Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2023, n. 25800

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2023, n. 25800
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25800
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI TR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/10/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminarsi direttamente da questa Corte di cassazione, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante del mezzo fraudolento e riducendo la pena, la sentenza del 19 novembre 2021 del Tribunale di Torre Annunziata che aveva affermato la penale responsabilità di TR CI per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e dal mezzo fraudolento e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso TR CI, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 2, 624 e 625 cod. pen., per avere la Corte di appello, dopo avere escluso l'aggravante del mezzo fraudolento, rideterminato la pena sulla base dei più gravi limiti edittali previsti per il reato di furto aggravato dall'art. 625 cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 7, della legge 23 giugno 2017 n. 103, sebbene il furto fosse stato commesso sino al 19 febbraio 2015, applicando retroattivamente la disposizione penale più grave. A sostegno del motivo di impugnazione segnala che sebbene la Corte di appello abbia, in motivazione, affermato di voler fissare la pena in misura corrispondente al minimo edittale, la pena è stata fissata in anni due di reclusione ed euro 927,00 di multa ossia in misura corrispondente al minimo edittale indicato dall'art. 625, primo comma, cod. pen., come

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