Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2024, n. 7155

CASS
Sentenza
11 gennaio 2024
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
11 gennaio 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di procedimento di esecuzione, nel caso di annullamento con rinvio dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello, gli atti devono essere trasmessi, ex art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla medesima sezione che ha adottato il provvedimento, sia pure in diversa composizione collegiale, a causa dell'incompatibilità dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione, ai sensi dell'art. 34 cod proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione è incompatibile ogniqualvolta ha esercitato un potere discrezionale implicante una valutazione sul merito dell'accusa, e non mere determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, pur se adottate in base ad apprezzamento delle risultanze processuali).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2024, n. 7155
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7155
Data del deposito : 11 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

A 07155-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da 40 Sergio AN Sent. n. Presidente - sez. CC 11/01/2024 Maria Daniela Borsellino - R.G.N. 39505/2023 Andrea Pellegrino - Relatore - Ignazio Pardo Francesco Florit ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI Sergio, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Franco Passanisi, di fiducia avverso la ordinanza in data 26/05/2023 della Corte di appello di Catania, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Alessandro Cimmino, ha chiesto di qualificarsi il ricorso come opposizione e di trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania;
letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale a firma avv. Franco Passanisi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26/05/2023, la Corte di appello di Catania, in sede di incidente di esecuzione, ordinava la confisca della somma di denaro pari ad euro 52.775,95 oggetto del decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le J indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 21/10/2013, eseguito a carico di Sergio RI.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Sergio RI, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo inerente il denunciato vizio motivazionale, viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, si evidenzia come il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto: -che l'Azienda Ospedaliera Arnas Garibaldi Catania non si è mai costituita parte civile nei confronti del RI;
-che, già durante il corso del processo di primo grado, il RI aveva provveduto a risarcire integralmente il danno arrecato alla parte civile Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania, rimborsando a quest'ultima in via transattiva la somma di euro 56.000, comprensiva delle spese;
-che, in conseguenza di tale avvenuto risarcimento, l'Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania aveva revocato la propria costituzione di parte civile;
-che, con sentenza n. 42479/2021 la Suprema Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 12/02/2020 nella parte in cui aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore di una parte civile diversa da quella realmente costituita in primo grado e, successivamente, come detto, revocata;
-che, nel provvedimento impugnato, si è omesso di considerare che il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 21/10/2013 era da considerarsi come una misura ablativa "diretta" dal carattere risarcitorio e non sanzionatorio, con la conseguenza che, una volta risarcito il danno nei confronti dell'ente leso dalla condotta ed esaurita, quindi, la sua funzione preventiva e cautelare, la stessa dovesse essere necessariamente revocata per l'insussistenza dei suoi presupposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.

2. Il provvedimento impugnato omette di precisare a quale titolo e con quale finalità è stata disposta la confisca della somma di denaro oggetto di sequestro preventivo in data 21/10/2013. L'accertamento in fatto, necessariamente da devolversi al giudice che ha pronunciato il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi