Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/2021, n. 2867
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 2
In tema di diritto internazionale privato, il giudice che debba individuare quale sia la norma di conflitto applicabile è tenuto preliminarmente a qualificare la fattispecie sottoposta al suo esame secondo i canoni propri dell'ordinamento italiano, cui tale norma appartiene. (Nella specie, essendo deceduto un cittadino inglese, si era reso necessario stabilire se la successione della coniuge fosse sussumibile nell'alveo dello statuto successorio, con suo assoggettamento all'art. 46, l. n. 218 del 1995, ovvero rientrasse nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi, come invece stabilito dal diritto anglosassone).
In tema di successioni transnazionali, qualora la legge nazionale del defunto che regola la successione, come individuata ai sensi dell'art. 46 l. n. 218 del 1995, sottoponga i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due masse, ciascuna delle quali soggetta a differenti regole di vocazione e delazione e dunque a differenti leggi alla cui stregua verificare la validità e l'efficacia del titolo successorio (quanto a presupposti, cause, modi ed effetti della revoca del testamento), individuare gli eredi, determinare l'entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità, e apprestare l'eventuale tutela dei legittimari. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione dei giudici di merito che, in fattispecie nella quale un cittadino inglese aveva disposto con testamento dei soli beni mobili in favore della moglie cittadina italiana, avevano regolato secondo la legge inglese anche il titolo di acquisto della successione immobiliare, benché i beni si trovassero in Italia, relegando l'operatività della "lex rei sitae" alla sola fase successiva alla delazione e limitandola alla determinazione delle quote, alle modalità materiali e alle formalità di acquisto).
Sul provvedimento
Testo completo
N° 286 7-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta da: SUCCESSIONI ANGELO SPIRITO Primo Presidente f.f. C D CRA Presidente di sez. Ud. 26/01/2021 - PU GIACOMO M S - Consigliere - R.G.N. 25821/2014 LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - - Cor. 2867 Rep. FABRIZIA GARRI - Consigliere - ( - ༦༨. M D M - Consigliere - A G - Consigliere - R M - Consigliere - ANTONIO SCARPA Rel. Consigliere - A ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25821-2014 proposto da: P J, elettivamente domiciliato in ROMA, V. TRIONFALE 5637, presso lo studio dell'avvocato D B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BRUNO PULZE;
· ricorrente - contro 28 21 P R C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-B, presso lo studio dell'avvocato ZOSIMA VECCHIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA BUZZONI ZOCCOLA;
B O, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 15-A, presso lo studio dell'avvocato G M, rappresentata e difese dall'avvocato G P;
- controricorrenti -
nonché
contro
P A A, P I I, PIO ROSALYND CAROLA, P C, P C DOROTHEA;
- intimati -
nonché sul ricorso proposto da: P R C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-B, presso lo studio dell'avvocato ZOSIMA VECCHIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA BUZZONI ZOCCOLA;
- ricorrente incidentale-
contro
B O, P J, P A A, PIO ISABELLA ISME, P R C, P C, P C DOROTHEA;
- intimati -
nonché sul ricorso proposto da: Ric. 2014 n. 25821 sez. SU - ud. 26-01-2021 -2- B O, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 15-A, presso lo studio dell'avvocato G M, rappresentata e difese dall'avvocato G P;
ricorrente incidentale-
contro
P R C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-B, presso lo studio dell'avvocato ZOSIMA VECCHIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA BUZZONI ZOCCOLA;
P J, elettivamente domiciliato in ROMA, V. TRIONFALE 5637, presso lo studio dell'avvocato D B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BRUNO PULZE;
- controricorrenti -
nonché
contro
P A A, P I I, PIO ROSALYND CAROLA, P C, P C DOROTHEA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2105/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 사 26/01/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti da J P e da R C P e per l'assorbimento dei ricorso proposto da O B;
uditi gli Avvocati D B, ANNA MARIA BUZZONI ZOCCOLA e MICHELA BURCHI per delega dell'Avvocato G P. Ric. 2014 n. 25821 sez. SU - ud. 26-01-2021 -3- FATTI DI CAUSA 1. J P ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 2105/2014 della Corte d'appello di Milano, depositata il 6 giugno 2014. R C P ha quindi notificato controricorso con ricorso incidentale articolato in quattro motivi. Anche O B ha notificato controricorso e ricorso incidentale in due motivi, condizionato all'accoglimento dei ricorsi avversi. R C P e J P hanno notificato controricorsi per resistere al ricorso incidentale di O B. A seguito di ordinanza del 5 febbraio 2019, è stata disposta la notificazione del ricorso altresì a A A P, I Isme Pio, R C P, C P e Camilla Dorothea Pio, i quali non hanno tuttavia svolto attività difensive.
2. O B convenne nel 2001 dinanzi al Tribunale di Milano C, C D, I, Adrian Americo, R, J e R P, figli di Oscar Alfred Pio, cittadino inglese morto a Milano il 19 dicembre 1999, con il quale l'attrice aveva contratto matrimonio il 25 ottobre 1999. O B propose azione di petizione di eredità e domandò di accertare l'avvenuta revoca del testamento redatto a Londra in data 29 ottobre 1997 da O A P, con cui il de cuius aveva lasciato all'attrice un legato di 50,000 sterline, disponendo del restante suo patrimonio (un podere con villa patronale in Toscana, due appartamenti in Porto Ercole, un terreno, oggetti d'arte, valori mobiliari, depositi bancari). L'attrice dedusse che, attesa la nazionalità del de cuius, la sua successione doveva essere disciplinata dal diritto inglese, alla stregua della legge n. 218 del 1995, sicché il testamento era Ric. 2014 n. 25821 sez. SU ud. 26-01-2021 -4- da intendersi revocato per effetto del successivo matrimonio del testatore, in base a quanto prescritto dal Will Act del 1837. Per O B la successione di O A P andava quindi considerata ab intestato, restando disciplinata dal diritto inglese, con attribuzione in suo favore di tutti i beni mobili personali del defunto, nonché di un terzo degli immobili in applicazione dell'art. 581 c.c., operante per il "rinvio indietro" voluto dalla legge inglese. La citazione di O B conteneva altresì, ove si fosse ritenuto tuttora efficace il testamento, la domanda di attribuzione del legato ivi subordinate di riduzione dellecontemplato ed istanze disposizioni testamentarie lesive della legittima e di rendiconto, nonché la richiesta di scioglimento della comunione ereditaria. Tutti i convenuti, tranne A A, si costituirono, prospettando le loro difese nel senso della validità del testamento o della integrale applicabilità della legge italiana o della rilevanza del codicillo modificativo del de cuius rinvenuto in sede di inventario, sulla cui autenticità venne espletata consulenza tecnica. In corso di lite, J P e R P acquistarono le quote ereditarie di C, Camilla. Dorothea, I, A A e R Pio.
3. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Milano, con sentenza del 20 aprile 2009, dichiarò revocato il testamento del 29 ottobre 1997, accertò la qualità di erede in capo ad Ornella Bertoni e riconobbe alla stessa il diritto ad un terzo dei beni immobili siti in Italia nonché a tutti i beni mobili personali del de cuius, sciolse la comunione ereditaria relativa al compendio immobiliare, attribuendo lo stesso ai condividenti J e R P, con conguaglio pari ad € 2.288,521,44 in favore della Bertoni. Ric. 2014 n. 25821 sez. SU - ud. 26-01-2021 -5- 4. Proposero appelli in via principale R C P ed in via incidentale J P ed O B. Venne accolto il gravame principale soltanto in punto di regolamentazione delle spese di primo grado, confermandosi per il resto la sentenza di primo grado. La Corte d'appello di Milano, per quanto innanzitutto ora rileva, affermò che non era in discussione l'applicazione della legge inglese alla successione di O A P;
in forza di ciò doveva perciò dirsi revocato il testamento del 29 ottobre 1997 quale conseguenza del successivo matrimonio del testatore con O B, trattandosi peraltro di questione attinente ai rapporti patrimoniali fra i coniugi e non alle successioni, ai sensi degli artt. 13 e 15 della legge n. 218 del 1995;
la successione doveva pertanto considerarsi ab intestato;
in applicazione del diritto internazionale privato inglese, per i beni mobili doveva procedersi secondo la legge del domicilio del testatore al momento della morte, e quindi quella inglese, mentre per i beni immobili occorreva provvedere in base alla legge italiana, trovandosi gli stessi immobili in Italia (senza però che la medesima legge italiana interferisse sul profilo della disciplina della revoca del testamento). Con ordinanza interlocutoria n. 18/2020 del 3 gennaio 2020, resa all'esito dell'udienza pubblica del 26 giugno 2019, la Seconda Sezione Civile di questa Corte ha rimesso i ricorsi al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, ravvisando una pluralità di questioni di massima di particolare importanza. E' stata altresì acquisita la relazione predisposta dell'Ufficio del massimario. Ric. 2014 n. 25821 sez. SU - ud. 26-01-2021 -6- Il pubblico ministero ha depositato memoria contenente le proprie conclusioni motivate. Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Sono superabili tutte le contrapposte eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti.
1.1. La procura per il ricorso per cassazione di J P è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all'art. 365 c.p.c., giacché apposta su di un foglio separato ma materialmente unito al ricorso, per di più contenente espresso riferimento alla sentenza impugnata, il che elimina ogni rilievo anche della mancanza della data, in applicazione dell'art. 83, comma 3, c.p.c. (come novellato dalla legge 27 maggio 1997, n. 141).
1.2. Il ricorso principale contiene altresì una sufficiente esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.
1.3. I ricorsi incidentali di R C P e di Ornella Bertoni soddisfano l'esigenza di specifica indicazione, ex art. 366, n. 6, c.p.c., e di produzione, ex art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., degli atti e dei documenti si cui si fondano le censure. A 2. Il primo motivo del ricorso di J P deduce la violazione e/o falsa applicazione "delle disposizioni di diritto internazionale privato (italiano e inglese) e degli artt. 13, comma 1, e 15, legge n. 218 del 1995, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato dapprima il diritto materiale inglese, così intendendo revocato il testamento a seguito del matrimonio del testatore, e poi la norma di diritto internazionale privato inglese sulla successione Ric. 2014 n. 25821 sez. SU - ud. 26-01-2021 -7- degli immobili regolata dalla lex rei sitae. Viceversa, accertata l'applicabilità della legge italiana in base al diritto internazionale privato inglese, la validità ed efficacia del testamento del 1997 andava giudicata in base alla legge italiana. Il secondo motivo del ricorso di J P denuncia ancora la violazione e/o falsa applicazione del diritto internazionale privato inglese e degli artt. 13, comma 1, e 15, legge n. 218 del 1995, nonché del Will Act del 1837. Viene censurata la decisione della Corte di Milano per aver ritenuto che la revoca del testamento restasse regolata