ASI LIMITED elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI
77, presso lo studio dell'avvocato F T, rappresentata e difesa dall’avvocatoANTONIO MARTINI;
interveniente avverso il decreto n. 9436/2015 del TRIBUNALE di T, depositato il 13/10/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2022 dal Consigliere M F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati G S per delega dell'avvocato T M ed A M.
FATTI DI CAUSA
1. — Il Tribunale di Terni, con decreto del 13 ottobre 2015, ha accolto l'opposizione proposta daUnicredit Credit Management s.p.a., in qualità di procuratrice di Unicredit s .p.a., avverso il provvedimento Sez. U–RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 che aveva dichiaratoesecutivo lo stat o passivo del fallimento di Brai Cost s.p.a.;
per l’effetto,il Tribunale ha disposto l’ammissione della bancaal passivo, in via ipotecaria, per la somma di euro 1.423.666,46, oltre interessi, fino al primo riparto utile delle somme ricavate dalla vendita degli immobili oggetto di ipoteca, con la precisazione che l’ammissione era da intendersi «limitata al ricavato della vendita di tali immobili e che l’opponente non [avrebbe potuto] in alcun modo partecipare alla ripartizione delle somme derivanti dalla liquidazione degli altri beni facenti parte dell’attivo fallimentare». La fattispecie con cui si è misurato il Giudice dell’opposizione è quella deldiritto di ipoteca su di un bene del fallito , il quale si sia limitato a prestare lagaranzia reale per il debito altrui ( senza assumere , quindi, alcunaposizione obbligatoria nei confronti del creditore garantito ) . Il decreto è incentrato sulla questione relativa alla possibilità, in capo al creditore ipotecario ― la b anca opponente ―, di ottenere l’accertamento del proprio diritto reale di garanzia, oltre che del credito vantato nei confronti del debitore, nell’ambito del procedimento disciplinatodal capo V del titolo II della legge fallimentare, piuttosto che in sede di distribuzione dell’attivo ricavato dalla vendita dell’immobilegravatodall’ipoteca , come invece sostenuto dalla curatela e dal giudice delegato. Il decreto è incentrato su tale tema in quanto il Tribunale ha ritenuto non essere stata contestata, nemmeno nella fase di verifica dello stato passivo, l’esistenza, la validità e l’opponibilità al fallimento dell’ipoteca concessa alla banca dalla fallita Brai Cost: per modo chel’unica vera questione affrontata nel giudizio di opposizione è risultata essere quellasopra indicata. Il Giudice dell’opposizione ha richiamato l’orientamento di pensiero, prevalente nel passato, per cui ogni questione relativa al diritto del creditore ipotecario di soddisfarsi sul ricavato degli immobili gravati dall’ipoteca concessa dal fallito, con particolare riguardo alla validità, attualità, opponibilità al fallimento e alla non revocabilità Sez. U–RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 dell’ipoteca, dovesse essere affrontata nella fase successiva alla liquidazione degli immobili immediatamente prima della ripartizione dell’attivo ricavato tra i creditori concorsuali: esclusa l'ammissibilità dell'insinuazione al passivo del creditore ipotecario che non fosse anche creditore del fallito, si ammettevala partecipazione del detto soggetto alla fase della distribuzione del ricavato della vendita degli immobili ipotecati, mediante una domanda di intervento modellata sull'istanza di cui all'art. 499 c.p.c., previo avviso da parte del curatore ai sensi dell’art. 108, comma 4, l. fall..Ha osservato il Tribunale c om e un tale indirizzo debba essere sottoposto a revisione critica alla luce della nuova formulazione dell’art. 52, comma 2, l. fall., per come modificato dall’art. 49 d.lgs. n. 5/2006, secondo cui «ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge».Secondo il Tribunale, in base alla norma testé richiamata l ’accertamento del passivo è stato espressamente ampliato ai diritti reali o personali, mobiliari o immobiliari, laddove, in precedenza, esso era riservato ai crediti. Il decreto dà conto di ulteriori indici del mutamento del quadro normativo che presenterebbero rilievo ai fini che qui interessano:l'art.89 l. fall. , ove è stabilito che il curatore compili, oltre all’elenco dei creditori, anche l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, e l'art. 92l. fall. , che impone di comunicare ai titolari dei menzionati diritti la possibilità di partecipare al concorso. Nel provvedimento si sottolinea, poi, come la soluzione indicata risulti compatibile con altre previsionidi legge: con l’art. 41 d.lgs. n. 385/1993, che esonera il creditore fondiario dal concorso sostanziale, ma non da quello formale(cui il detto creditore soggiace, in base all’art.52, comma 3, l. fall.), e con l'art. 107, comma 3, l. fall. ove la notificazione dell’ordinanza di vendita ivi prevista venga intesa non Sez. U–RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 come rivolta a consentire al creditore ipotecario la partecipazione al procedimento di accertamento dei suoi diritti nella fase immediatamente precedente al riparto del ricavato della v endita immobile su cui grava l’ipoteca, bensì ad informare i creditori ipotecari e privilegiati delle modalità della predetta vendita in vista di un’eventuale istanza di sospensione delle relative operazioni ai sensi dell’art. 108, comma 1, l. fall.. Il Tribunale ha inoltre evidenziatocome la ricostruzione proposta risulti maggiormente coerente col divieto di azioni esecutive di cui all’art. 51 l. fall. ― posto che l’intervento del creditore ipotecario nella fase distributiva si configurapur sempre alla stregua di una esecuzione extraconcorsualesu beni facenti parte del patrimonio fallimentare ― e come essa consent a , inoltre, sia una migliore attuazione del contraddittorio nei confronti degli altri creditoriconcorrenti in funzione del loro interesse a preservare i beni appresi alla massa a fronte di qualsivoglia pretesa degli stessi, sia , al contempo, una maggiore speditezza della procedura fallimentare, così sottratta ai rischi di rallentamento delle operazioni di distribuzione dell’attivo in ragione delle controversie attinenti al diritto vantato dal titolare dell’ipoteca. Quanto alla domanda del titolare della garanzia reale , essa, secondo il Giudice dell’opposizione, deve avere ad oggetto l’accertamento dell’esistenza, valid ità , attualità e d opponibilità al fallimento dell’ipoteca: lo stesso accertamento che la giurisprudenza di questa Corte configuraper la fase di ripartizione dell’attivo ricavato con la vendita dell’immobile ipotecato;
ma l’accertamento in questione, secondo il Tribunale,deve investire anche il credito vantato dal titolare del diritto di ipoteca nei confronti del debitore principale;
detto accertamento― è precisato ― non reca tuttavia alcun pregiudizio al detto debitore,avendo una efficacia endofallimentare. 2. ― Avverso il predetto decreto la curatela fallimentare ha proposto un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Ha Sez. U–RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 resistito con controricorsodoBank s.p.a., in rappresentanza di Unicredit s.p.a. Ha spiegato intervento volontario nel giudizio Link Asi ltd., in qualità di mandataria dell'Iside Spe s.r.l., succeduta nel credito garantito dall'ipoteca con atto di cessione del 21 giugno 2019, stipulato con l'Orione Spe s.r.l., resasi a sua volta cessionaria del credito con atto del 24 novembre 2017. 3. ― La causa è stata avviata all a trattazione presso la P rima Sezione civile;
questa, con ordinanza interlocutoria n. 18337 del 7 giugno 2022, harilevato un contrasto di giurisprudenza sulla questione, ritenuta di particolare importanza,oggetto del primo motivo di ricorso e ha quindi rimesso la causa al Primo Presidente ai sensi dell’art. 374 c.p.c.. In vista dell’udienza pubblica del 22 novembre 2022 sono state depositate memorie. Il Pubblico Ministero ha concluso nel senso dell’infondatezza del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ― Preliminarmente va dato conto dell’eccezione sollevata da Unicredit, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso per cassazione del fallimento : ciò avendo riguardo, rispettivamente, aldifetto di legittimazio ne del curatore, siccome non autorizzato dal Giudice delegato alla proposizione dell’impugnazione, e al mancato tempestivo deposito , in questa sede di legittimità, del relativo provvedimento. L’eccezione va disattesa. A norma dell’art. 31, comma 2,l. fall., come sostituito dall’art. 27 d.lgs. n. 5/2006, l’autorizzazionedel giudice delegato non è richiesta per le controversie in materia di «contestazioni edi tardive dichiarazioni di creditie di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento » . Il giudizio promosso da Unicreditavanti al Tribunale è un’opposizione al decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo del fallimento di Brai Cost s.p.a.;
con la domanda proposta la banca ha precisamente contestato la Sez. U–RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 mancataammissione, da parte del Giudice delegato, del credito da essa vantato. L’azione
PIAZZA VESCOVIO
21, presso lo studio dell'avvocato T M, che la Sez. U–RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 rappresenta e difende;
ricorrente
contro
UNICREDIT S.P.A. e per essa doBANK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI
77, presso lo studio dell'avvocato F T, rappresentata e difesa dall ’ avvocato G C;
controricorrente nonchè
contro
ISIDE SPE S.R.L. e per essa quale mandataria LINK ASI LIMITED elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI
77, presso lo studio dell'avvocato F T, rappresentata e difesa dall’avvocatoANTONIO MARTINI;
interveniente avverso il decreto n. 9436/2015 del TRIBUNALE di T, depositato il 13/10/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2022 dal Consigliere M F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati G S per delega dell'avvocato T M ed A M.
FATTI DI CAUSA
1. — Il Tribunale di Terni, con decreto del 13 ottobre 2015, ha accolto l'opposizione proposta daUnicredit Credit Management s.p.a., in qualità di procuratrice di Unicredit s .p.a., avverso il provvedimento Sez. U–RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 che aveva dichiaratoesecutivo lo stat o passivo del fallimento di Brai Cost s.p.a.;
per l’effetto,il Tribunale ha disposto l’ammissione della bancaal passivo, in via ipotecaria, per la somma di euro 1.423.666,46, oltre interessi, fino al primo riparto utile delle somme ricavate dalla vendita degli immobili oggetto di ipoteca, con la precisazione che l’ammissione era da intendersi «limitata al ricavato della vendita di tali immobili e che l’opponente non [avrebbe potuto] in alcun modo partecipare alla ripartizione delle somme derivanti dalla liquidazione degli altri beni facenti parte dell’attivo fallimentare». La fattispecie con cui si è misurato il Giudice dell’opposizione è quella deldiritto di ipoteca su di un bene del fallito , il quale si sia limitato a prestare lagaranzia reale per il debito altrui ( senza assumere , quindi, alcunaposizione obbligatoria nei confronti del creditore garantito ) . Il decreto è incentrato sulla questione relativa alla possibilità, in capo al creditore ipotecario ― la b anca opponente ―, di ottenere l’accertamento del proprio diritto reale di garanzia, oltre che del credito vantato nei confronti del debitore, nell’ambito del procedimento disciplinatodal capo V del titolo II della legge fallimentare, piuttosto che in sede di distribuzione dell’attivo ricavato dalla vendita dell’immobilegravatodall’ipoteca , come invece sostenuto dalla curatela e dal giudice delegato. Il decreto è incentrato su tale tema in quanto il Tribunale ha ritenuto non essere stata contestata, nemmeno nella fase di verifica dello stato passivo, l’esistenza, la validità e l’opponibilità al fallimento dell’ipoteca concessa alla banca dalla fallita Brai Cost: per modo chel’unica vera questione affrontata nel giudizio di opposizione è risultata essere quellasopra indicata. Il Giudice dell’opposizione ha richiamato l’orientamento di pensiero, prevalente nel passato, per cui ogni questione relativa al diritto del creditore ipotecario di soddisfarsi sul ricavato degli immobili gravati dall’ipoteca concessa dal fallito, con particolare riguardo alla validità, attualità, opponibilità al fallimento e alla non revocabilità Sez. U–RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 dell’ipoteca, dovesse essere affrontata nella fase successiva alla liquidazione degli immobili immediatamente prima della ripartizione dell’attivo ricavato tra i creditori concorsuali: esclusa l'ammissibilità dell'insinuazione al passivo del creditore ipotecario che non fosse anche creditore del fallito, si ammettevala partecipazione del detto soggetto alla fase della distribuzione del ricavato della vendita degli immobili ipotecati, mediante una domanda di intervento modellata sull'istanza di cui all'art. 499 c.p.c., previo avviso da parte del curatore ai sensi dell’art. 108, comma 4, l. fall..Ha osservato il Tribunale c om e un tale indirizzo debba essere sottoposto a revisione critica alla luce della nuova formulazione dell’art. 52, comma 2, l. fall., per come modificato dall’art. 49 d.lgs. n. 5/2006, secondo cui «ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge».Secondo il Tribunale, in base alla norma testé richiamata l ’accertamento del passivo è stato espressamente ampliato ai diritti reali o personali, mobiliari o immobiliari, laddove, in precedenza, esso era riservato ai crediti. Il decreto dà conto di ulteriori indici del mutamento del quadro normativo che presenterebbero rilievo ai fini che qui interessano:l'art.89 l. fall. , ove è stabilito che il curatore compili, oltre all’elenco dei creditori, anche l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, e l'art. 92l. fall. , che impone di comunicare ai titolari dei menzionati diritti la possibilità di partecipare al concorso. Nel provvedimento si sottolinea, poi, come la soluzione indicata risulti compatibile con altre previsionidi legge: con l’art. 41 d.lgs. n. 385/1993, che esonera il creditore fondiario dal concorso sostanziale, ma non da quello formale(cui il detto creditore soggiace, in base all’art.52, comma 3, l. fall.), e con l'art. 107, comma 3, l. fall. ove la notificazione dell’ordinanza di vendita ivi prevista venga intesa non Sez. U–RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 come rivolta a consentire al creditore ipotecario la partecipazione al procedimento di accertamento dei suoi diritti nella fase immediatamente precedente al riparto del ricavato della v endita immobile su cui grava l’ipoteca, bensì ad informare i creditori ipotecari e privilegiati delle modalità della predetta vendita in vista di un’eventuale istanza di sospensione delle relative operazioni ai sensi dell’art. 108, comma 1, l. fall.. Il Tribunale ha inoltre evidenziatocome la ricostruzione proposta risulti maggiormente coerente col divieto di azioni esecutive di cui all’art. 51 l. fall. ― posto che l’intervento del creditore ipotecario nella fase distributiva si configurapur sempre alla stregua di una esecuzione extraconcorsualesu beni facenti parte del patrimonio fallimentare ― e come essa consent a , inoltre, sia una migliore attuazione del contraddittorio nei confronti degli altri creditoriconcorrenti in funzione del loro interesse a preservare i beni appresi alla massa a fronte di qualsivoglia pretesa degli stessi, sia , al contempo, una maggiore speditezza della procedura fallimentare, così sottratta ai rischi di rallentamento delle operazioni di distribuzione dell’attivo in ragione delle controversie attinenti al diritto vantato dal titolare dell’ipoteca. Quanto alla domanda del titolare della garanzia reale , essa, secondo il Giudice dell’opposizione, deve avere ad oggetto l’accertamento dell’esistenza, valid ità , attualità e d opponibilità al fallimento dell’ipoteca: lo stesso accertamento che la giurisprudenza di questa Corte configuraper la fase di ripartizione dell’attivo ricavato con la vendita dell’immobile ipotecato;
ma l’accertamento in questione, secondo il Tribunale,deve investire anche il credito vantato dal titolare del diritto di ipoteca nei confronti del debitore principale;
detto accertamento― è precisato ― non reca tuttavia alcun pregiudizio al detto debitore,avendo una efficacia endofallimentare. 2. ― Avverso il predetto decreto la curatela fallimentare ha proposto un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Ha Sez. U–RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 resistito con controricorsodoBank s.p.a., in rappresentanza di Unicredit s.p.a. Ha spiegato intervento volontario nel giudizio Link Asi ltd., in qualità di mandataria dell'Iside Spe s.r.l., succeduta nel credito garantito dall'ipoteca con atto di cessione del 21 giugno 2019, stipulato con l'Orione Spe s.r.l., resasi a sua volta cessionaria del credito con atto del 24 novembre 2017. 3. ― La causa è stata avviata all a trattazione presso la P rima Sezione civile;
questa, con ordinanza interlocutoria n. 18337 del 7 giugno 2022, harilevato un contrasto di giurisprudenza sulla questione, ritenuta di particolare importanza,oggetto del primo motivo di ricorso e ha quindi rimesso la causa al Primo Presidente ai sensi dell’art. 374 c.p.c.. In vista dell’udienza pubblica del 22 novembre 2022 sono state depositate memorie. Il Pubblico Ministero ha concluso nel senso dell’infondatezza del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ― Preliminarmente va dato conto dell’eccezione sollevata da Unicredit, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso per cassazione del fallimento : ciò avendo riguardo, rispettivamente, aldifetto di legittimazio ne del curatore, siccome non autorizzato dal Giudice delegato alla proposizione dell’impugnazione, e al mancato tempestivo deposito , in questa sede di legittimità, del relativo provvedimento. L’eccezione va disattesa. A norma dell’art. 31, comma 2,l. fall., come sostituito dall’art. 27 d.lgs. n. 5/2006, l’autorizzazionedel giudice delegato non è richiesta per le controversie in materia di «contestazioni edi tardive dichiarazioni di creditie di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento » . Il giudizio promosso da Unicreditavanti al Tribunale è un’opposizione al decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo del fallimento di Brai Cost s.p.a.;
con la domanda proposta la banca ha precisamente contestato la Sez. U–RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 mancataammissione, da parte del Giudice delegato, del credito da essa vantato. L’azione
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