Cass. civ., sez. III, sentenza 02/10/2003, n. 14682
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.27377/01 Consigliere1 4 6 8 2 /03 VITTORIA Presidente Dott. P +28705/01 +25562101 ErnestoDott. +7061/02 Cron. 2568 f Dott. Francesco Rep. 3903 Dott. M V Ud. 05.05.03 Consigliere Dott. F M of Jeth ha pronunciato la seguente millits iscrizio SEN TENZA Ipotearia.L responsabilită Sel sui ricorsi proposto da nitaiu BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. in persona del sig. B M direttore della filiale di Palermo elettivamente domiciliata in Roma corso USO RIASSUNA ' V E I n. 326 presso l'avv. prof. CORTE SUPNEMA S UFFICIO COF Rilasciata copia legale R S ' che la rappresenta e difende ресий al Sig... per diritti L. 410.32 F giusta anche disgiuntamente all'avv. C V || I W delega in atti ;
IL CANCELLERE ricorrente Fantre LADDANZA GRAZIA MARIA PALAZZOLO CARMELO MAIDA ' ROSA MARIA BIONDOLILLO FRANCESCO RUBINO ANGELA ' ' FONTANA ANGELA RIZZO NICOLA FONTANA GAETANO F ' Лола 2003 DI PASQUALE GIOVAN BATTISTA RUGGERI MARIA TERESA ' - SCHILLACI SALVATORE RAIA CELONE ARMANDO ' UMBERTO MANGANO BIAGIO PINTAVALLI GIUSEPPINA ' ' ' TOIA SALVATORE ANTONINO BUTTITTA ANTONINA DALLI 1 CARDILLO EMANUELE OLIVERI FRANCESCA ' SCHIFANI RENATO tutti elett. dom. in Roma via Timavo n. ' ' presso lo studio dell'avv. Mauro Livi e 3 rappresentati e difesi dall'avv. Giovan Battista Di Pasquale come da delega in atti controricorrenti ricorrenti incidentali nonché elettivamente domiciliato in LI PUMA SALVATORE ' n. 44 presso lo Roma via della Conciliazione ' 3 Maria Antonietta Perilli che lo studio dell'avv. rappresenta e difende anche disgiuntamente ' all'avv. Alessandro Algozini ' giusta delega in atti ;
5 ricorrente incidentale nonché Q E BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. elett. domiciliata rappresentata e difesa ut supra controricorrente ricorrente incidentale - nonché VITALE GIUSEPPE e TANGO ELVI elett. dom. in Roma ' via Cassiodoro n. 19 presso lo studio dell'avv. ' 2 Claudio Benucci e rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Manzella come da delega in atti
- controricorrenti -
nonché COPPOLINO NATALE elett. dom. in Roma via Timavo ' n. 3 presso lo studio dell'avv. Mauro Livi e ' ' e difeso dall'avv. Mimi Alberto rappresentato Musumeci come da delega in atti controricorrente avversO la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 341 del 24 aprile 2001 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 maggio 2003 dal Relatore cons. Francesco Sabatini ;
Uditi l' avv. R S per la Banca Monte Alessandro Algozini edei Paschi di Siena gli avv. M. Antonietta Perilli per il L P e l'avv. Di 7 Pasquale per Lddanza ed altri i quali hanno chiesto ' l'accoglimento delle conclusioni di cui alle rispettive difese scritte ;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella ' che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale L P assorbiti gli altri ricorsi 3 incidentali SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notar Salvatore L P del 29 novembre 1989 la sezione di credito fondiario della Banca Monte dei Paschi di Siena concesse alla società Se. ' per la costruzione di un complesso Fin. Italia - ' il mutuo ipotecario di residenziale in Cefalù lire 7.500.000.000 ;
con atto in data 26 marzo 1991 dello stesso notaio la mutuataria fu incorporata dalla Generale Costruzioni Ge.Cos. а ' con atto del 30 aprile 1993 del r.l. che ' denominazione sociale inmedesimo notaio mutò la Progea soc. coop. a r.l. la quale fu dichiarata ' fallita con sentenza in data 14 gennaio 1995 del Tribunale di Palermo ;
la banca pignorò i beni ipotecati con atto del 22 aprile 1995 notificato ' al fallimento ed alla società fallita rispettivamente il 26 aprile ed il 2 maggio successivi . Con ricorso in data 14 ottobre 1996 Grazia Maria Lddanza Carmelo Palazzolo Rosa Maria Maida " ' ' Angela Francesco Biondolillo Angela Rubino Fontana Nicola Rizzo Gaetano Fontana Giovan ' ' ' Battista Di Pasquale Maria Teresa Ruggeri Armando Celone Salvatore Schillaci Umberto Raia 4 B M G P , Antonino ' Salvatore Toia , Antonina Buttitta Emanuele Dalli ' Francesca Oliveri e R S C - tanto premesso e premesso altresì che nel 1994 trascritti essi avevano con atti debitamente dalla Progea singole porzioni acquistato immobiliari facenti parte del Residence Baia dei : Sette Emiri in Cefalù e che erano venuti a ' conoscenza del pignoramento in modo del tutto proposero opposizione all'esecuzione occasionale immobiliare ' così promossa chiedendo che venissero dichiarati nulli nei loro confronti l'iscrizione ipotecaria del 30 novembre 1989 per indeterminatezza ed indeterminabilità del bene ed il successivo pignoramento per gravato ' del diritto di sequela in testa al insussistenza creditore procedente e conseguentemente improcedibile l'esecuzione A sostegno della domanda dedussero quanto segue : nella nota di iscrizione ipotecaria il bene oggetto di ipoteca era stato indicato come complesso edilizio turistico residenziale in corso di costruzione ' e la relativa area non ancora era stata indicatacensita nel catasto edilizio con riferimento a particelle del catasto terreni ' 5 mentre il pignoramento faceva riferimento ai come era stato certificato mappali del N.C.E.U. ;
erariale di Palermo le dall'Ufficio tecnico ' menzionate nella nota di iscrizione particelle ipotecaria non trovavano corrispondenza ' ad eccezione di quelle recanti i numeri 68, 69 e 70 ' nel N.C.T. poiché non risultavano approvati i tipi di frazionamento delle particelle stesse ;
fatta eccezione per quelle corrispondenti a detti numeri quelle indicate negli atti di -compravendita con i quali la Progea , poi fallita ' aveva trasferito la proprietà dei fabbricati nel frattempo realizzati non corrispondevano a loro - volta a quelle indicate nella nota di iscrizione ipotecaria i anche in considerazione della genericità dei confini indicati il bene oggetto di ipoteca , non era pertanto in alcun modo identificabile sulla base dei dati contenuti nella relativa nota di iscrizione ipotecaria Analoghe opposizioni proposero con distinti ricorsi del 16 ottobre e 2 dicembre 1996 Natale ' nonché C , Giuseppe V e Elvi T , ' con comparsa in data 29 novembre 1996 di intervento adesivo Giammario Gottuso ' Carmela Castronovo Massimiliano Gottuso I Dario Gottuso e Valeria 6 Gottuso . dedusse che la nota di L banca convenuta iscrizione ipotecaria conteneva la precisa descrizione degli immobili e che la difformità era costituita soltanto dalla circostanza che le particelle erano state indicate come frazionate ' mentre in realtà non lo erano ;
chiese ed ottenne di chiamare in garanzia il notaio L P Questi affermò la validità dell' ipoteca ed aggiunse che in ogni caso non poteva essere ritenuto responsabile della eventuale e contestata mancata corrispondenza dei dati catastali indicati atteso che era stata la nella nota di iscrizione tutti gli estremi di banca stessa a fornirgli identificazione del bene e che le parti avevano allegato all'atto una planimetria dei luoghi ' vistata dall'ufficio tecnico della banca e da esse . recante a colori l'indicazione dei sottoscritta lotti , sui quali doveva essere iscritta ipoteca . Con sentenza del 28 luglio 1999 l'adito Tribunale di Termini dichiarò la nullità dell' Imerese ipotecaria con esclusione delle iscrizione ' particelle 68 , 69 e 70 , stante l'impossibilità di individuare esattamente il bene gravato di ipoteca ' con conseguente improcedibilità dell'esecuzione immobiliare giacché l'invalidità del contratto di mutuo fondiario derivante dalla nullità ' non consentiva alla dell'iscrizione ipotecaria banca di far ricorso allo speciale privilegio di cui all'art. 51 legge fall. ;
condannò il L P al risarcimento del danno ' da liquidare in " separata sede nei confronti della banca . ' impugnata in via principale Tale decisione dalla banca ed in via incidentale dal L P stata confermata dalla Corte di appello con la pronuncia ora gravata Sotto il profilo processuale la Corte ha osservato che soltanto in presenza di mutuo garantito da ipoteca validamente iscritta gli istituti di credito fondiario si sottraggono a norma del r.d. n. 646 del 1905 e dell'art. 41 d. lgs. n. 383 del 1993 in vigore dal I gennaio 1994 ' - al divieto di azioni esecutive individuali sancito dall'art. 51 legge fall. a decorrere dal giorno della dichiarazione di fallimento . Infondate erano le censure che investivano la dichiarata nullità dell'ipoteca : il Tribunale aveva infatti correttamente affermato il principio " desumibile dal coordinamento degli artt. 2826 , ' 2839 e 2841 c.c. che l'iscrizione ipotecaria deve 8 considerarsi nulla qualora le omissioni ed inesattezze in essa contenute inducano incertezza sull'individuazione dei beni gravati ' ed aveva attentamente valutato le risultanze della disposta consulenza tecnica la quale aveva conclusivamente affermato che i lotti 1-2-5 e 3-4 sui quali era 1 stata iscritta ipoteca non potevano essere ' identificati nelle loro caratteristiche essenziali sulla base dei confini descritti nella nota ipotecaria Nei confronti dei terzi quali erano gli acquirenti opponenti era del tutto irrilevante la F planimetria allegata al rogito della quale la nota di iscrizione ipotecaria non faceva menzione Era del pari irrilevante che nei singoli atti di acquisto degli opponenti ( nei quali i beni erano stati individuati con le nuove particelle annotate al N.C.E.U. a seguito del frazionamento del 1992 ) fosse stata espressamente indicata + l'esistenza di un'ipoteca a favore della banca e ' ciò in considerazione dell'efficacia costitutiva dell'iscrizione ipotecaria - l'invalidità della quale impediva il prodursi di effetti sostanziali o processuali e dell'opponibilità ai terzi del solo - contenuto della relativa nota d'iscrizione L'originaria nullità dell'ipoteca non poteva ritenersi sanata da successivi annotamenti Sussisteva la responsabilità del L P giacché ' la preventiva verifica delle . per il notaio risultanze dei