Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2024, n. 43738

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Sentenza
6 novembre 2024
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6 novembre 2024

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In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione, cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente abbia presentato una nuova dichiarazione, il cui termine sia maturato ma non ancora scaduto, dovendo farsi riferimento, in tal caso, a quest'ultima.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2024, n. 43738
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43738
Data del deposito : 6 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

437 38-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: 1846/2024 EMANUELE DI SALVO Presidente- Sent. n. sez. CC 06/11/2024 GABRIELLA CAPPELLO - Relatore - R.G.N. 27116/2024 DANIELA DAWAN MARINA CIRESE GENNARO SESSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UG NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/07/2024 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
il procuratore generale, in persona del sostituto Giulio MONFERINI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. OR Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Avellino ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento con il quale è stato revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, al quale era stato ammesso ES UG, avendo il giudice rilevato che il reddito del suo nucleo familiare era risultato superiore alla soglia consentita per accedervi, quanto all'individuazione di esso ritenendo corretto il riferimento operato all'annualità 2020, rispetto alla domanda presentata dall'interessato a luglio 2022. Il decidente ha, peraltro, rilevato che, anche a voler attribuire rilievo all'ultima dichiarazione presentata, in presenza di termini non ancora scaduti, nella specie alla data di presentazione dell'istanza (5/7/2022), il UG non aveva presentato alcuna dichiarazione, risultando versata solo quella di un familiare conviventer, cosicché il reddito di riferimento doveva individuarsi avuto riguardo alla dichiarazione per la quale era già scaduto il termine di presentazione, quindi il 2020. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del UG, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge quanto all'art. 76 d. P.R. n. 115/02: secondo la difesa, il ricorrente e il suo nucleo familiare erano titolari di un reddito non superiore alla soglia di legge,

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