Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2021, n. 19030

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2021, n. 19030
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19030
Data del deposito : 6 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3555-2021 proposto da: SQUICCIARINI VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI,9, presso lo studio dell'avvocato G R, rappresentato e difeso dall'avvocato D D C giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI TRANI, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 12/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE di ROMA, depositata il 25/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. M C;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato Generale Dott. F S, il quale chiede il rigetto del ricorso;
Lette le memorie del ricorrente;

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 12 del 2021, confermò il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bari che aveva irrogato all'avv. V S la sanzione disciplinare della radiazione, ritenendolo responsabile dei capi di incolpazione riportati da pag. 2 a pag. 10 per la commissione di numerosi reati (associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari, abuso d'ufficio e falsità ideologica) posti in essere dal ricorrente nella qualità di coordinatore dell'ufficio del Giudice di Pace di Modugno, in concorso con altri soggetti a vario titolo collusi e/o favoriti, con il coinvolgimento altresì di numerosi altri magistrati onorari del Distretto di Bari, in tal modo asservendo la funzione giudiziaria ad interessi privati, gestendo in tal modo le procedure giudiziarie di loro interesse in maniera interessata ed in violazione dei principi di imparzialità ed indipendenza. Il CNF disattendeva prioritariamente la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare avanzata dal ricorrente, il quale al contempo eccepiva anche l'estinzione del giudizio per tardiva Ric. 2021 n. 03555 sez. SU - ud. 08-06-2021 -2- riassunzione, a seguito dell'iniziale delibera di sospensione del procedimento disciplinare adottata dal COA di Trani. Infatti, l'art. 54 della legge n. 247/2012, innovando rispetto alla disciplina previgente, ha previsto che la sospensione per pregiudizialità penale abbia carattere meramente facoltativo, e solo se risulti necessario acquisire atti e notizia del processo penale. Nella vicenda, il CDD aveva escluso la necessità di ulteriori acquisizioni, posto che agli atti vi era la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2121/2018, che aveva deciso in primo grado il processo penale cui era sottoposto per gli stessi fatto lo S, sentenza che riportava tutte le intercettazioni telefoniche intercorse tra l'incolpato ed i suoi vari concorrenti nei reati ascritti. Correttamente, secondo la sentenza impugnata, era stata disattesa l'eccezione di pregiudizialità penale e quindi andava respinta anche la richiesta del ricorrente di sospendere il giudizio dinanzi al CNF. Nell'esaminare l'eccezione di prescrizione, la sentenza osservava che andava applicato il principio per cui il termine di prescrizione era quello dettato dalla normativa vigente all'epoca dei fatti, non potendo operare retroattivamente la novella del 2012. La disciplina previgente dispone altresì che il dies a quo della prescrizione dell'illecito disciplinare decorra solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale, attesa la sospensione necessaria del procedimento disciplinare per effetto della contestuale pendenza del processo penale. Tale assunto evidenziava quindi che non era maturata la prescrizione, posto che i fatti contestati risalivano al 2007- 2008, che il procedimento disciplinare era stato aperto il 25 Ric. 2021 n. 03555 sez. SU - ud. 08-06-2021 -3- . ( /L' ottobre 2012, con contestuale adozione del provvedimento di sospensione, e che quindi a tale data non poteva essere maturata alcuna prescrizione, in quanto la stessa necessitava per decorrere della definizione del processo penale. Né poteva ritenersi maturata allorquando era entrato in vigore il regolamento del CNF che ha dato attuazione ai Consigli Distrettuali di Disciplina (reg. n. 2/2014). Il CDD di Bari non era però più vincolato dalle regole della pregiudizialità penale ed aveva riattivato il procedimento disciplinare, senza che fosse quindi maturata alcuna prescrizione. Né poteva avere seguito l'eccezione di tardività della riassunzione del procedimento, in quanto ove quest'ultimo sia stato sospeso, il termine di cui all'art. 297 c.p.c. per la riassunzione decorre in ogni caso solo dall'avvenuta conoscenza da parte dell'organo disciplinare della definitiva conclusione del processo penale. Poiché la riassunzione era intervenuta allorché il processo penale era ancora in corso, nessuna decadenza poteva essere sancita. Passando al merito dell'impugnazione, la sentenza gravata riteneva che avessero valenza probatoria privilegiata le intercettazioni telefoniche di cui si dava atto nella sentenza penale di primo grado, sebbene non avente ancora efficacia vincolante di giudicato. Sussistevano plurimi elementi di prova che confortavano il grave quadro indiziario che aveva attinto lo S e che ne avevano determinato, sempre in primo grado, una condanna a sei anni di reclusione. Doveva condividersi il giudizio del CDD che ha evidenziato il contesto poco edificante nel quale si muoveva l'incolpato che Ric. 2021 n. 03555 sez. SU - ud. 08-06-2021 -4- consentiva di ritenere provata la sua responsabilità anche in sede disciplinare. Ricorrevano quindi le violazioni deontologiche di cui agli artt. 4 co. 2, 9 co. 2 e 63 co. 1 del Codice deontologico, ritenendosi congrua e commisurata alla gravità dei fatti la sanzione della radiazione. Si trattava di episodi di assoluta gravità e la complessiva valutazione dei fatti rendeva evidente la congruità della sanzione detta, posto che gli elementi a favore del ricorrente non potevano incidere su tale giudizio, atteso che la collaborazione era emersa in epoca successiva ai fatti in contestazione e non poteva avere rilievo l'assenza di un utile economico, stante l'enorme discredito gettato dai fatti sulla classe forense, con grave pregiudizio alla funzione giurisdizionale, che prescinde dalla concorrente esistenza di uno strepitus fori.

2. Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione dall'avvocato sulla base di sette motivi, illustrati con memorie.

3. Il ricorrente formulava istanza di sospensione dell'esecutività della decisione del Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 36 comma VII. 247/2012. 4. L'intimato Consiglio dell'ordine territoriale non ha compiuto attività difensiva in questa sede.

5. Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del R.D.L n. 1578/1933, nonché Ric. 2021 n. 03555 sez. SU - ud. 08-06-2021-5- omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo ad un punto decisivo della controversia. Si deduce che la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente senza considerare che gli effetti della pregiudizialità penale sono venuti a cessare con l'entrata in vigore della legge n. 247/2012, e cioè a far data dal 2 febbraio 2013, non potendosi invece invocare la diversa data di operatività del regolamento di attuazione del CNF n. 2/2014. Ne deriva che essendo la legge citata entrata in vigore il 2/2/2013, alla data della decisione del CDD (11/12/2018) era abbondantemente maturato il termine quinquennale di prescrizione che non può reputarsi interrotto con l'atto di incolpazione del 30 gennaio 2017 (che peraltro ha ad oggetto violazioni di articoli del codice deontologico vigente diverse da quelle originariamente addebitate). Il motivo è inammissibile, quanto alla denuncia del vizio di motivazione, ancora formulata sulla base della lettera non applicabile ratione temporis dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., mentre è infondato, quanto alla denuncia di violazione di legge. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che (Cass. S.U. n. 23746/2020) le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile (Cass. S.U. n. 1609/2020;
Cass. S.U. n. 9558/2018). Ric. 2021 n. 03555 sez. SU - ud. 08-06-2021 -6- Nella fattispecie i fatti addebitati al ricorrente risultano pacificamente commessi in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, e sono sottoposti quindi al previgente regime normativo secondo cui (cfr. Cass. S.U. n. 28386/2020), nel caso di procedimento disciplinare per fatti costituenti anche reato, il principio secondo il quale la prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale può trovare applicazione nel solo caso in cui il termine di prescrizione non sia già maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di una imputazione per il medesimo fatto, non potendo invece trovare applicazione ove il termine prescrizionale dell'illecito disciplinare sia interamente decorso al momento dell'esercizio dell'azione penale (Cass. S.U. n. 22516/2016). Nel caso in esame, come si ricava dalla stessa narrazione dei fatti contenuta in ricorso, il COA di Trani con delibera n. 1566 del 21/2/2008 decise di aprire il procedimento disciplinare per i fatti emersi in sede penale, ed in data 25/10/2012 lo stesso COA dispose, in pendenza del procedimento penale, la sospensione del procedimento disciplinare, salvo poi procedere alla sua riassunzione il 3 gennaio 2017. Emerge che alla data dell'apertura del procedimento (che peraltro funge da atto interruttivo della prescrizione con effetti istantanei, così ex multis Cass. S.U. n. 21591/2013) la prescrizione quinquennale non era maturata, e che l'applicazione della regola previgente della decorrenza del termine solo a far data dal passaggio in giudicato della sentenza penale comporta che, in mancanza della stessa allegazione della definizione di tale processo, il termine non sia Ric. 2021 n. 03555 sez. SU - ud. 08-06-2021 -7- ancora iniziato a decorrere (conf. Cass. S.U. n. 1609/2020), manifestandosi quindi l'infondatezza della censura. Peraltro, ove anche volesse accedersi alla tesi sostenuta nel motivo, secondo cui, e ciò in contrasto con quanto invece sostenuto nel secondo motivo, una volta entrata in vigore la legge n. 247/2012, sarebbe venuta meno la necessaria pregiudizialità tra procedimento disciplinare e procedimento penale aventi ad oggetto i medesimi fatti, correttamente la decisione di primo grado ha fatto riferimento alla previsione di cui all'art. 65 della legge del 2012, che espressamente dispone che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella stessa legge, si applicano, se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richia mate. Ne deriva che occorrerebbe, anche nella prospettiva interpretativa suggerita dal ricorrente, avere riguardo non già alla data di entrata in vigore della legge, ma alla diversa data di entrata in vigore del regolamento che ha dato attuazione al novellato procedimento disciplinare, e cioè al regolamento n. 2/2014, potendo solo da tale data, in ipotesi, riprendere a decorrere il termine di prescrizione. Ciò implica evidentemente che la prescrizione non risultava maturata nemmeno alla data della decisione del CDD impugnata dinanzi al CNF.
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