Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2003, n. 8188

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Massime1

Il potere di riduzione ad equità della penale di cui all'art.1384 cod. civ. deve essere esercitato, attesi i valori costituzionali che presiedono all'autonomia privata, anche d'ufficio da parte del giudice, indipendentemente da un atto di iniziativa del debitore, configurandosi esso come potere dovere riconosciuto al giudicante per la realizzazione di un interesse oggettivo dell'ordinamento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2003, n. 8188
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8188
Data del deposito : 23 maggio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L G - Presidente -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. B G M - rel. Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I I S, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

MERCALLI

13, presso l'avvocato A C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P P, giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
COOPERATIVA NUOVO SVILUPPO CAVE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in

ROMA VIA VOLTERRA

23, presso l'avvocato A F, rappresentato e difeso dall'avvocato R D F, giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 282/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/01/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2003 dal Consigliere Dott. G M B;

udito per il ricorrente l'Avvocato P che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato A per delega dell'Avvocato D F che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Irsa Impianti impugnava davanti alla Corte d'Appello di Roma il lodo reso esecutivo il 13 giugno 1998 che aveva deciso una controversia insorta con la srl Cooperativa Nuovo Sviluppo Cave affermando l'inadempimento di essa srl ad un contratto di appalto e condannandola al risarcimento dei danni relativi ai vizi dell'opera appaltata. Chiedeva che il lodo fosse dichiarato nullo e che fossero accolte invece le domande di revisione dei prezzi da essa avanzate innanzi agli arbitri. Resisteva all'impugnazione e spiegava impugnazione incidentale la cooperativa chiedendo che il lodo fosse dichiarato nullo nella parte in cui aveva determinato il danno da inadempimento in misura inferiore alla penale contrattuale ridotta dagli arbitri equitativamente in base alla norma di cui all'art. 1384 cc. La Corte di Roma respingeva l'impugnazione principale ed accoglieva quella incidentale determinando la somma da pagarsi da parte di Irsa sulla base del criterio posto nella predetta penale, ritenendo illegittima la riduzione operata di ufficio dagli arbitri, ovvero in mancanza di una richiesta in tale senso.
Per ciò che ancora rileva peraltro, la corte riteneva che nella specie non dovesse applicarsi il capitolato generale di cui al dpr n. 1063 del 1962 e con esso la norma che prescrive che laddove vi
siano richieste di opere che eccedono il progetto originario o varianti allo stesso l'appaltatore ha dritto ad un nuovo termine di consegna dei lavori. Riteneva infatti che nella specie si trattava di contratto di diritto privato il cui richiamo al capitolato generale era limitato alla sola eventualità di una revisione prezzi e non dunque alla intera regolamentazione. Riteneva peraltro che la decisione degli arbitri secondo i quali le opere ulteriori richieste dal committente non avevano avuto incidenza tale da determinare il ritardo dell'appaltatore non potesse essere censurata perché gli accertamenti di fatto erano adeguatamente motivati. Riteneva pure che gli arbitri avevano adeguatamente motivato l'ulteriore accertamento dei vizi dell'opera e dei danni subiti dall'appaltante, compiuto anche mediate una consulenza tecnica e che i criteri di liquidazione non potevano essere nemmeno essi censurati. Quindi ritenendo come si è anticipato che il potere discrezionale spettante al giudice ai sensi dell'art 1384 cc non possa essere esercitato di ufficio stabiliva che la operata riduzione della penale non poteva essere condivisa.
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la Irsa con quattro motivi. Resiste con controricorso la Cooperativa Nuovo Sviluppo Cave.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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