Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2023, n. 44017

CASS
Sentenza
19 settembre 2023
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Sentenza
19 settembre 2023

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In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ma tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2023, n. 44017
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44017
Data del deposito : 19 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

44017-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da sent. n. 2197 Sergio Beltrani Presidente - UP 19/9/2023 Maria Daniela Borsellino Reg. Gen. n. 13358/2023 Pierluigi Cianfrocca Relatore - Giuseppe Sgadari Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: RA El IN RD, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di appello di Genova del 16.11.2022; visti gli atti, provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2.2.2022 il GIP del Tribunale di Genova aveva riconosciuto RD RA El IN responsabile del delitto di tentata estorsione continuata in danno della madre (limitatamente ai fatti del 31.3.2021) e, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere;
lo aveva invece dichiarato non punibile quanto ai fatti del 30.3.2021; 2. la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche riducendo perciò la pena ad anni 1 e giorni 20 di reclusione ed euro 266,55 di multa confermando nel resto;

3. ricorre per cassazione RD FA El IN tramite il difensore deducendo:

3.1 inosservanza di norme processuali con riferimento all'art. 23-bis, comma 2, DL 137/2020 in relazione agli artt. 180 e 178 cod. proc. pen.: rileva che, nel giudizio di appello, non sono state notificate al difensore le conclusioni della Procura Generale con conseguente lesione del diritto di difesa ed il prodursi di una nullità di ordine generale;

3.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle (in realtà non rassegnate) conclusioni della Procura Generale e della difesa: segnala il travisamento in cui è incorsa la Corte di appello nell'affermare che entrambe le parti avevano trasmesso conclusioni scritte laddove nessuna di esse risulta averle trasmesse;

3.3 inosservanza dell'art. 649 comma 1, n. 2 e comma 3 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'uso della violenza contro la persona: richiama l'orientamento della giurisprudenza che, valorizzando l'autonomia del delitto tentato rispetto al delitto consumato, ritiene applicabile l'esimente di cui all'art. 649, comma 1, n. 2, cod. pen. alla tentata estorsione in danno di ascendenti;
segnala che lo stesso capo di imputazione non ha contemplato atti di violenza contro la persona e denunzia il travisamento in cui è incorsa la Corte nel ritenere che la madre del ricorrente non sia stata colpita soltanto perché aveva schivato i pezzi di vetro scagliati contro di lei laddove in alcun modo la donna aveva fatto riferimento al fatto di essersi attivata per non essere colpita;

4. la Procura Generale ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: quanto al primo motivo, richiama, infatti, l'orientamento della S.C. in ordine alle conseguenze della mancata formulazione per iscritto delle conclusioni da parte del PM in appello;
quanto al secondo motivo, segnala che il ricorso non specifica quale sarebbe stato il concreto pregiudizio conseguente alla mancata comunicazione delle conclusioni del PG;
quanto all'ultimo motivo, osserva che la difesa invoca il

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